Contratti sottosoglia, dall'ANAC le FAQ alle Linee guida n. 4
04/07/2018
Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2018 della Delibera ANAC 1 marzo 2018, n. 206 lo scorso 7 aprile 2018 sono entrate in vigore le linee guida ANAC n. 4 con le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici (sottosoglia), aggiornate al D.lgs. n. 56/2017 (c.d. Decreto correttivo).
Al fine di rispondere alla principali domande pervenute sino ad ora, l'ANAC ha pubblicato il 3 luglio 2018 la sezione FAQ relativa alle Linee guida n. 4. Riportiamo di seguito le domande e le risposte formulate dall'Anticorruzione.
1. Con riguardo al punto 5.2.6, lettera
k), punto delle Linee guida n. 4, la regola per cui le offerte con
identico ribasso vanno considerate, ai fini della soglia di
anomalia, come un’unica offerta si applica a tutte le offerte, o
solo a quelle comprese nelle ali?
La regola del trattamento unitario delle offerte con identico
ribasso, secondo la prevalente giurisprudenza (Adunanza Plenaria
del Consiglio di Stato n. 5 del 19 settembre 2017), si applica alle
offerte poste a cavallo o all’interno delle ali.
La regola stabilita al punto 5.2.6, lettera k) delle Linee guida si
applica, come letteralmente previsto nella disposizione in
questione, soltanto laddove sia sorteggiato uno dei metodi cui alle
lettere a), b), e) dell’articolo 97, comma 2 del Codice dei
contratti pubblici, che prevedono il taglio delle ali e, in armonia
con il predetto orientamento giurisprudenziale, limitatamente alle
offerte con identico ribasso che si collocano a cavallo o
all’interno delle ali.
In tutte le restanti ipotesi (metodo di cui alle lettere c) o d)
dell’articolo 97, comma 2 del Codice dei contratti pubblici ovvero
offerte residue a seguito del taglio delle ali), le offerte con
identico ribasso vanno mantenute distinte ai fini della soglia di
anomalia.
2. Con riguardo alle stazioni appaltanti che, a fronte
di una soggettività giuridica unitaria, sono dotate di
articolazioni organizzative autonome, l’applicazione del principio
di rotazione va applicata in termini assoluti, ossia tenendo conto
di tutte le procedure avviate complessivamente dalla stazione
appaltante, oppure considerando esclusivamente gli affidamenti
gestiti dalla singola articolazione organizzativa?
L’applicazione del principio di rotazione nelle stazioni appaltanti
dotate di una pluralità di articolazioni organizzative deve
tendenzialmente essere applicata in modo unitario, avendo cioè a
riguardo gli affidamenti complessivamente attivati e da attivare
nell’ambito della stazione appaltante.
Tale impostazione si rivela, oltre che rispettosa di quanto
previsto dall’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, che
non distingue in relazione alla presenza di articolazioni interne,
più aderente all’impronta centralizzante di cui all’articolo 37, ed
efficace presidio nei confronti del divieto di artificioso
frazionamento delle commesse, ex art.51, primo comma del Codice dei
contratti pubblici.
È ragionevole derogare a tale regola nel caso in cui la stazione
appaltante (es. Ministero, ente pubblico nazionale) presenti, in
ragione della complessità organizzativa, articolazioni, stabilmente
collocate per l’amministrazione di determinate porzioni
territoriali (ad esempio, Direzione regionale/centrale) ovvero per
la gestione di una peculiare attività, strategica per l’ente,
dotate di autonomia in base all’ordinamento interno nella gestione
degli affidamenti sotto soglia (ad esempio nel caso in cui
l’articolazione abbia attivato autonomi elenchi per la selezione
degli operatori economici).
In tali casi, salvo diversa previsione dell’ordinamento interno, la
rotazione può essere applicata considerando esclusivamente gli
affidamenti gestiti dalla singola articolazione organizzativa.
Resta ferma, comunque, la necessità per la stazione appaltante di
rispettare, in ogni sua articolazione, i vigenti obblighi di
centralizzazione degli acquisti, stabiliti e richiamati
dall’articolo 37 del Codice dei contratti pubblici, nonché di
adottare, anche nelle more dell’introduzione del sistema di
qualificazione in esito all’adozione del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri previsto dall’articolo 38, comma 2 del
Codice dei contratti pubblici, modelli organizzativi
complessivamente improntati al rispetto dei principi di efficienza,
efficacia ed economicità, evitando duplicazioni di funzioni e
perseguendo l’obiettivo del miglioramento dei servizi e, ove
possibile, il risparmio di spesa e dei costi di gestione attraverso
le economie di scala. A tal fine le stazioni appaltanti dovrebbero
valutare l’opportunità di condividere al proprio interno sistemi
informatizzati che consentano di conoscere gli affidamenti
effettuati dalle singole articolazioni organizzative.
3. Con riguardo agli affidamenti diretti, nei casi di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a del Codice dei contratti pubblici, si rivolgono alcuni quesiti in merito all’utilizzo del documento di gara unico europeo (DGUE) nella dichiarazione relativa al possesso dei requisiti generali e speciali da parte dell’operatore economico affidatario:
- a far data dal 18 aprile 2018 per gli acquisti fino a 5.000 euro è necessario comunque il ricorso al DGUE, o è possibile utilizzare l’autocertificazione ordinaria, come consentito dalle Linee guida Anac n.4?
- anche negli acquisti di modesto importo è doverosa l’acquisizione del DGUE ovvero dell’autocertificazione ordinaria?
- il DGUE deve necessariamente riportare gli estremi del CIG ovvero può essere utilizzato per più procedure di affidamento, e in tal caso per quale lasso temporale?
- qual è la validità temporale dell’autocertificazione ordinaria?
Dal 18 aprile 2018, ai sensi dell’articolo 85, comma 4 del
Codice dei contratti pubblici, il DGUE deve essere utilizzato
esclusivamente in formato elettronico, e non più cartaceo, come
indicato anche nel comunicato del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti pubblicato il 30 marzo 2018.
In caso di affidamento diretto per importo fino a 5.000 euro,
secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2.2 delle Linee guida Anac
n. 4, recanti la disciplina degli affidamenti sotto soglia, le
stazioni possono acquisire, indifferentemente, il DGUE oppure
un’autocertificazione ordinaria, nelle forme del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445. Per gli
affidamenti diretti di importo fino a 20.000 euro, ai sensi del
par. 4.2.3 delle citate Linee guida, è necessario acquisire il
DGUE.
L’obbligo di acquisire il DGUE, ovvero l’autocertificazione
ordinaria, si applica a tutti gli affidamenti sopra considerati, a
prescindere da una soglia minima di spesa.
Ai sensi dell’articolo 85, comma 4 del Codice dei contratti
pubblici, il DGUE può essere riutilizzato per successive procedure
di affidamento, a condizione che gli operatori economici confermino
la perdurante validità delle precedenti attestazioni. In tale
dichiarazione l’operatore economico include l’indicazione del nuovo
CIG, se disponibile (v. par. 5 delle Linee guida sulla
tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla delibera n.556 del
31 maggio 2017), per la diversa procedura alla quale intende
partecipare. Analoga operazione potrà essere adottata in caso di
utilizzo dell’autocertificazione ordinaria.
4. Nei casi previsti dall’articolo 103, comma 11, primo
periodo del Codice dei contratti pubblici, allorché la stazione
appaltante opti per esonerare l’affidatario dall’obbligo di
presentare la garanzia definitiva, è necessario prevedere un
miglioramento del prezzo di aggiudicazione?
La miglioria del prezzo di aggiudicazione è necessaria, in
applicazione di quanto stabilito dall’articolo 103, comma 11,
secondo periodo del Codice dei contratti pubblici. Le stazioni
appaltanti determinano tale miglioria sentito l’affidatario e
tenendo conto del valore del contratto, del presumibile margine
d’utile e del costo che l’affidatario sosterrebbe per
l’acquisizione della garanzia definitiva, allo scopo di soddisfare
la reciproca esigenza delle parti al contenimento sostenibile dei
costi. Le motivazioni circa l’esercizio di tale opzione sono
formalizzate dalla stazione appaltante in apposito documento, da
allegare agli atti del procedimento.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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