Corte dei Conti: Sui fondi dedicati alla realizzazione di un’opera pubblica
21/10/2019
La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia con la deliberazione 12 settembre 2019, n. 352, ha risposto al Sindaco del Comune di Trescore Balneario (BG) che aveva chiesto un parere in merito ad un quesito relativo alle spese di progettazione di un’opera pubblica.
Nel dettaglio, il comune aveva chiesto se era possibile conferire un incarico soltanto per la progettazione e non per le fasi successive imputando soltanto le spese relative alla progettazione nel bilancio di previsione, in attesa di ricevere poi il finanziamento per l'intera opera cui si riferisce la progettazione.
La Corte dei Conti, nella citata deliberazione ha affermato che “la progettazione di un’opera pubblica non può costituire un’attività fine a sé stessa e svincolata dalle successive fasi di esecuzione dei lavori e finalizzazione dell’opera, con la conseguenza che l’affidamento di un incarico di progettazione va ontologicamente correlato non solo ad un’opera che sia stata programmata, ma anche ad un’indicazione sulla effettiva reperibilità delle risorse necessarie per la sua realizzazione”.
Le disposizioni xontenute nell’articolo 21, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 confermano tale impostazione, laddove si prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma triennale dei lavori e che tali programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, “per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti”. Al successivo comma 3 dell’articolo 21 è, poi, precisato che il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e “indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto.., i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici…”.
In verità il cosiddetto “decreto sblocca cantieri” ha ammesso, per il 2019 e per il 2020, la possibilità di avviare la progettazione anche se non si dispone dell'intero finanziamento dell’opera ma sembra che tale disposizione non è destinata agli enti locali per i quali esiste una disciplina puntuale, peraltro oggetto proprio della delibera della Corte dei conti ma alle amministrazioni centrali.
La Corte dei Conti aggiunge, anche, che l’articolo 23 del d.lgs. n. 50/2016, nel prevedere che la progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo), pone l’accento sulla rilevanza della quantificazione delle spese per la realizzazione dell’opera e del relativo cronoprogramma.
Ne deriva, dunque, che la progettazione di un’opera pubblica non può costituire un’attività fine a sé stessa e svincolata dalle successive fasi di esecuzione dei lavori e finalizzazione dell’opera, con la conseguenza che l’affidamento di un incarico di progettazione va ontologicamente correlato non solo ad un’opera che sia stata programmata, ma anche ad un’indicazione sulla effettiva reperibilità delle risorse necessarie per la sua realizzazione.
Risulta, altresì, indispensabile l’accertamento della fattibilità e della finanziabilità dell’opera pubblica, quale condizione minima e imprescindibile per il conferimento di un incarico di progettazione, al fine di evitare una spesa di denaro pubblico inutile e nel rispetto del più generale criterio di diligenza, che deve sempre caratterizzare l’agere pubblico.
Per ultimo la Corte dei Conti rammenta che:
- l’inserimento nel contratto d’opera professionale di una clausola di cd. copertura finanziaria - in base alla quale l’ente pubblico territoriale subordina il pagamento del compenso al professionista incaricato della progettazione di un’opera pubblica alla concessione di un finanziamento - non consente di derogare alle procedure di spesa, che non possono essere differite al momento dell’erogazione del finanziamento; in mancanza, il rapporto obbligatorio non è riferibile all’ente ma intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l’amministratore o funzionario che abbia assunto l’impegno;
- ai sensi dell’articolo 24, comma 8bis, del d.lgs. n. 50/2016 (comma aggiunto dall'art. 14, comma 1, lett. d), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56) “Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni”,
In allegato la deliberazione 12 settembre 2019, n. 352
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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