Contabilizzazione del calore: multe per i condomini per mancato adeguamento entro dicembre 2016

di Cesare Caramazza - 08/11/2016

Dopo le sanzioni alle grandi aziende per la mancata redazione delle diagnosi energetiche entro dicembre 2015, oggi potrebbe toccare ai condomini che non si adeguano al D.Lgs 102/2014 entro il 31 dicembre 2016.

In caso di mancato adeguamento, al di là di possibili sanzioni, ci si può esporre a possibili impugnazioni di tutte le delibere condominiali relative al riscaldamento centralizzato, possibilità tutt'altro che remota in un ambito particolarmente litigioso quale il condominio.

Cosa fare per adeguarsi?

Gli adempimenti relativi alla citata norma prevedono in grande sintesi:

  1. La formazione di nuove tabelle millesimali, che dovranno riferirsi al fabbisogno energetico utile di ciascuna unità immobiliare, fabbisogno da calcolare attraverso calcoli energetici da eseguirsi per ciascuna unità immobiliare ai sensi della norma UNI TS 11300-1;
  2. L'attribuzione attraverso queste nuove tabelle dei consumi detti “involontari” dei fabbricati (essenzialmente le perdite nel sottosistema di distribuzione del fluido termovettore), che sono funzione dell'età del sistema di distribuzione, e che usualmente sono tra il 5% ed il 10% dei consumi complessivi, da individuarsi in coerenza con la norma UNI TS 11300-2;
  3. L'attribuzione dei consumi volontari (tutti gli altri consumi) in base ai consumi reali misurati da appositi contabilizzatori di calore, posti all'ingresso della tubazione dell'impianto centralizzato nei singoli appartamenti o sul singolo termosifone unitamente alle valvole termostatiche se la tipologia di impianto non consente diversamente;
  4. La predisposizione di una relazione di accompagnamento.

Estremamente importante è la scelta di professionisti di elevate qualifiche, quali gli EGE, ed aziende di rinomata qualità e professionalità, in quanto negli anni futuri indubbiamente sorgeranno tantissimi contenziosi per le nuove procedure di attribuzione dei costi per il riscaldamento condominiale.

Infatti molti condomini che storicamente erano abituati a tenere comportamenti poco efficienti (perché tanto paga pantalone) quale l'utilizzo di abbigliamento leggero in casa anche d'inverno, vedranno aumentare vertiginosamente i loro costi ed avvieranno senza dubbio contenziosi anche legali sulla correttezza della attribuzione dei costi, mettendo in dubbio l'operato sia del professionista incaricato di redigere le nuove tabelle millesimali, sia dell'impresa che ha predisposto il nuovo sistema di contabilizzazione del calore.

Esistono modi per derogare agli obblighi del D.Lgs 102/2014 per i condomini?

La normativa prevede come causa di esclusione dagli obblighi la non fattibilità tecnica, che di fatto non ricorre mai in considerazione delle soluzioni disponibili sul mercato, e la cosiddetta "antieconomicità".

La dimostrazione dell'antieconomicità deve avvenire in conformità alla norma UNI EN 15459, norma in lingua inglese di non semplice applicazione.

La relazione di dimostrazione dell'antieconomicità dovrà consentire di difendere il condominio da eventuali sanzioni comminate dagli organi competenti anche in una eventuale convegno in giudizio, la stessa dovrà essere redatta con grande rigore in esatta conformità con la citata norma UNI EN 15459, pertanto in caso di risultato negativo della stessa (ovvero convenienza economica dimostrata) i suoi contenuti non potranno essere condizionati o manipolati per addivenire ad un esito negativo.

Se sei amministratore di un condominio non esitare a contattarmi.

COSA POSSO FARE PER TE?

Se il tuo condominio ha il riscaldamento centralizzato dovrai rapidamente adempiere alla norma per non incorrere nelle sanzioni.

Contattami per fornirmi i dettagli del tuo caso e verificare gli adempimenti a tuo carico e le tempistiche disponibili prima della ricezione di sanzioni o per la limitazione delle stesse, anche per assistenza della predisposizione di capitolati.

A cura di Ing. Cesare Caramazza
EGE – Esperto in Gestione dell'Energia
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