Coronavirus Covid-19: Nuova Ordinanza della Regione Veneto con la limitazione degli spostamenti
di Redazione tecnica - 18/12/2020
Mentre siamo in attesa che il Governo definisca, nel Consiglio dei Ministri di oggi alle ore 18:00, le limitazioni da introdurre nel periodo dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 per limitare i contagi da Covid-19, il Presidente della Giunta regionale Veneto Luca Zaia ha firmato ieri l’Ordinanza 17 dicembre 2020, n. 169 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni“ che è stata pubblicata, poi, sul Bollettino regionale n. 195 del 17 dicembre 2020.
Ordinanza 17 dicembre 2020, n. 169
Nella nuova Ordinanza il Presidente Luca Zaia, rileva, sulla base della valutazione formulata dalla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione operata sulla base del documento denominato "Approccio alla ri-modulazione delle misure di contenimento/mitigazione a livello regionale/PA in ambito di ipotetici scenari di trasmissione del virus SARS-CoV-2 sul territorio nazionale nel periodo autunno-invernale", che sussiste una situazione inquadrabile nello scenario 2 del suddetto documento e dispone ulteriori misure restrittive per limitare il diffondersi del contagio ed al fine di garantire la piena operatività delle strutture sanitarie della Regione, mediante, in particolare, interventi finalizzati a ridurre le occasioni di assembramento di persone, ritenuto il veicolo principale della diffusione del virus medesimo.
Contenuti dell’Ordinanza
La nuova Ordinanza della regione Veneto contiene:
- Misure relative allo spostamento individuale
- Misure relative al comportamento personale
- Misure per gli esercizi di commercio al dettaglio
- Misure per gli esercizi di ristorazione e simili
- Disposizioni finali
Si tratta di disposizioni che potrebbero essere definite di limitazione degli spostamenti individuali a tempo come quelli individuati anche per le aree gialle ed arancioni ma estese dalle ore 14:00 in poi e che saranno applicabili da sabato 19 dicembre fino a mercoledì 6 gennaio 2021, salvo altre eventuali disposizioni o misure pià stringenti imposte a livello nazionale.
Limitazione degli spostamenti tra Comuni
Possono essere così riassunti:
- non è ammesso lo spostamento in un comune veneto diverso da quello di residenza o dimora, salvo che per comprovate esigenze lavorative, per studio, per motivi di salute, per situazioni di necessita', o per svolgere attività non sospese o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; dopo le 14 è sempre ammesso il rientro presso l'abitazione mentre lo spostamento verso e da comuni di altre regioni è regolato dalla disciplina statale;
- è sempre possibile lo spostamento fuori comune per usufruire di servizi alla persona (lavanderia, acconciatura, estetista, ecc.);
- i ristoranti collocati in comuni diversi da quello di residenza o dimora possono essere raggiunti entro le ore 14; il rientro presso la residenza o dimora può avvenire anche oltre tale orario, a seguito della consumazione del pranzo;
- sono sempre possibili gli spostamenti anche tra comuni per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé; è sempre possibile portare e recarsi a riprendere i minori;
- è sempre possibile lo spostamento tra comuni per partecipare a matrimoni e funerali, da svolgere nel rispetto delle linee guida;
- è sempre possibile lo spostamento da e per stazioni di trasporto pubblico per esigenze proprie di viaggio e per accompagnamento di altri soggetti;
- è sempre possibile il raggiungimento della seconda casa;
- per i soggetti che si trovano in albergo, seconda casa o simili, il comune di “riferimento” dal cui territorio operano le limitazioni è quello in cui si trovano l’albergo, seconda casa o simili;
- per ridurre i contatti e contenere gli assembramenti, viene fatta forte raccomandazione affinché l’accesso agli esercizi commerciali e ai servizi del comune di residenza o dimora avvenga dopo le 14;
- per gli spostamenti effettuati dopo le 14 nell’autocertificazione conforme al modello statale è obbligatorio indicare le ragioni e i luoghi degli spostamenti, anche in rientro.
Limitazioni per gli Esercizi commerciali al dettaglio
Possono essere così riassunte:
- l'accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni;
- in tutti gli esercizi di commercio al dettaglio su area fissa
regolarmente aperti secondo le disposizioni nazionali e regionali,
singoli o inseriti in parchi commerciali o complessi commerciali,
valgono i seguenti limiti di compresenza di persone, fermo il
rispetto in ogni caso dei protocolli e delle linee guida vigenti in
materia di commercio al dettaglio in area fissa:
- per i locali con una superficie fino a 40 metri quadri è consentito l'accesso a 1 cliente per volta;
- per i locali con una superficie superiore a 40 metri quadri è consentito l'accesso di 1 cliente ogni 20 metri quadri;
- è fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda alcune condizioni minimali;
- tutti i punti vendita devono esporre all'ingresso un cartello indicante il numero massimo di clienti ammessi nel locale ed impedire l'ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto.
Limitazioni per gli Esercizi di Ristorazione e simili
Possono essere così riassunte:
- l'attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge, dalle ore 11 alle 15, prioritariamente occupando i posti a sedere, ove presenti, sia all'interno che all'esterno dei locali e, riempiti i posti a sedere o in caso di assenza di posti a sedere, rispettando rigorosamente il distanziamento interpersonale;
- dalle ore 15 alla chiusura l'attività si svolge solo a favore di avventori regolarmente seduti nei posti interni ed esterni del locale; vanno in ogni caso rispettate le Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni anche relativamente alla distanza minima interpersonale di un metro
- la mascherina va utilizzata sia in piedi che seduti, anche durante la conversazione, salvo che nel tempo strettamente necessario per la consumazione;
- non possono essere collocati più di quattro avventori per tavolo, anche se conviventi, con rispetto in ogni caso dell'obbligo di distanziamento di un metro;
- i servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) devono esporre all'ingresso un cartello indicante il numero massimo di persone ammesse nel locale ed evitare l'ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto;
- la consumazione di alimenti e bevande per asporto è vietata nelle vicinanze dell'esercizio di vendita o in luoghi affollati, salvo che per gli alimenti da consumare nell'immediatezza dell'asporto;
- la vendita di alimenti e bevande con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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