Contabilizzazione del calore: da CNI, AiCARR ed ANACI la richiesta di chiarimento sulle modifiche al D.Lgs. n. 102/2014
05/10/2016
Con la pubblicazione del Decreto Legislativo 18 luglio 2016, n. 141 recante "Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE" (Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2016) sono stati modificati molti articoli del Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 recante "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE" (Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18/07/2014).
Considerata l'importanza del D.Lgs. n. 141/2016, AiCARR (Associazione Italiana Condizionamento dell'Aria, Riscaldamento e Refrigerazione), ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari) e CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) hanno inviato all'Ing. Mauro Mallone, Dirigente della VII Divisione - Efficienza energetica del Ministero dello Sviluppo Economico, una nota con alcune richieste di chiarimento.
In particolare, dopo un attento processo di analisi, il Gruppo dì Lavoro Energia del CNI, la Commissione Normativa di AiCARR e il Centro Studi Nazionale ANACI hanno riscontrato quanto segue.
La definizione di edificio polifunzionale non è stata modificata: non è pertanto chiaro se nel caso vi sia un unico proprietario e/o una unica destinazione d'uso (residenziale o uso diverso), nei casi in cui vi sia o meno la necessità di ripartire le spese energetiche, il fabbricato in questione è da considerarsi un edificio polifunzionale e/o sia soggetto all'obbligo di adeguarsi a quanto previsto dal D.Lgs. n 102/14 (è il caso di edifici di proprietà di fondi immobiliari,ma anche degli edifici adibiti a Casa Popolare,dove vi è un unico proprietario ed un'unica destinazione d'uso).
La nuova definizione di TLR e di TLF crea non
pochi problemi in quanto:
a. se la rete non passa "prevalentemente" usufruendo del suolo
pubblico,non è una rete di TLR o TLF;
b. cosa si intende per "prevalentemente"? Non vi è una univoca
identificazione quantitativa. E poi: solo la rete o anche le
sottostazioni?E i tubi nelle sottostazioni si considerano o no?
La definizione di "riscaldamento e raffreddamento efficienti" continua ad essere tortuosa e difficilmente comprensibile.
Sistema di misurazione intelligente: definizione non modificata,e lacunosa come in precedenza.
Per i sistemi VRV/VRF non ci sono sistemi di contabilizzazione diretta certificati MID, né tantomeno sistemi indiretti. I sistemi VRV/VRF hanno un proprio algoritmo dì calcolo proprietario, basato sulla valutazione del quantitativo di refrigerante utilizzato da un determinato terminale interno che dipende dagli impulsi di apertura e chiusura delle valvole elettroniche LEV di ciascun terminale stesso. Il tutto viene recepito da un software proprietario del costruttore, che ripartisce i consumi in modo proporzionale su ogni singola macchina, assegnando di conseguenza la quota di effettivo utilizzo .Come vanno trattati tali sistemi ai sensi del Dlgs 102 e s.m.i.?
Con il decreto del Ministero dello sviluppo economico 30
ottobre 2013, n. 155 recante "Regolamento recante
criteri per /'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui
contatori dell'acqua e sui contatori di calore, ai sensi del
decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della
direttiva 2004/22/CE (MID)", sono state individuate le
modalità dei controlli successivi all'installazione dei contatori
di acqua e di calore, intesi come verificazione periodica.
Ne consegue che a rigore i contatori di calore diretti utilizzati
per la ripartizione (generalmente con portata ≤ 3 m3/h)
sarebbero soggetti a verifica entro 6 anni (se con sensore di
flusso meccanico) o al più entro 9 anni (se con sensore di flusso
statico). Ad oggi essendo la verifica particolarmente costosa si
procede direttamente alla sostituzione del contatore di fornitura.
Pertanto se il vincolo della verifica periodica fosse applicato
anche ai contatori di ripartizione, questi ultimi risulterebbero
praticamente fuori mercato, malgrado la loro maggiore affidabilità
rispetto ai sistemi di ripartizione indiretta. E' condivisa dal
Ministero questa interpretazione?
Art 6 del D.L.gs. 141/16, che modifica l'Art.9 del D.Lgs.
102:
- Art .9 comma 5 lettera a)
"qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di
acqua calda od un edificio o a un condominio siano effettuati
tramite allacciamento od uno rete di teleriscaldamento o di
teleraffrescamento, o tramite una fonte di riscaldamento o
raffreddamento centralizzata, è obbligatorio, entro 31 dicembre
2016, l'installazione, a cura degli esercenti l'attività di misura,
di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di
calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura
dell'edificio o del condominio".Non è chiaro se con il termine
edificio si intenda tutti gli edifici che non siano categorizzati
giuridicamente come condomini o si voglia intendere come edifici
polifunzionali come anche ribadito nelle lettere b, c, d, dello
stesso comma 5.
- Art 9 comma 5 lettera c)
"nei casi in cui l'uso di sotto contatori non sta tecnicamente
possibile o non sia efficiente in termini di costi e proporzionato
rispetto ai risparmi energetici potenziali, per la misura del
riscaldamento si ricorre, a cura dei medesimi soggetti di cui alla
lettera b), all'installazione di sistemi di termoregolazione e
contabilizzazione del calore individuali per quantificare il
consumo di calore di corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto
all'interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici
polifunzionali, secondo quanto previsto norme tecniche vigenti,
salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non
efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia
indicata nella norma UNI EN 1S459" - Non è chiaro cosa si
intenda per "proporzionato" e non vi sono riferimenti per capire
quando sia "efficiente e proporzionato". Inoltre, mentre per i
sotto contatori non si dice come stabilir e l'efficienza e la
proporzione in termini di costi, per evitare di installare sistemi
di termoregolazione e contabilizzazione si è obbligati a ricorrere
alla UNI EN 151159. Inoltre, la formulazione così riportata non è
chiaro se obbliga ad installare valvole e ripartitori anche sui
radiatori collocati nelle aree comuni (si parla di unità
immobiliari, le aree comuni interne sono, catastalmente, Beni
Comuni Non Censibili). Una specifica ulteriore eviterebbe di creare
ulteriore confusione.
- Art 9 comma 5 lettera d)
"quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono
alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi
comuni di riscaldamento o raffreddamento" è saltato il
riferimento al sistema comune di produzione di ACS;
"per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo
di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità
immobiliari e delle aree comuni, nonché per l'uso di acqua calda
per il fabbisogno domestico'': ricompare I'ACS centralizzata,
senza che Vi sia però l'obbligo nel caso di sistema centralizzato
di produzione. Inoltre, si fa riferimento al fabbisogno domestico,
la qual cosa farebbe escludere il consumo di ACS di uffici o altre
unità interne che non siano domestiche: si propone pertanto di
chiarire cosa si intenda per "domestico" o, in
alternativa, eliminare tale riferimento;
"...tra le unità immobiliari costituenti il condominio o
l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento...":
normalmente una differenza percentuale si calcola come (MAX -
MIN)/MAX. È questo che intende il legislatore?Oppure si deve
considerare (MAX - MIN)/MIN oppur ancora (MAX - MIN) /
(MAX+MIN)
"...è possibile suddividere l'importo complessivo tra gli
utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli
effettivi prelievi volontari di energia termica...": almeno il
70% viene attribuito agli effettivi prelievi volontari che, quindi,
sono stati misurati o calcolati. Di conseguenza, dovendo incaricare
un tecnico abilitato per il calcolo dei fabbisogni specifici e
dovendo comunque procedere alla determinazione (diretta o
indiretta) degli effettivi prelievi volontari, la spesa per
l'utente sussiste comunque;
"...In tal caso gli importi rimanenti posso essere ripartiti, a
titolo esemplificativo e non esaustivo secondo i millesimi, i metri
quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze
installate...": la formulazione è molto vaga, occorrerebbe
chiarire tenendo conto che gli ulteriori criteri devono fare
ricorso ad elementi quali la superficie scaldata o la superficie
scaldante, e mai tenere conto delle dispersioni, che sono calcolate
solo per tenere conto del caso di non applicazione della UNI
10200.
"È fatta salvo la possibilità, per la prima stagione termica
successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente
comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi
di proprietà": l'adozione dei sistemi di cui alle lettere b) e
c) dell'articolo 9 comma 5, potrebbe avvenire in corso di stagione
termica (che, ad esempio, in Lombardia inizia l'1 agosto). Questo
avviene soprattutto dove vi è da ripartire anche I'acqua calda
sanitaria. La formulazione attuale, intesa letteralmente,
consentirebbe la speciale ripartizione sulla base della tabella di
proprietà, per la stagione "successiva", lasciando il dubbio per
quella in corso. Chi scrive interpreterebbe la norma nel senso che
la deroga è valida in riferimento alla prima ripartizione
rendiconto della spesa del riscaldamento e dell'acqua calda
sanitaria, successiva all'adozione dei sistemi citati. In questo
modo la deroga varrebbe per la stagione termica in corso e
non, letteralmente, per quella successiva.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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