Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: dal CNI le linee guida per lo svolgimento dell'incarico
16/11/2015
Quali sono i compiti del coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione (CSE) durante la realizzazione dell’opera?A spiegarlo è
il Consiglio Nazionale degli Ingegneri con la Circolare
10 novembre 2015, n. 626 recante "Linea guida per lo
svolgimento dell'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione", elaborate dal GdL Sicurezza, coordinato dal
consigliere nazionale Gaetano Fede.
Con le linee guida, il CNI ha fornito indicazioni sulle modalità con cui il CSE deve svolgere il suo incarico, rilevando innanzitutto che la sua funzione è di "alta vigilanza" (come ha anche ammesso recentemente la Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 41820 del 15 settembre 2015 - leggi articolo) in termini di coordinamento delle imprese, mentre la vigilanza "operativa" resta in capo al datore di lavoro delle imprese esecutrici e dell’impresa affidataria.
Anche la sentenza n. 41820/2015 della Cassazione aveva affermato il ruolo di vigilanza "alta" del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale e stringente vigilanza "momento per momento", demandata alle figure operative, ossia al datore di lavoro, al dirigente, al preposto.
Di seguito le azioni indicate dal CNI come attività che deve compiere il CSE.
1. Il CSE, ricevuti i documenti PSC e “fascicolo”, effettua un sopralluogo nel sito che sarà oggetto del cantiere per verificare la documentazione ricevuta (anche nel caso in cui i piani siano stati redatti secondo i modelli semplificati di cui al D.I. 9 settembre 2014), controllando che lo stato dei luoghi non abbia subito modificazioni dalla fine della progettazione (per esempio apertura di cantieri limitrofi, modifiche della viabilità, etc...). È opportuno lasciare traccia del sopralluogo redigendo relativo verbale corredato da documentazione fotografica.
2) Il CSE, ricevuta dal Committente o dal Responsabile dei Lavori l’avvenuta verifica, con esito positivo, dell’idoneità tecnico-professionale delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi (come previsto dall'allegato XVII del D.lgs. 818), compresa quella prevista da normative specifiche (quali ad esempio quelle citate in premessa a titolo esemplificativo), procede alla verifica dell’idoneità del/dei POS delle imprese esecutrici, ricevuto/i dalla/e Impresa/e affidataria/e controllandone la rispondenza rispetto a quanto disposto dall’allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e la congruità con il PSC, dandone evidenza oggettiva al Committente o al Responsabile dei Lavori e alle Imprese interessate. In caso di non idoneità provvede a richiedere, tramite l’impresa affidataria, alla/e impresa/e esecutrice/i le integrazioni e modifiche necessarie. Le imprese affidatarie ed esecutrici dovranno inviare i POS modificati prima di iniziare le rispettive lavorazioni. Per ciò che concerne l’adempimento alla verifica dell’”attuazione degli accordi tra le parti sociali” previsto dal D.Lgs. 81/08, art. 92, lettera d), si intende la verifica che in ogni impresa sia stato nominato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o ci si avvalga di quello Territoriale (RLST) di competenza. In difetto di ciò il CSE fa esplicita comunicazione all’impresa.
3) Convoca una riunione di coordinamento preliminare, prima dell’inizio dei lavori, a cui parteciperanno:
Nella riunione dovranno essere discussi almeno i seguenti punti:
Qualora la tipologia di lavorazioni previste nel cantiere prevedano la presenza della squadra di salvataggio, la stessa dovrà essere organizzata rispettando i summenzionati criteri.
4) Verifica di volta in volta che tutte le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi abbiano ricevuto dall’Impresa/e affidataria/e copia del PSC e ne abbiano accettato i contenuti.
5) Convoca eventualmente ulteriori riunioni di coordinamento, in riferimento alle indicazioni del cronoprogramma, in occasione di:
Il CSE provvede, con gli strumenti che ritiene più opportuni, a mantenere aggiornato l’elenco delle imprese affidatarie ed esecutrici e dei lavoratori autonomi.
6) Qualora riscontri l’eventuale ingresso in cantiere di Imprese esecutrici o lavoratori autonomi non autorizzati avvisa per iscritto il Committente o il Responsabile dei Lavori e all’Impresa/e affidataria/e, e comunica contestualmente alle imprese esecutrici o ai lavoratori autonomi il divieto di ingresso (per “non autorizzato” si intende l’ingresso in cantiere di Imprese o lavoratori autonomi dei quali non è stata formulata richiesta di autorizzazione al Committente o al responsabile dei Lavori e per i quali non sia ancora pervenuta l’autorizzazione da parte di questi).
7) Effettua frequenti sopralluoghi in cantiere con periodicità da determinare in funzione delle caratteristiche dell’opera e dei rischi presenti (comunque in occasione delle fasi critiche della realizzazione dell’opera) e comunque, preferibilmente accompagnato dal capo cantiere e/o preposti delle Imprese opportunamente nominati, per verificare la corretta applicazione, da parte delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro, e indica il tempo entro cui è necessario ottemperare alle inadempienze. Tale attività può essere condotta anche con l'ausilio di apposite check list.
Al termine del sopralluogo redige il verbale sottoscritto dai presenti, nel quale indica esattamente quali sono le azioni da effettuare (e a carico di chi) per eliminare le eventuali inadempienze rilevate, ed eventualmente indicando un intervallo temporale per la realizzazione di quanto prescritto. Nel verbale riferito al successivo sopralluogo ne annoterà l’esito in riferimento alle azioni indicate.
Copia del verbale viene conservata in cantiere, secondo le modalità definite in sede di inizio lavori.
8) In caso di inosservanza delle disposizioni degli artt. 94-95-96 e 97 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. ed alla prescrizioni del PSC, contesta per iscritto quanto riscontrato alle Imprese o Lavoratori autonomi interessati e all’impresa affidataria, trasmettendo copia del relativo verbale al Committente o al Responsabile dei Lavori. In caso di mancato adeguamento segnala le inosservanze al Committente o al Responsabile dei Lavori proponendo la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle Imprese o Lavoratori autonomi, la risoluzione del contratto.
9) In caso di pericolo grave e imminente contesta per iscritto quanto direttamente riscontrato alle Imprese o Lavoratori autonomi interessati e sospende le singole lavorazioni pericolose, trasmettendo copia del relativo verbale al Committente o al Responsabile dei Lavori, al direttore lavori e all’impresa affidataria, anche nel caso in cui il provvedimento riguardi lavori eseguiti da un’impresa subappaltatrice. Effettuati gli adeguamenti dalle imprese interessate ne riscontra la corretta esecuzione con un sopralluogo facendo riprendere le lavorazioni e trasmette il relativo verbale al committente o al Responsabile dei Lavori e all’impresa affidataria.
10) In occasione della liquidazione del SAL il CSE a seguito di richiesta della Direzione Lavori approva, previa verifica, l’importo relativo ai costi della sicurezza.
11) Il CSE, in corso d’opera, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art.100 ed il fascicolo di cui all’art.91, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute; ciò anche in relazione alla stima dei costi della sicurezza del PSC che, in caso di variante in corso d’opera, devono essere oggetto di nuova ed adeguata stima analitica.
12) Il CSE, in corso d’opera, aggiorna e, alla fine dei lavori, completa il “fascicolo” di cui all’art. 91 comma 1, lett. b), completo dell’elaborato tecnico della copertura ricevuto, se previsto per lavori ricadenti nel campo di applicazione dei regolamenti regionali, che, alla fine dell’attività di cantiere, consegna al Committente o al Responsabile dei Lavori, con evidenza oggettiva della avvenuta consegna.
13) Il CSE, al termine dei lavori, previo accordo con D.L Committente e/o Responsabile dei Lavori, redige il verbale di fine lavori di sua competenza e lo fa firmare al Committente e/o al Responsabile dei Lavori e all’Impresa affidataria. Tale verbale è da interpretare quale conclusione dell’incarico, fatto salvo la consegna del documento di cui al punto 11.
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Con le linee guida, il CNI ha fornito indicazioni sulle modalità con cui il CSE deve svolgere il suo incarico, rilevando innanzitutto che la sua funzione è di "alta vigilanza" (come ha anche ammesso recentemente la Suprema Corte di Cassazione, sentenza n. 41820 del 15 settembre 2015 - leggi articolo) in termini di coordinamento delle imprese, mentre la vigilanza "operativa" resta in capo al datore di lavoro delle imprese esecutrici e dell’impresa affidataria.
Anche la sentenza n. 41820/2015 della Cassazione aveva affermato il ruolo di vigilanza "alta" del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale e stringente vigilanza "momento per momento", demandata alle figure operative, ossia al datore di lavoro, al dirigente, al preposto.
Di seguito le azioni indicate dal CNI come attività che deve compiere il CSE.
1. Il CSE, ricevuti i documenti PSC e “fascicolo”, effettua un sopralluogo nel sito che sarà oggetto del cantiere per verificare la documentazione ricevuta (anche nel caso in cui i piani siano stati redatti secondo i modelli semplificati di cui al D.I. 9 settembre 2014), controllando che lo stato dei luoghi non abbia subito modificazioni dalla fine della progettazione (per esempio apertura di cantieri limitrofi, modifiche della viabilità, etc...). È opportuno lasciare traccia del sopralluogo redigendo relativo verbale corredato da documentazione fotografica.
2) Il CSE, ricevuta dal Committente o dal Responsabile dei Lavori l’avvenuta verifica, con esito positivo, dell’idoneità tecnico-professionale delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi (come previsto dall'allegato XVII del D.lgs. 818), compresa quella prevista da normative specifiche (quali ad esempio quelle citate in premessa a titolo esemplificativo), procede alla verifica dell’idoneità del/dei POS delle imprese esecutrici, ricevuto/i dalla/e Impresa/e affidataria/e controllandone la rispondenza rispetto a quanto disposto dall’allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e la congruità con il PSC, dandone evidenza oggettiva al Committente o al Responsabile dei Lavori e alle Imprese interessate. In caso di non idoneità provvede a richiedere, tramite l’impresa affidataria, alla/e impresa/e esecutrice/i le integrazioni e modifiche necessarie. Le imprese affidatarie ed esecutrici dovranno inviare i POS modificati prima di iniziare le rispettive lavorazioni. Per ciò che concerne l’adempimento alla verifica dell’”attuazione degli accordi tra le parti sociali” previsto dal D.Lgs. 81/08, art. 92, lettera d), si intende la verifica che in ogni impresa sia stato nominato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o ci si avvalga di quello Territoriale (RLST) di competenza. In difetto di ciò il CSE fa esplicita comunicazione all’impresa.
3) Convoca una riunione di coordinamento preliminare, prima dell’inizio dei lavori, a cui parteciperanno:
- Direzione Lavori;
- Impresa/e affidataria/e Imprese esecutrici già definite
- Lavoratori autonomi eventualmente già individuati
- Eventuali ulteriori figure tecniche previste dalla normativa vigente qualora necessario (ad esempio: tecnici dei gestori sottoservizi, RSPP del committente, ecc.)
Nella riunione dovranno essere discussi almeno i seguenti punti:
- i contenuti dei piani di sicurezza (PSC e POS) in relazione alle attività da svolgere e le eventuali proposte di adeguamento/integrazione formulate dai presenti;
- la verifica della programmazione dell’attività esecutiva e dello sviluppo delle fasi lavorative rispetto al cronoprogramma con particolare attenzione alle sovrapposizioni ed all’individuazione delle fasi ritenute più pericolose;
- le modalità di coordinamento delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi per la fasi individuate;
- le eventuali richieste di integrazione della documentazione;
- identificazione delle figure delle squadre di primo soccorso e gestione emergenza;
- committente/RL intendono organizzare apposito servizio di PS [d.lgs.81/08 art.104 c.4] e di conseguenza i datori di lavoro sono esonerati dagli obblighi legati alla designazione degli addetti al PS e dunque della gestione "diretta" del Primo Soccorso [d.lgs.81/08 art 18 comma lettera (b)]
- in fase di progettazione è stato deciso dal CSP che la gestione del Primo Soccorso sarà di tipo unitario, definendo la partecipazione delle imprese (affidataria ed esecutrice) alla gestione delle emergenze identificando un’impresa deputata alla gestione delle operazioni anche tramite un preposto, con garanzia da parte delle imprese presenti in cantiere della costante presenza di almeno un addetto specificamente formato [rif. Doc. 10/01/2005 del coordinamento interregionale]
- in assenza delle due ipotesi precedenti ogni impresa presente dovrà assolvere autonomamente agli obblighi relativi al PS.
Qualora la tipologia di lavorazioni previste nel cantiere prevedano la presenza della squadra di salvataggio, la stessa dovrà essere organizzata rispettando i summenzionati criteri.
- documentazione da tenere in cantiere
4) Verifica di volta in volta che tutte le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi abbiano ricevuto dall’Impresa/e affidataria/e copia del PSC e ne abbiano accettato i contenuti.
5) Convoca eventualmente ulteriori riunioni di coordinamento, in riferimento alle indicazioni del cronoprogramma, in occasione di:
- ingresso in cantiere di ulteriori nuove Imprese esecutrici e lavoratori autonomi;
- successive macrofasi di lavoro;
- motivate richieste da parte della Committenza, della/e affidataria/e, di imprese esecutrici, RLS(T), medico competente, lavoratori autonomi;
- periodi a maggior rischio dovuto ad interferenze o attività ad elevato rischio;
- accadimento di incidenti/infortuni;
- sostanziali modifiche dell’opera;
- accadimento di eventi atmosferici di notevole intensità (venti di tempesta, piogge molto intense, abbondanti nevicate, ecc.)
- accadimento di quasi incidente o quasi infortunio (near miss) rilevato con modulo di cui al D.M. 13 febbraio 2014 o altra modalità.
Il CSE provvede, con gli strumenti che ritiene più opportuni, a mantenere aggiornato l’elenco delle imprese affidatarie ed esecutrici e dei lavoratori autonomi.
6) Qualora riscontri l’eventuale ingresso in cantiere di Imprese esecutrici o lavoratori autonomi non autorizzati avvisa per iscritto il Committente o il Responsabile dei Lavori e all’Impresa/e affidataria/e, e comunica contestualmente alle imprese esecutrici o ai lavoratori autonomi il divieto di ingresso (per “non autorizzato” si intende l’ingresso in cantiere di Imprese o lavoratori autonomi dei quali non è stata formulata richiesta di autorizzazione al Committente o al responsabile dei Lavori e per i quali non sia ancora pervenuta l’autorizzazione da parte di questi).
7) Effettua frequenti sopralluoghi in cantiere con periodicità da determinare in funzione delle caratteristiche dell’opera e dei rischi presenti (comunque in occasione delle fasi critiche della realizzazione dell’opera) e comunque, preferibilmente accompagnato dal capo cantiere e/o preposti delle Imprese opportunamente nominati, per verificare la corretta applicazione, da parte delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro, e indica il tempo entro cui è necessario ottemperare alle inadempienze. Tale attività può essere condotta anche con l'ausilio di apposite check list.
Al termine del sopralluogo redige il verbale sottoscritto dai presenti, nel quale indica esattamente quali sono le azioni da effettuare (e a carico di chi) per eliminare le eventuali inadempienze rilevate, ed eventualmente indicando un intervallo temporale per la realizzazione di quanto prescritto. Nel verbale riferito al successivo sopralluogo ne annoterà l’esito in riferimento alle azioni indicate.
Copia del verbale viene conservata in cantiere, secondo le modalità definite in sede di inizio lavori.
8) In caso di inosservanza delle disposizioni degli artt. 94-95-96 e 97 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. ed alla prescrizioni del PSC, contesta per iscritto quanto riscontrato alle Imprese o Lavoratori autonomi interessati e all’impresa affidataria, trasmettendo copia del relativo verbale al Committente o al Responsabile dei Lavori. In caso di mancato adeguamento segnala le inosservanze al Committente o al Responsabile dei Lavori proponendo la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle Imprese o Lavoratori autonomi, la risoluzione del contratto.
9) In caso di pericolo grave e imminente contesta per iscritto quanto direttamente riscontrato alle Imprese o Lavoratori autonomi interessati e sospende le singole lavorazioni pericolose, trasmettendo copia del relativo verbale al Committente o al Responsabile dei Lavori, al direttore lavori e all’impresa affidataria, anche nel caso in cui il provvedimento riguardi lavori eseguiti da un’impresa subappaltatrice. Effettuati gli adeguamenti dalle imprese interessate ne riscontra la corretta esecuzione con un sopralluogo facendo riprendere le lavorazioni e trasmette il relativo verbale al committente o al Responsabile dei Lavori e all’impresa affidataria.
10) In occasione della liquidazione del SAL il CSE a seguito di richiesta della Direzione Lavori approva, previa verifica, l’importo relativo ai costi della sicurezza.
11) Il CSE, in corso d’opera, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art.100 ed il fascicolo di cui all’art.91, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute; ciò anche in relazione alla stima dei costi della sicurezza del PSC che, in caso di variante in corso d’opera, devono essere oggetto di nuova ed adeguata stima analitica.
12) Il CSE, in corso d’opera, aggiorna e, alla fine dei lavori, completa il “fascicolo” di cui all’art. 91 comma 1, lett. b), completo dell’elaborato tecnico della copertura ricevuto, se previsto per lavori ricadenti nel campo di applicazione dei regolamenti regionali, che, alla fine dell’attività di cantiere, consegna al Committente o al Responsabile dei Lavori, con evidenza oggettiva della avvenuta consegna.
13) Il CSE, al termine dei lavori, previo accordo con D.L Committente e/o Responsabile dei Lavori, redige il verbale di fine lavori di sua competenza e lo fa firmare al Committente e/o al Responsabile dei Lavori e all’Impresa affidataria. Tale verbale è da interpretare quale conclusione dell’incarico, fatto salvo la consegna del documento di cui al punto 11.
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