Contratto ancora in corso: No alla cedolare secca per i negozi
04/09/2019
L’Agenzia delle Entrate con la Risposta
n. 364 del 30 agosto 2019 precisa che il proprietario di
un immobile classificato nella categoria catastale C/1 di
superficie inferiore a 600 metri quadrati e dato in locazione a una
società non può usufruire del regime della cedolare secca, se
attualmente risulta in corso un contratto non scaduto e già
esistente alla data del 15 ottobre 2018, come prescritto
puntualmente dalla normativa. Il contratto di affitto originario,
stipulato nel 2014, continua infatti a svolgere i suoi effetti
anche in relazione ad un nuovo conduttore, senza necessità della
risoluzione del contratto e della stipula di uno nuovo.
La richiesta - A interpellare l’Agenzia è il
proprietario di un negozio di circa 180 metri quadrati, dato in
locazione a una Sas, con contratto della durata di sei anni dal
2014 al 2020, rinnovabile per altri sei anni, salvo disdetta.
Nel contratto di locazione in essere è subentrata una Srl
unipersonale, a cui la Sas ha concesso in affitto l’azienda, con
decorrenza dal 10 gennaio 2019.
L’istante, precisando che l’unico socio e amministratore della Srl
unipersonale è lo stesso socio accomandatario della Sas, originaria
titolare del contratto di locazione, vuole sapere se è possibile
applicare, e in che modo, il regime di tassazione della cedolare
secca ai redditi derivanti dalla locazione dell’immobile a partire
dal 10 gennaio 2019, ossia dopo il cambiamento di soggetto
giuridico del locatario.
La risposta - L’Agenzia formula la sua risposta
ricordando in primis l’estensione della portata
applicativa della cedolare secca disposta dal comma 59, articolo 1 della legge n. 145/2018
(Bilancio 2019): “Il canone di locazione relativo ai contratti
stipulati nell’anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari
classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a
600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze
locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime
ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato
al regime della cedolare secca, di cui all’articolo 3 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l’aliquota del 21 per
cento”. L’agevolazione, prevista dall’articolo 3 del Dlgs n. 23/2011, viene estesa
quindi ai canoni derivanti dai contratti di locazione, sottoscritti
nel 2019, aventi a oggetto negozi e botteghe e relative pertinenze
locate congiuntamente.
Prendendo in esame il caso presentato nell’interpello, l’Agenzia
richiama l’attenzione sull’ultimo periodo del comma 59 sopra
citato, il quale prevede che il regime della cedolare secca “…
non è applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora
alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non
scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile,
interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale”.
La circostanza riportata dall’istante che “… la nuova società
srl unipersonale è subentrata nel contratto di locazione già in
essere” non può essere assimilabile alla stipula di un nuovo
rapporto di locazione. A supporto di questa tesi, l’Agenzia cita
riferimenti puntuali, l’articolo 36, comma 1 della legge n.
392/1978 e la sentenza della Corte di Cassazione n. 9486/2007, ove
si chiarisce che la cessione del contratto di locazione,
contestuale alla cessione dell'azienda, è qualificabile come
cessione "ex lege" del medesimo contratto di locazione. E
in caso di subentro “ex lege” l’unico adempimento fiscale
è la comunicazione all’Agenzia delle entrate della successione
nella posizione del conduttore.
Pertanto, l’originario contratto di locazione, stipulato nel 2014,
continua a svolgere i suoi effetti anche in relazione al nuovo
conduttore, senza necessità della risoluzione del contratto e della
stipula di un nuovo contratto di locazione.
Alla luce di tutte le considerazioni, conclude l’Agenzia, l’istante
non può beneficiare dell’agevolazione della cedolare secca, tenuto
conto che risulta in corso un contratto non scaduto e già esistente
alla data del 15 ottobre 2018.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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