Coordinatore sicurezza cantieri: cosa accade in caso di mancato aggiornamento 40 ore?

di Redazione tecnica - 24/06/2020

Cosa accade all'abilitazione conseguita da un professionista per svolgere la funzione di coordinatore per la sicurezza dei cantieri in caso di mancato assolvimento dell'obbligo di formazione di 40 ore ogni 5 anni?

Coordinatore sicurezza cantieri: la domanda alla posta di LavoriPubblici.it

È la domanda arrivata alla posta di LavoriPubblici.it da parte di un ingegnere in riferimento all'obbligo previsto dal Testo Unico Sicurezza Lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (TUSL). Come sappiamo, infatti, il TUSL oltre a prevedere l'obbligo di conseguire l'abilitazione con un corso da 120 ore, ha anche previsto l'obbligo di aggiornamento ogni 5 anni a partire dal 2008 (la prima è quindi scaduta nel 2013) con un corso da 40 ore.

Considerando che dopo il corso da 120 ore il professionista consegue un'abilitazione, cosa accade in caso di mancato assolvimento dell'obbligo di aggiornamento?

Coordinatore sicurezza cantieri: la risposta del Consiglio di Stato

Alla domanda ha risposto il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3967 del 22 giugno 2020 che ha rigettato il ricorso presentato per l'annullamento di una decisione del TAR che aveva confermato due determine comunali una di esclusione dalla partecipazione ad una gara per l’affidamento dei servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza dei lavori, e un'altra di risoluzione di un precedente incarico.

Coordinatore sicurezza cantieri e aggiornamento 40 ore: il caso di specie

Nel caso di specie, il professionista era stato escluso da una procedura negoziata perché carente dei requisiti professionali richiesti alla data di presentazione della offerta e dei requisiti generali per l’affidamento dei pubblici contratti, nonché sull’intervenuta risoluzione per inadempimento del contratto di appalto dei servizi di progettazione e direzione dei lavori principali, comportante il venire meno del presupposto per l’affidamento dei servizi complementari.

Coordinatore sicurezza cantieri e aggiornamento 40 ore: la sentenza di primo grado

In primo grado, i giudici del TAR avevano respinto il ricorso con la motivazione che il professionista designato quale coordinatore per la sicurezza era privo, alla data di presentazione dell’offerta (16 maggio 2018), del requisito professionale e dell’abilitazione specifica ai sensi dell’art. 98 del TUSL secondo quanto prescritto anche dalla lettera di richiesta dell’offerta in data 15 maggio 2018, da intendersi quale requisito di partecipazione alla procedura, non avendo adempiuto agli obblighi formativi prescritti dalla legge (il corso di aggiornamento risultava dal medesimo professionista svolto successivamente, nell’arco temporale dal 14 al 24 giugno 2018).

Coordinatore sicurezza cantieri e aggiornamento 40 ore: il ricorso

Avverso la sentenza di primo grado è stato presentato ricorso basato sul presupposto che il professionista aveva conseguito l'aggiornamento e quindi acquisito il requisito richiesto al momento dell’affidamento dell’incarico.

Coordinatore sicurezza cantieri e aggiornamento 40 ore: la decisione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, reiterando un concetto già consolidato, ha confermato la tesi dei giudici di primo grado e rigettato il ricorso sulla considerazione che la determina del Comune aveva disposto l'esclusione “per carenza dei requisiti professionali richiesti alla data di presentazione dell’offerta e dei requisiti generali necessari per l’affidamento di pubblici contratti (condizione tutt’ora permanente)”. Il professionista non era in possesso del requisito di coordinatore della sicurezza, in quanto non aveva conseguito l’attestato di aggiornamento.

In tema di requisiti professionali del coordinatore per la progettazione l’art. 98, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che:

"i soggetti di cui al comma 1 (n.d.r. il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori), devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall’ISPESL, dall’INAIL, dall’Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia. Fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui all’allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto".

In sede di gara, la richiesta di offerta finalizzata all’affidamento del servizio in questione disponeva che "l’affidamento del contratto resta in ogni caso subordinato all’esito positivo della verifica sull’assenza dei motivi di esclusione dall’affidamento di pubblici contratti. Specificamente verrà verificato : […] B3) che il professionista incaricato del coordinamento sicurezza sia in possesso dei requisiti professionali e dell’abilitazione specifica ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 81/2008".

Il possesso dei requisiti professionali e dell’abilitazione si pone dunque alla stregua di requisito di partecipazione alla procedura negoziata, come dimostra anche l’evocativa utilizzazione della locuzione “motivi di esclusione”, costituente, nel regime attualmente vigente, la rubrica dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

La sentenza appellata evidenziava che "alla data di presentazione dell’offerta (16 maggio 2018), il professionista indicato non ave[va] adempiuto agli obblighi formativi imposti dall’art. 98, comma 2, e dall’allegato XIV, del d.lgs. n. 81/2008. Fatto che è provato, per tabulas, dall’attestato di frequenza prodotto dal medesimo arch. Baldo, da cui risulta che il corso di aggiornamento è stato completato successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione alla procedura negoziata (dal 14 al 24 giugno 2018). Con la conseguenza che l’efficacia dell’abilitazione richiesta, alla data dell’offerta, risultava sospesa, precludendo al professionista di esercitare l’attività di coordinatore della sicurezza fino allo svolgimento e al completamento del corso formativo".

Considerato che, per regola generale, i requisiti soggettivi (generali e speciali) devono essere posseduti dai concorrenti al momento della presentazione della domanda di partecipazione e sino alla stipulazione del contratto, nonché per tutto il periodo di esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità, la Stazione appaltante e lo stesso TAR hanno correttamente escluso e confermato l'esclusione del concorrente mancate dei requisiti.

Coordinatore sicurezza cantieri: cosa accade in caso di mancato aggiornamento 40 ore?

In definitiva, rispondendo alla domanda iniziale, il professionista che non consegue l'aggiornamento 40 ore previsto dal TUSL non perde l'abilitazione a svolgere il ruolo di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ma solo può esercitarlo. Dal momento in cui scade l'aggiornamento dei 5 anni e fino al nuovo, c'è un buco nei requisiti professionali che non sarà risolto neanche dopo l'aggiornamento. Molto semplicemente, in questo buco il professionista non ha i requisiti per svolgere il suo ruolo.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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