Corte di Cassazione: Possibile trasformare il sottotetto in terrazza
03/09/2012
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 14107 del 3
agosto scorso supera precedenti autorevoli (Cassazione sentenza
n. 1737/2005) che impedivano al condomino proprietario di
realizzare terrazze in sostituzione parziale del loro sottotetto ed
adotta l'innovativo principio per cui il condomino proprietario
dell'ultimo piano può modificare il suo sottotetto trasformandolo
parzialmente in terrazzo.
La sentenza è relativa ad un'opera realizzata dal proprietario dell'ultimo piano, che aveva proceduto alla dismissione di una falda del tetto per ricavarne una terrazza da destinare al servizio del sottotetto di sua proprietà esclusiva.
Secondo gli altri condomini dell'edificio, tale intervento avrebbe arrecato pregiudizi statici nonché al decoro dell'edificio e la nuova copertura piana, pur non eliminando la funzione originariamente svolta dal tetto, imprimeva al bene anche una destinazione a uso esclusivo dell'autore dell'opera.
I giudici, con la sentenza oggetto della presente notizia, hanno condiviso la tesi del proprietario del piano sottostante al tetto comune nel senso che lo stesso può effettuare la trasformazione di una parte del tetto dell'edificio in terrazza a uso esclusivo proprio, a condizione che sia salvaguardata, mediante opere adeguate, la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente.
L’unica condizione è che la modifica deve restare "non significativa" e deve essere mantenuta la destinazione principale del bene.
Dal mese di agosto di quest'anno è possibile trasformare, anche senza il consenso di tutti i condomini, un tetto di proprietà esclusiva di un condominio in una diversa struttura, che in parte rimanga tetto e in parte (non preponderante) diventi.
La sentenza è di particolare importanza in quanto consente, con la parziale sostituzione di u tetto a falda con una copertura piana, l'acquisizione di un rapporto di illuminazione sufficiente a rendere abitabile il sottotetto in quanto la terrazza realizzata in sostituzione parziale del tetto a falda genera una superficie con cui è possibile acquistare luminosità e ariosità per il locale retrostante.
La Corte ha, dunque, stabilito che la realizzazione di piccole terrazze che sostituiscano efficacemente il tetto spiovente nella funzione di copertura dell'edificio non altera la destinazione del tetto, se c'è un adeguato isolamento e un'idonea coibentazione inserita nel nuovo piano di calpestio della terrazza. Inoltre, la soppressione di una porzione limitata della falda non è di per se alterazione della destinazione del tetto, perché per destinazione si deve intendere quella complessiva, che non esige un'immodificabile consistenza materiale.
© Riproduzione riservata
La sentenza è relativa ad un'opera realizzata dal proprietario dell'ultimo piano, che aveva proceduto alla dismissione di una falda del tetto per ricavarne una terrazza da destinare al servizio del sottotetto di sua proprietà esclusiva.
Secondo gli altri condomini dell'edificio, tale intervento avrebbe arrecato pregiudizi statici nonché al decoro dell'edificio e la nuova copertura piana, pur non eliminando la funzione originariamente svolta dal tetto, imprimeva al bene anche una destinazione a uso esclusivo dell'autore dell'opera.
I giudici, con la sentenza oggetto della presente notizia, hanno condiviso la tesi del proprietario del piano sottostante al tetto comune nel senso che lo stesso può effettuare la trasformazione di una parte del tetto dell'edificio in terrazza a uso esclusivo proprio, a condizione che sia salvaguardata, mediante opere adeguate, la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente.
L’unica condizione è che la modifica deve restare "non significativa" e deve essere mantenuta la destinazione principale del bene.
Dal mese di agosto di quest'anno è possibile trasformare, anche senza il consenso di tutti i condomini, un tetto di proprietà esclusiva di un condominio in una diversa struttura, che in parte rimanga tetto e in parte (non preponderante) diventi.
La sentenza è di particolare importanza in quanto consente, con la parziale sostituzione di u tetto a falda con una copertura piana, l'acquisizione di un rapporto di illuminazione sufficiente a rendere abitabile il sottotetto in quanto la terrazza realizzata in sostituzione parziale del tetto a falda genera una superficie con cui è possibile acquistare luminosità e ariosità per il locale retrostante.
La Corte ha, dunque, stabilito che la realizzazione di piccole terrazze che sostituiscano efficacemente il tetto spiovente nella funzione di copertura dell'edificio non altera la destinazione del tetto, se c'è un adeguato isolamento e un'idonea coibentazione inserita nel nuovo piano di calpestio della terrazza. Inoltre, la soppressione di una porzione limitata della falda non è di per se alterazione della destinazione del tetto, perché per destinazione si deve intendere quella complessiva, che non esige un'immodificabile consistenza materiale.
A cura di Gabriele
Bivona
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