Coronavirus Covid-19: il dPCM 3/11/2020, le limitazioni nelle zone rosse, arancio e gialle
di Redazione tecnica - 04/11/2020
Mentre la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha diffuso il testo del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 e dei relatvi 25 allegati che saranno pubblicati sulla Gazzetta di oggi, si è tenuta la Conferenza stampa sull’analisi della situazione epidemiologica in Italia a cui hanno partecipano il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, Gianni Rezza, Direttore generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute propedeutica alla predisposizione delle Ordinanze previste dagli articoli 2 e 3 del dPCM 3/11/2020.
Con le citate Ordinanze il Ministro della Salute, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l’8 ottobre 2020 (allegato 25 al dPCM 3/11/2020) nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati, sono individuate:
- le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 3” e con un livello di rischio “alto” di cui al citato documento di Prevenzione (art. 2) e definite “zone arancio”;
- le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio “alto” di cui al citato documento di Prevenzione (art. 3) e definite “zone rosse”.
Ordinanze del Ministero della salute
Le Ordinanze del Ministero della Salute individueranno le regioni nelle quali occorrerà fare riferimento oltre alle indicazioni restrittive contenute nell’articolo 1, comma 9 del dPCM 3/11/2020 nelle lettere dalla a) alla pp) anche ad altre indicazioni restrittive e, nel dettaglio:
- un’Ordinanza sarà predisposta per la
definizione delle regioni che dovranno ottemperare alle indicazioni
restrittive contenute nell’articolo 2 e, quindi,
riferibili alle cosiddette “zone arancio” e che consisteranno:
- nel divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori delle regioni stesse, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute mentre il transito sugli stessi territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del dPCM 3/11/2020;
- nel divieto di ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
- nella sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio;
- un’Ordinanza sarà predisposta per la
definizione delle regioni che dovranno ottemperare alle indicazioni
restrittive contenute nell’articolo 3 e, quindi,
riferibili alle cosiddette “zone rosse” e che consisteranno:
- nel divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori delle regioni stesse, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute mentre il transito sugli stessi territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del dPCM 3/11/2020;
- nella sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 9, lett. ff) del dPCM 3/11/2020. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
- nella sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio;
- nella sospensione di tutte le attività previste dall’articolo 1, comma 9, lettere f) e g) del dPCM 3/11/2020, anche svolte nei centri sportivi all’aperto; sono, altresì, sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
- nella possibiità di svolgere, individualmente, attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;
- fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza;
- nella sospensione della frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza;
- nella sospensione delle attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24 al dPCM 3/11/2020;
- nella limitazione della presenza, nel caso di lavori pubblico, del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
Indicazioni rettrittive articolo 1, comma 9, lettere dalla a) alla pp) dPCM 3/11/2020
In tutte le regioni non individuate nelle Ordinanze del Ministero della Salute definite “zone gialle” occorrerà fare riferimento alle indicazioni restrittive contenute nell’articolo 1, comma 9 del dPCM 3/11/2020 nelle lettere dalla a) alla pp).
Gazzetta ufficiale di oggi dPCM 3/11/2020 ed Ordinanze Ministero della salute
Il nuovo dPCM 3/11/2020 sarà pubblicato, unitamente alle due Ordinanze del Ministero della salute nella Gazzetta ufficiale di oggi, entrerà in vigore il 6 novembre 2020 e le disposizioni contenute nei 14 articoli saranno efficaci sino al 3 dicembre 2020.
Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale verifica il permanere dei presupposti per inserire le regioni nelle zone rosse o arancio e provvede con ordinanza all’aggiornamento del relativo elenco, fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione. In ogni caso le ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del dPCM 3/11/2020.
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A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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