Contratti d’appalto in modalità elettronica: Intesa in Conferenza unificata

10/12/2013

La Conferenza unificata nella seduta del 5 dicembre scorso ha sancito l’intesa sulle modalità di stipula dei contratti pubblici conclusi ai sensi dell’articolo 6, comma 3 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221.
Ricordiamo che l’articolo 11, comma 13 del d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti) come modificato dall’articolo 6 del decreto-legge n. 179/2012, stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2013 "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata”.

La Conferenza unificata, nella seduta del 5 dicembre scorso ha predisposto un documento finalizzato ad offrire alle pubbliche amministrazioni indicazioni per affrontare i diversi aspetti operativi e organizzativi derivanti dalla stipula in modalità elettronica dei contratti pubblici relativi ad appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture.
Per quanto concerne le caratteristiche tecniche, nel documento viene precisato che, indipendentemente dal metodo adottato per la sua formazione, il contratto stipulato in modalità elettronica deve assumere le caratteristiche di integrità e immodificabilità, in modo che forma e contenuto non siano alterabili e ne sia garantita la staticità nella fase di conservazione.

In riferimento, poi, alla modalità di sottoscrizione del contratto viene precisato che le tipologie di firma elettronica da utilizzare sono la firma irma digitale (ivi compresa quella generata con procedure di firma remota), la firma elettronica qualificata (ivi compresa quella generata con procedure di firma remota) e la firma elettronica avanzata.
Nello stesso paragrafo vengono date, anche, indicazioni in merito:
  • alla firma digitale del pubblico ufficiale rogante
  • alle firme elettroniche qualificate e digitali
  • all’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa
  • all’atto pubblico amministrativo a mezzo Ufficiale Rogante
  • alle scritture private autenticate
  • alla scrittura privata
  • all’aggregato documentale informatico

Un paragrafo del documento è, poi, dedicato alle modalità tecniche di annotazione e viene precisato che il contratto stipulato in modalità elettronica è oggetto di repertoriazione al fine di garantirne l’identificazione univoca e certa nel sistema di gestione documentale.
Nel documento ulteriori indicazioni sulle caratteristiche del sistema di conservazione e sulla regsitrazione del contartto.

Per ultimo è necessario precisare che l'accordo raggiunto tra il Governo, le Regioni e i Comuni, non risolve, però, la questione della nullità dei contratti cartacei stipulati successivamente all’1 gennaio 2013, che in base all’articolo 11, comma 13 del d.lgs. n. 163/2006 sono nulli.

A cura di arch. Paolo Oreto



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