Consiglio di Stato: Annullata tariffa rifiuti fissata ai massimi per i professionisti

13/02/2012

Il Consiglio di Stato, sezione quinta, con la sentenza n. 539/2012 depositata in segreteria il 2 febbraio scorso, riforma una sentenza del T.A.R. Toscana ed annulla due delibera del Comune di Prato relative alla “Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani” ed al “Regolamento per l'applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani”.
Viene, di fatto accolto un ricorso che alcuni Ordini professionali avevano predisposto contro il Comune di Prato in merito alla presunta illegittimità della istituzione della tariffa di igiene ambientale per le utenze non domestiche relative ad uffici, agenzie e studi professionali nella misura più elevata possibile, senza alcuna motivazione che giustificasse tale massima imposizione e senza dare minimamente conto dei criteri applicati nell'ambito dei valori minimi e massimi indicati nell'allegato al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; ciò senza contare che nessun criterio omogeneo risultava seguito per le varie categorie di contribuenti per quanto la tariffa, secondo la previsione di cui all'articolo 4, terzo comma, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, doveva essere differenziata per zone, con riferimento alla destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire.

I Giudici di Palazzo Spada nel riformare la sentenza del T.A.R. Toscana hanno annullato le due delibere dell'Amministrazione comunale precisando che non è possibile applicare i parametri massimi della tariffa per gli studi professionali senza però spiegare in alcun modo perché ed aggiungono che la tariffa deve essere composta da una parte fissa e da una parte variabile: la prima deve essere determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti mentre la seconda deve essere rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
Aggiungono i giudici che la determinazione dei due elementi (fisso e variabile) implica, come l'individuazione dei costi da coprire, la loro ripartizione tra le categoria di utenza domestica e non domestica, la articolazione della tariffa stessa in ragione delle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, secondo la loro destinazione urbanistica, pur essendo frutto di un ampio potere discrezionale dell'ente locale, non può intuitivamente sfuggire a qualsiasi forma di controllo e non può pertanto essere sottratto all'obbligo della motivazione, se non al costo di rinnegare i principi fondamentali di legalità, imparzialità e buon andamento che, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, devono caratterizzare l'azione amministrativa.

A cura di Ilenia Cicirello


© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Sentenza