Consiglio di Stato : Il Durc è insindacabile

23/05/2012

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 8/2012, depositata in segreteria il 4 maggio scorso, ha ribadito l'insindacabilità del Documento unico di regolarità contributiva (Durc) precisando che che, se prima del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007 poteva essere dubbio se vi fosse o meno automatismo nella valutazione di gravità delle violazioni previdenziali da parte della stazione appaltante, dopo il citato decreto , risulta chiaro che la valutazione di gravità o meno della infrazione previdenziale è riservata agli enti previdenziali.
Se la violazione è ritenuta non grave, il Durc viene rilasciato con esito positivo, il contrario accade se la violazione è ritenuta grave e la valutazione compiuta dagli enti previdenziali è, assolutamente, vincolante per le stazioni appaltanti e preclude ad esse, una valutazione autonoma, tra l'altro, anche per il fatto che le stazioni appaltanti non hanno né la competenza né il potere di valutare, caso per caso, la gravità della violazione previdenziale, ma devono attenersi alle valutazioni dei competenti enti previdenziali.

Ricordiamo che il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 ha modificato, tra l'altro l'articolo 38 del Codice dei contratti ma anche che tali modifiche valgono anche per le controversie anteriori al 14/5/2011, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 70/2011 non perché la norma sia retroattiva ma semplicemente perché è stato il legislatore ad aderire all'orientamento giurisprudenziale formatosi fra i Tar e Palazzo Spada restando, definitivamente, chiarito che la mancanza di Durc comporta una presunzione legale di gravità delle violazioni previdenziali.

Con l'emanazione del dcereto-legge n. 70/2011, in vigore dal 14 maggio 2011, resta definitivamente, chiarito che la mancanza di Durc comporta una presunzione legale di gravità delle violazioni previdenziali.
Pur essendo vero che tale disposizione si applica a procedure i cui bandi o avvisi, ovvero, nelle procedure senza bando, inviti, siano successivi al 14 maggio 2011 e che, pertanto, non riguarda le gare derivanti da bandi pubblicati anteriormente, nella sentenza viene precisato che “ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 163 del 2006, anche nel testo vigente anteriormente al d.l. n. 70 del 2011, secondo cui costituiscono causa di esclusione dalle gare di appalto le gravi violazioni alle norme in materia previdenziale e assistenziale, la nozione di “violazione grave” non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina previdenziale, e in particolare dalla disciplina del documento unico di regolarità contributiva; ne consegue che la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (d.u.r.c.) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto”.

A cura di Ilenia Cicirello



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