Costo del personale negli appalti: un interessante documento del Tavolo tecnico interprofessionale
26/09/2013
Il Tavolo tecnico interprofessionale costituito dai Consigli
nazionali degli Architetti, degli Agronomi, dei geologi, dei
Geometri, degli Ingegneri, dei Periti Agrari,dei Periti Industriali
e dei tecnologi alimentari ha, recentemente, esitato un
interessante documento sul “Costo del personale nei servizi di
architettura e di ingegneria”.
Il documento, che alleghiamo alla presente notizia, è stato predisposto a seguito della modifica introdotta dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (decreto-legge “Del fare”) convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 all’articolo 82 del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006) in cui ha inserito il seguente comma 3-bis: “Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”,
Il testo del comma inserito è del tutto analogo al testo del comma 3-bis (L’offerta migliore è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoroCriteri per la scelta della migliore offerta) dal D.L. n. 70/2011 e, a distanza di qualche mese, abrogato dal D.L. 201/2011.
Con tale diversa collocazione, come abbiamo avuto modo di precisare in una precedente notizia, la novità può essere riassunta nel fatto che la norma oggi può riferirsi soltanto al criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso con o senza esclusione automatica.
Nel documento predisposti dal Tavolo tecnico interprofessionale viene precisato che “La norma del 2011 aveva già suscitato una serie di perplessità, procurando un fermo delle attività delle stazioni appaltanti che, in assenza di direttive chiare, non riuscivano a redigere i bandi e ad affidare gli appalti e, soprattutto, i servizi di architettura e ingegneria” e per quanto concerne i lavori vengono date due diverse interpretazioni e precisamente:
Entrambe le interpretazioni hanno alcune criticità evidenziate nel documento e tale situazione che suscita già, come nel 2011, una serie di perplessità potrà provocare un fermo delle attività delle stazioni appaltanti che, in assenza di direttive chiare, non riusciranno a redigere i bandi e ad affidare gli appalti e, soprattutto, i servizi di architettura e ingegneria.
Per quanto concerne il costo del personale nei servizi di architettura e di ingegneria, il Tavolo tecnico interprofessionale precisa che la norma trova applicazione soltanto per affidamenti d’importo inferiore alla soglia dei 100.000 euro, considerato che le stazioni appaltanti possono scegliere il criterio del prezzo più basso solo per tale fascia.
La stazione appaltante che, per le gare sotto i 100.000 euro, opti per la prima soluzione interpretativa della norma, dovrebbe specificare ex ante, nel bando di gara, l’importo del costo del lavoro, al pari degli oneri necessari all’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in modo da sottrarle al confronto concorrenziale.
In tal caso, riprendendo i contenuti del documento presentato dalle professioni tecniche all’AVCP in occasione dell’apposita consultazione del 2011, il “costo del personale”, da distinguere dall’importo su cui effettuare il ribasso, potrebbe essere semplicemente calcolato con la seguente formula:
Dove:
CP = Costo del personale ex art. 82, comma 3 bis, del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.
US = Unità lavorative (se necessarie) stimate nel progetto del servizio ex art. 279 del Regolamento
GG = Tempo (in giorni) assegnato nel bando per la prestazione professionale che necessita di personale operativo
SM = Salario medio ex CCNL Area Dirigenza/Area comparto (funzionari direttivi)
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Il documento, che alleghiamo alla presente notizia, è stato predisposto a seguito della modifica introdotta dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (decreto-legge “Del fare”) convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 all’articolo 82 del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006) in cui ha inserito il seguente comma 3-bis: “Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”,
Il testo del comma inserito è del tutto analogo al testo del comma 3-bis (L’offerta migliore è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoroCriteri per la scelta della migliore offerta) dal D.L. n. 70/2011 e, a distanza di qualche mese, abrogato dal D.L. 201/2011.
Con tale diversa collocazione, come abbiamo avuto modo di precisare in una precedente notizia, la novità può essere riassunta nel fatto che la norma oggi può riferirsi soltanto al criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso con o senza esclusione automatica.
Nel documento predisposti dal Tavolo tecnico interprofessionale viene precisato che “La norma del 2011 aveva già suscitato una serie di perplessità, procurando un fermo delle attività delle stazioni appaltanti che, in assenza di direttive chiare, non riuscivano a redigere i bandi e ad affidare gli appalti e, soprattutto, i servizi di architettura e ingegneria” e per quanto concerne i lavori vengono date due diverse interpretazioni e precisamente:
- una prima interpretazione per mezzo della quale l’importo
complessivo determinato ai sensi dell’art. 89 del Codice e posto a
base di gara è suddiviso in tre parti: una parte pari al costo
del lavoro (in relazione alle unità impiegate, al tempo
previsto per esecuzione del lavoro ed ai minimi salariali), una
parte pari al costo della sicurezza ed una parte pari al
costo dei materiali, dei noli, delle attrezzature e delle spese
generali, nonché all’utile delle imprese.
In tale ipotesi, adottata in prima battuta da ITACA ed in qualche modo richiamata dall’AVCP, il confronto concorrenziale si riduce ad una modesta percentuale del costo complessivo della commessa, con gli effetti distorsivi sulla concorrenza, incentivata a formulare ribassi elevati con riferimento solo a materiali, noli e attrezzature della commessa, restringendo inverosimilmente le spese generali e l’utile. - una seconda interpretazione che è quella data dall’Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
che per la precedente versione (quella inserita nell’art. 81) della
norma, suggeriva una diversa interpretazione. L’AVCP individuava
infatti le seguenti due fasi:
- una prima fase, consistente nella verifica della produttività presentata dal concorrente;
- una seconda fase, consistente nella verifica del livello e del numero del personale necessario per garantire la produttività presentata e nella verifica dei corrispondenti minimi salariali previsti nella giustificazione. Tale verifica, secondo l’AVCP, andava fatta sempre sull’aggiudicatario anche nel caso in cui la gara si sia svolta con la procedura dell’esclusione automatica.
Entrambe le interpretazioni hanno alcune criticità evidenziate nel documento e tale situazione che suscita già, come nel 2011, una serie di perplessità potrà provocare un fermo delle attività delle stazioni appaltanti che, in assenza di direttive chiare, non riusciranno a redigere i bandi e ad affidare gli appalti e, soprattutto, i servizi di architettura e ingegneria.
Per quanto concerne il costo del personale nei servizi di architettura e di ingegneria, il Tavolo tecnico interprofessionale precisa che la norma trova applicazione soltanto per affidamenti d’importo inferiore alla soglia dei 100.000 euro, considerato che le stazioni appaltanti possono scegliere il criterio del prezzo più basso solo per tale fascia.
La stazione appaltante che, per le gare sotto i 100.000 euro, opti per la prima soluzione interpretativa della norma, dovrebbe specificare ex ante, nel bando di gara, l’importo del costo del lavoro, al pari degli oneri necessari all’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in modo da sottrarle al confronto concorrenziale.
In tal caso, riprendendo i contenuti del documento presentato dalle professioni tecniche all’AVCP in occasione dell’apposita consultazione del 2011, il “costo del personale”, da distinguere dall’importo su cui effettuare il ribasso, potrebbe essere semplicemente calcolato con la seguente formula:
CP = US x GG x SM
Dove:
CP = Costo del personale ex art. 82, comma 3 bis, del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.
US = Unità lavorative (se necessarie) stimate nel progetto del servizio ex art. 279 del Regolamento
GG = Tempo (in giorni) assegnato nel bando per la prestazione professionale che necessita di personale operativo
SM = Salario medio ex CCNL Area Dirigenza/Area comparto (funzionari direttivi)
A cura di arch. Paolo
Oreto
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