Coronavirus Covid-19: in Gazzetta Ufficiale le disposizioni dal 7 gennaio 2021

di Redazione tecnica - 06/01/2021

Sulla Gazzetta ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2021 è stato pubblicato il Decreto.legge 5 gennaio 2021, n. 1 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Con il decreto-legge in argomento sono state deliberate le nuove disposizioni per il contenimento della diffusione del COVID-19 vigenti dal 7 al 15 gennaio 2021, data in cui cessa di avere efficacia il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020.

L’articolato del decreto-legge 5 gennaio 2021

Il decreto-legge che entra in vigore domani 7 gennaio 2021 è costituito dai seguenti 7 articoli:

  • Articolo 1 - Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19
  • Articolo 2 - Modificazioni urgenti alla legislazione emergenziale
  • Articolo 3 - Sanzioni
  • Articolo 4 - Progressiva ripresa dell’attività scolastica in presenza
  • Articolo 5 - Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19 per i soggetti incapac ricoverati presso strutture sanitarie assistite
  • Articolo 6 - Clausola di in varianza finanziaria
  • Articolo 7 - Entrata in vigore

Disposizioni dal 7 al 15 gennaio 2021

Alle ulteriori disposizioni in aggiunta a quelle di cui al già citato dPCM 3 dicembre 2020 che regoleranno il periodo dal 7 al 15 gennaio è dedicato l’intero articolo 1 e nel dettaglio è precisato che:

  • per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma (articolo 1, comma 1 dl 05/01/2021, n. 1);
  • nei giorni 9 e 10 gennaio 2021 (sabato e domenica), l’applicazione, su tutto il territorio nazionale, delle misure previste per la cosiddetta “zona arancione” (articolo 2 del dPCM 3 dicembre 2020) ad eccezione delle Regioni cui si applicano le misure per la cosiddetta “zona rossa” (articolo 3 del dPCM 3 dicembre 2020). Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia (articolo 1, comma 2 dl 05/01/2021, n. 1);
  • la conferma sino al 15 gennaio, nei territori inseriti nella cosiddetta “zona rossa” (articolo 3 dPCM 3 dicembre 2020), della possibilità, già prevista dal decreto-legge n. 172/2020, di spostarsi, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata del proprio comune. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono. Per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti lo spostamento di cui al presente comma è consentito anche per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia (articolo 1, comma 3 dl 05/01/2021, n. 1);
  • nell’intero periodo dal 7 al 15 gennaio 2021 restano ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con i provvedimenti di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (articolo 1, comma 4 dl 05/01/2021, n. 1);

Ripresa dell’attività didattica in presenza

Alla ripresa dell’attività didattica in presenza è dedicato l’articolo 4 del provvedimento e nello stesso è precisato che dall’11 al 16 gennaio 2021 le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado devono adottare forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, garantendo almeno al 50 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni l’attività didattica in presenza. La restante parte dell’attività didattica, è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza.

Sono escluse dal provvedimento le regioni definite “zone rosse” di cui all’articolo 3 del dPCM 3 dicembre 2020 nonché, nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 2021, le regioni di tutto il territorio nazionale in cui l’attività didattica delle istituzioni scolastiche si svolgerà a distanza per il 100 per cento della popolazione studentesca delle istituzioni scolastiche stesse.

Accedi allo Speciale Coronavirus Covid-19

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



© Riproduzione riservata