Covid 19: lavorare o fermarsi? Infortunio sul lavoro, costi della sicurezza, responsabilità e aspetti pratici
di Pier Luigi Gianforte - 15/04/2020
La pandemia in atto, com’è noto, oltre alle tragiche conseguenze in termini di vittime, ha avuto ed avrà un impatto molto negativo sull’economia dell’intero paese; in tale prospettiva le Autorità statali e comunitarie stanno valutando e ponendo in atto misure economiche di sostegno che si auspica siano efficaci.
Se da un lato tutti concordano sul preminente valore della vita umana dall’altro ci si interroga legittimamente su quali leve incidere per permettere una ripresa in sicurezza del sistema produttivo.
In un mio precedente articolo ho illustrato gli effetti dei vari e, per la verità, convulsi provvedimento governativi e regionali che si sono succeduti sino al recente DPCM del 10 aprile 2020.
Tali provvedimenti, com’è facile comprendere, hanno inteso contemperare le primarie esigenze sanitarie di contenimento del contagio con la necessità di sostentamento economico della popolazione, quindi con la possibilità di preservare la funzionalità di quelle attività volte ad assicurare la continuità delle filiere, nonché dei servizi di pubblica utilità.
In particolare si richiama il DPCM del 11 marzo 2020 che sospendeva le attività commerciali al dettaglio evidenziando al contempo la necessità di garantire la sicurezza dei lavoratori per quelle attività che non venivano sospese.
Perdurando la crisi pandemica, al predetto provvedimento, hanno fatto seguito anche il D.L. 17.03.2020 n. 18 e il DPCM del 22.03.2020 che determinava ulteriori restrizioni nella chiusura delle attività, individuando con l’apposito allegato 1 le attività non sospese.
ATECO
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DESCRIZIONE |
38
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Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali |
39
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Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti |
42
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Ingegneria civile |
43.2
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Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni |
45.2
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Manutenzione e riparazione di autoveicoli |
45.3
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Commercio di parti e accessori di autoveicoli |
Figura 1: Stralcio allegato 1 D.P.C.M. 22 marzo 2020
Tale individuazione per quanto ancorata ad un significativo riferimento (codice Ateco) risultava affetta da una certa genericità e pericolosità nel richiamo asettico di detti codici avuto riguardo, per esempio, al codice 42 che individuava, in maniera alquanto generica, tra le attività non sospese anche quelle “dell’ingegneria civile”.
Tale aspetto è stato di recente meglio inquadrato con il DPCM del 10 aprile il cui allegato 3 prevede il codice Ateco 42 ma, per esempio, con espressa esclusione dei codici 42.99.09 e 42.99.10.
Al di là della opportuna precisazione resta la criticità del corretto riferimento del codice all’attività necessaria e svolta; sul punto si concorda con l’interpretazione data da ANCE nella nota di commento al DPCM 22 marzo 2020 in cui si afferma che “la classificazione ATECO allegata al decreto abbia la funzione di indicare la descrizione delle attività consentite da un punto di vista oggettivo, più che riferirsi alla tipologia del soggetto che esercita”.
Si assiste paradossalmente in questi giorni, nel dubbio applicativo, alla richiesta degli operatori economici di cambiare il proprio codice Ateco nel tentativo, il più delle volte apprezzabile, di poter preservare la funzionalità operativa.
Ebbene non ritengo tale scelta risolutiva posto che va valutata l’oggettività della commessa e in essa, la pluralità delle lavorazioni che ben potrebbero riferirsi, parte a codici ATECO ammessi e parte a codici ATECO interdetti.
Potrebbe accadere, infatti, che un appalto in corso per la costruzione di impianti sportivi (codice 42.99.09 oggi sospeso) possa prevedere opere con qualificazione SOA separata riferita all’installazione di impianti elettrici (di cui al codice 43.21 e suo articolazione ad oggi permesse).
Ecco quindi la necessità di una valutazione oggettiva suffragata, semmai della (sovrabbondante) seppur raccomandata comunicazione alla Prefettura per le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui al già citato allegato 3.
Resta ferma in ogni caso ed imprescindibile l’adozione certa ed indiscutibile delle misure anti contagio.
Infatti il recente DPCM del 10 aprile all’art. 2 comma 10 conferma e statuisce espressamente che: “Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali”.
La sicurezza dei luoghi di lavoro e la conseguente adozione delle misure generali di tutela deve poi comunque essere garantita nel rispetto del D. Lgs. 81/2008 e quindi focalizzarsi sulla sicurezza dei lavoratori, fattore prevalente rispetto agli interessi economici sottesi alla realizzazione dell’opera.
L’imprenditore deve quindi tener conto di tale obbligo e gravoso compito unitamente all’aspetto tutt’altro secondario che vede l’INAIL inquadrare nell’ambito delle affezioni morbose anche l’infezione da coronavirus, equiparando la causa virulenta a quella violenta e quindi, sotto l’aspetto assicurativo alla categoria degli infortuni sul lavoro (CFR circolare INAIL N. 13 del 3 aprile 2020).
Per quanto in linea generale ricada sul lavoratore l’onere di dimostrare la “colpa” del datore di lavoro in caso di contagio - infortunio ( cfr sentenza n. 146/2018 della Corte di Cassazione) l’art. 2087 c.c. pur non configurando una ipotesi di responsabilità oggettiva rileverebbe ai fini dell’individuazione della responsabilità del datore di lavoro con tutte le inevitabili conseguenze del caso.
L’art. 2087 del C.C, infatti così recita: “L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”; ecco che, per chi come me opera costantemente presso le aule dei Tribunali, come si potrebbe, a pandemia risolta, acclarare la responsabilità del datore di lavoro nell’aver permesso il contagio del lavoratore.
A prescindere infatti dalla individuazione della catena del contagio la mancata o carente adozione delle misure anti contagio potrebbe essere contestata al datore di lavoro.
Ecco quindi che, fermo restando l’aspetto etico incomprimibile, l’operatore economico deve essere ben cosciente che la contestazione in ordine alla mancata adozione delle misure per il contrasto ed il contenimento del virus può comportare profili di responsabilità penale e azioni di regresso da parte della stessa INAL
Peraltro anche ove si disponesse di polizze assicurative al riguardo ( in questi giorni proliferano testi di polizza di vario genere e contenuto) l’appaltatore- datore di lavoro, ove riconosciuto colpevole, non si sottrarrebbe ad una condanna penale e con essa inficiando i requisiti generali richiesti dall’art. 80 del D.Leg. 50/2016 e conseguentemente la partecipazione alle procedure di gara .
Laddove si debba proseguire nelle attività produttive o nei lavori ( per i cantieri edili) appare quindi cruciale l’adozione formale e sostanziale di un protocollo anti contagio mutuato da quello del 14 marzo e condiviso, quanto meno, con il medico competente, il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione e il rappresentante dei lavoratori.
Per casi complessi, come già è avvenuto in alcune società di rilevanza nazionale, il protocollo sarà oggetto di condivisione con i sindacati e sottoposto al vaglio e valutazione di un esperto epidemiologo, fermo restando in ogni caso la piena e completa valutazione e ponderazione del caso specifico.
Per i cantieri edili si rinvia,poi, al protocollo condiviso tra il Ministero delle infrastrutture, Anas, RFI, e associazioni sindacali che delineano le azioni raccomandate ed i compiti di accertamento e verifica in capo al coordinatore.
L’applicazione concreta del protocollo, quindi, nel caso di “azienda” si tradurrà in un addendum al documento di valutazione dei rischi aziendali e nel caso di un “cantiere edile” in una integrazione al Piano di sicurezza e coordinamento ( poi recepito nell’integrazione al Piano operativo di sicurezza).
In ogni caso, ciò che più conterà ovviamente sarà l’applicazione concreta (e dimostrabile) delle procedure e cautele progettate ed effettivamente poste in essere.
Ebbene ad oggi su questo aspetto si rilevano una serie di criticità che rendono problematica se non impossibile l’adozione delle necessarie misure di tutela:
- l'impossibilità di mantenere il distanziamento di sicurezza tra gli operatori per la natura intrinseca di certune lavorazioni;
- l'impossibilità di accesso dei dipendenti al cantiere per problematiche inerenti ai trasporti pubblici (riduzione servizi pubblici ecc.);
- la chiusura delle strutture alberghiere e di quelle della ristorazione ecc.;
- Indisponibilità contingente di approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale necessari;
- la precarietà della sicurezza dei lavoratori per la difficoltà a soccorrere eventuali infortuni nell’ambito della situazione emergenziale in cui ai Pronto Soccorsi, Ambulanze ed Ospedali sono in situazione altamente critica per la carenza di personale sanitario e strutture attualmente impegnate nell’emergenza COVID-19.
Or bene tipicizzando gli aspetti di cui sopra in un commessa di un “cantiere edile “ è evidente come, tali maggiori adempimenti si riflettano anche economicamente sui costi aziendali o della specifica commessa.
Nei cantieri edili il tutto si tradurrà secondo il seguente schema:
Laddove si ritenesse di far sostenere detti costi all’operatore economico ovvero, come taluni stazioni appaltanti ritengono di fare, di rinviarne la quantificazione economica, si assisterà, fisiologicamente ad una paralisi delle commesse ovvero al mancato rispetto delle previsioni assunte in materia di sicurezza anti contagio.
Se non si vuole bloccare l’intero sistema degli appalti si è del parere che i costi della sicurezza connessi all’evento straordinario Covid 19, dovranno essere adeguatamente quantificati e remunerati, previa puntuale verifica proprio in forza delle responsabilità e degli adempimenti sopra illustrati.
Sul punto si richiamano tra gli obblighi di legge in capo al coordinatore per la sicurezza previsti dal D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 Allegato XV (Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) quelli afferenti l'obbligo della stima dei costi della sicurezza.
[...] |
2. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO |
2.1. - Contenuti minimi |
2.1.1. Il PSC é specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell'articolo 15 del presente decreto. |
2.1.2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi: |
[...] |
l) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1. |
[...] |
4.1. - Stima dei costi della sicurezza |
4.1.1. Ove é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del presente decreto, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi: |
a) degli apprestamenti previsti nel PSC; |
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; |
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi; |
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva; |
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; |
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; |
g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. |
[...] |
Figura 2: Allegato XV del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81
Di seguito si condivide, ai soli fini divulgativi e di maggiore comprensione delle problematiche sottese dalla condizione di contagio, un esempio delle questioni di maggior interesse come desunte dalle esperienze professionali in corso e fermo restando gli specifici approfondimenti per ogni singola commessa.
Misura della temperatura all’ingresso e informazione al personale in accesso - ( lettera e) punto 4.1.1
Prima dell’accesso al cantiere il personale dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea; se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso.
Tale necessità impone dei costi determinati dall'acquisto di termometri specifici in numero pari ad almeno uno per ogni base di cantiere.
Trattasi di solito di un termometro digitale ad infrarossi a forma di pistola per la misurazione della temperatura corporea, dell'ambiente e degli oggetti in 1 solo secondo a distanza.
Rispetto al termometro tradizionale in vetro con mercurio, ha diversi vantaggi: la facilità di lettura, la rapidità, la precisione, l'affidabilità della misurazione, la memoria e il segnale acustico a fine misurazione.
Acquisto dispositivi di protezione individuale ( lett. b) punto 4.1.1
Nel protocollo condiviso l'uso di DPI specifici si renderà necessario qualora non potendosi adottare soluzioni alternative ( da preferirsi sempre e comunque ai DPI) la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro .
Rispetto alle dotazioni di prassi pre contagio Covid -19 dovrà prevedersi:
- utilizzo di maschera per protezione delle vie respiratorie del tipo FFP2 senza filtro utilizzata dal lavoratore per tutta la durata del turno lavorativo, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nei PSC e nel protocollo sanitario Covid-19 adottato, quantificato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro) previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- utilizzo di guanti di protezione monouso usati dal lavoratore per tutta la durata del turno lavorativo, quantificato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro) previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- utilizzo di occhiali protettivi a protezione laterale, superiore ed inferiore usata dal lavoratore per tutta la durata del turno lavorativo che ne preveda l’utilizzo.
Il costo complessivo ovviamente viene determinato dal numero degli operai, dalle turnazioni e e dai giorni di lavoro.
Organizzazione degli accessi in cantiere di tutti i fornitori - lettera e) punto 4.1.1
Deve essere prevista apposita procedura di accettazione ed ingresso per i fornitori-trasportatori e/o altro personale esterno evitando ove possibile di scendere dal mezzo. Dovranno essere individuati ed installati servizi igienici dedicati prevedendo il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente con la garanzia di un'adeguata pulizia giornaliera.
Per il computo finale degli oneri per la sicurezza ovviamente si dovrà tenere conto dei maggiori oneri sostenuti dall'appaltatore circa l'integrazione del numero di box wc in tal senso.
Adozione di nuovi container adibiti a refettorio, spogliatoi e servizi igienici - lettera e) punto 4.1.1
La necessità potrebbe appalesarsi laddove l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi debba essere contingentato.
Sul punto oltre all'integrazione del numero dei container per refettorio, spogliatoi e servizi igienici, ove necessario potrebbe essere utile prevedere anche un container destinato a locale medico per effettuazione di controlli COVID 19 al personale operante in cantiere.
Pulizia e sanificazione giornaliera - lettera e) punto 4.1.1
Deve rendersi obbligatorio che le persone presenti in cantiere adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l’esecuzione delle lavorazioni e che il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.
Il servizio pulizia e sanificazione, dovrà prevedersi almeno una volta al giorno in tutte le altre aree comuni ed uffici, n°02 volte giornaliere in merito al refettorio, nonché periodica all’interno dei mezzi ed alle attrezzature.
Per l’esercizio di questa attività deve prevedersi l’utilizzo di prodotti detergenti e soluzioni idroalcoliche, anche per consentire a tutti gli addetti di sanificare la propria postazione prima e dopo l’utilizzo, in particolare in merito al personale tecnico ed amministrativo presente sul posto.
In tal senso dovrà prevedersi il costo per acquisto di dispenser ad infrarossi desktop, ovvero da tavolo, ovvero dispenser ad infrarossi con piantana, oltre ai necessari kit di liquido sanificatore.
Vigilanza per COVID-19 lettera e) punto 4.1.1
Alla ripresa delle attività dovrà predisporsi l’attività e servizio di vigilanza sanitaria rafforzata al fine di garantire reciprocamente che ogni maestranza e ogni persona all’interno del cantiere, utilizzi idonei DPI ed in modo corretto, nonché il rispetto di tutte le procedure, al fine di salvaguardare la salute e sicurezza di tutti.
Il numero delle persone di vigilanza sarà variabile in funzione del numero di accessi in cantiere.
Alloggi e riorganizzazione trasporti personale lettera e) punto 4.1.1
In merito agli alloggi per il personale in trasferta ci si troverà a dover computare i maggiori costi dovendosi prevedere cautelativamente alloggi in stanza singola dotata di servizi privati con l’obbligo per ogni lavoratore di misurarsi la temperatura prima di uscire dall’alloggio.
Ciò sicuramente in difformità ai precedenti alloggi che non avevano questa necessità di distanziamento sociale e quindi con un minore costo originario.
Al pari anche il trasporto dovrà essere riorganizzato prevedendosi idonee distanze interpersonali ove non si intendano adottare le raccomandazioni dell’INAIL del 3.4.2020 nella circolare citata avuto riguardo alla necessità imposta di utilizzo del mezzo privato avuto riguardo all’infortunio sul lavoro in itinere!
Servizio mensa
Anche per il servizio mensa ci si troverà di fronte alla necessità di implementare i container per consentire il distanziamento di sicurezza durante il consumo dei pasti.
Smaltimento rifiuti dedicati Covid-19
Dovrà essere organizzato un dedicato e giornaliero sistema di smaltimento di tutti gli indumenti e DPI specifici che comporterà come è ovvio di maggiori oneri da computarsi nel calcolo degli oneri della sicurezza.
Per quanto riguarda l’obbligo della preventiva quantificazione e per gli appalti più recenti si richiama quanto previsto dal punto di vista formale dall'art. 7 comma 3 lett. d) del DM 49/2018 e dal punto di vista sostanziale all'art. 8 comma 5 del medesimo DM:
Art. 7. Verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore |
[...] |
3. Il direttore dei lavori esegue le seguenti attività di controllo: |
[...] |
d) determina in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 8, commi 5 e 6; |
[...] |
Art. 8. Modifiche, variazioni e varianti contrattuali |
[...] |
5. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati: |
a) desumendoli dai prezzari di cui all'articolo 23, comma 16 del codice, ove esistenti; |
b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP. |
Figura 3: Stralcio D.M. n. 49 del 07/03/2018
Ecco quindi che il coordinatore predisporrà e proporrà al direttore dei lavori i nuovi prezzi.
Al momento per quanto riguarda Covid 19 non esistono ovviamente dei prezziari di riferimento e con ogni probabilità il Coordinatore dovrà procedere ad effettuare delle specifiche indagini di mercato sottoponendone l’esito e la valutazione quantitativa ed economica all’operatore economico, ovviamente senza applicazione del ribasso d’asta.
Esula dalla presente trattazione l’ulteriore rivendicazione legata all’aumento dei costi che l’intera filiera potrebbe subire con i riflessi sui costi di approvvigionamento la cui richiesta ed eventuale riconoscimento è circostanza tutt’altro che acclarata.
A cura di A cura di Ing. Pier Luigi
Gianforte PhD
Specialista in lavori pubblici
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