Consiglio nazionale geologi: La Corte di Giustizia europea riceve il ricorso sulla questione del decoro
10/05/2012
La Corte di Giustizia Europea ha ricevuto in data 13 marzo
2012 la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio
di Stato in riferimento alla questione insorta tra l'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ed il
Consiglio Nazionale dei Geologi che aveva impugnato dal giudice
di primo grado due delibere dell'AGCM con le quali il Consiglio era
stato multato per aver previsto all'interno del Codice Deontologico
la tariffa professionale approvata con D.M. 18/11/1971 e la tariffa
in materia di lavori pubblici approvata con D.M. 04/04/2001 quale
riferimento legittimo e oggettivo per la determinazione del
compenso tra le parti.
Il TAR, rigettando il ricorso del Consiglio nazionale dei Geologi, confermò la tesi dell'AGCM ed, in particolare, che i liberi professionisti intellettuali possono essere qualificati come impresa in quanto offrono sul mercato in modo indipendente e stabile i propri servizi professionali e che gli Ordini professionali possono essere qualificati come "Associazioni di imprese" e il codice deontologico come una "deliberazione di un'associazione di imprese", suscettibile ad essere sindacata ai sensi del diritto dell'antitrust. I giudici di primo grado diedero ragione all'AGCM per quanto concerne l'errato riferimento alla tariffa professionale contenuta nel codice deontologico, ma gli diedero torto per ciò che attiene al "decoro professionale".
Successivamente, il Consiglio nazionale dei Geologi ha proposto ricorso di secondo grado presso il Consiglio di Stato chiedendo di sottoporre in via pregiudiziale, alcune questioni alla Corte di giustizia europea.
Il Consiglio di Stato, accogliendo la richiesta del Consiglio nazionale dei Geologi, con l'Ordinanza n. 1244 del 5/3/2012, ha deciso di rimettere alla Corte di Giustizia UE una serie di pregiudiziali atte a chiarire:
In allegato l'Ordinanza del Consiglio di Stato e la Domanda che il Consiglio di Stato ha inoltrato alla Corte di Giustizia europea.
© Riproduzione riservata
Il TAR, rigettando il ricorso del Consiglio nazionale dei Geologi, confermò la tesi dell'AGCM ed, in particolare, che i liberi professionisti intellettuali possono essere qualificati come impresa in quanto offrono sul mercato in modo indipendente e stabile i propri servizi professionali e che gli Ordini professionali possono essere qualificati come "Associazioni di imprese" e il codice deontologico come una "deliberazione di un'associazione di imprese", suscettibile ad essere sindacata ai sensi del diritto dell'antitrust. I giudici di primo grado diedero ragione all'AGCM per quanto concerne l'errato riferimento alla tariffa professionale contenuta nel codice deontologico, ma gli diedero torto per ciò che attiene al "decoro professionale".
Successivamente, il Consiglio nazionale dei Geologi ha proposto ricorso di secondo grado presso il Consiglio di Stato chiedendo di sottoporre in via pregiudiziale, alcune questioni alla Corte di giustizia europea.
Il Consiglio di Stato, accogliendo la richiesta del Consiglio nazionale dei Geologi, con l'Ordinanza n. 1244 del 5/3/2012, ha deciso di rimettere alla Corte di Giustizia UE una serie di pregiudiziali atte a chiarire:
- se le professioni sono o non sono imprese e se devono o non devono sottostare alle regole del mercato;
- se la legislazione europea vieta e/o inibisce il riferimento alle componenti di dignità e docoro del professionista nella composizione del compenso professionale;
- se nella legislazione europea, il riferimento alle componenti di dignità e decoro professionale comportino effetti restrittivi della concorrenza professionale;
- se la legislazione europea stabilisca o meno che i requisiti di dignità e decoro, quali componenti del compenso del professionista in connessione con tariffe definite espressamente come derogabili nei minimi possa ritenersi quale induzione a comportamenti restrittivi della concorrenza;
- se la legislazione europea vieti il riferimento alla tariffa professionale quale semplice elemento tecnico-professionale di riferimento per la determinazione dei compensi;
- se la legislazione europea vieti la corrispondenza tra l'importanza delle prestazioni, i requisiti di dignità e decoro così come previsto dall'art. 2233 c.c. comma 2 secondo cui "in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera ed al decoro della professione”;
- se il riferimento all'art. 2233, comma 2, c.c. possa ritenersi legittimo e non induzione di effetti restrittivi della concorrenza.
In allegato l'Ordinanza del Consiglio di Stato e la Domanda che il Consiglio di Stato ha inoltrato alla Corte di Giustizia europea.
A cura di Ilenia
Cicirello
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