Coronavirus e titoli edilizi: permessi di costruire, SCIA, SCA e autorizzazioni prorogate a fine emergenza
di Redazione tecnica - 23/11/2020
Nella conversione in legge del D.L. n. 125/2020 importanti novità anche per il settore dell'edilizia con una proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza.
La conversione in legge del D.L. n. 125/2020
Si è conclusa il 19 novembre in Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati l’esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020".
Il disegno di legge è stato già approvato in prima lettura dall’Aula del Senato l’11 novembre 2020, deve essere convertito in legge entro il 6 dicembre 2020 e, dopo la discussione generale svoltasi nella seduta della Camera dei Deputati del 20 novembre, è all’ordine del giorno nella seduta del 24 novembre.
Emergenza Coronavirus e proroga dei titolo edilizi
Da notare che nel testo, approvato dal Senato, è stato introdotto l’articolo 3-bis rubricato “Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza” che reca, tra l’altro, la proroga degli effetti di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati.
Nel dettaglio il comma 1 dell’articolo 3-bis reca modifiche all'art. 103 del decreto-legge 17 marzo n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Tali modifiche:
- applicano la proroga in esame agli atti amministrativi in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (il testo vigente dell'art. 103, comma 2, fa invece riferimento agli atti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020);
- prevedono (introducendo un nuovo comma 2-sexies all'art. 103) che i medesimi atti amministrativi, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 125, qualora non siano stati rinnovati, debbano intendersi validi e soggetti alla disciplina dell'art. 103, comma 2, nel testo modificato dalla proposta emendativa.
Emergenza Coronavirus: quali atti amministrativi sono prorogati?
Rientrano nel campo di applicazione dell'art. 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 anche:
- le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA);
- le segnalazioni certificate di agibilità;
- le autorizzazioni paesaggistiche e le autorizzazioni ambientali comunque denominate;
- il ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Emergenza Coronavirus: niente proroga per il Durc
Al comma 2 è precisato che la proroga non si applica al documento unico di regolarità contributiva, che rimane assoggettato alla disciplina ordinaria.
Ricordiamo che l'art. 1, comma 1175, della legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296), ha disposto che, a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale siano subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti.
Il D.M. 30 gennaio 2015, richiamato dal citato comma 2, reca la disciplina relativa al DURC.
Sempre in materia di DURC, rimane fermo quanto previsto dall'art. 10, comma 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito dalla legge 11 settembre n.120.
La proroga della validità dei documenti unici di regolarità contributiva - DURC, già stabilita dal citato art. 103, comma 2, non è applicabile quando sia richiesto di produrre il DURC - oppure di dichiararne il possesso o comunque quando sia necessario indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva - ai fini della selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal medesimo decreto-legge n. 76.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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