Crediti Formativi Professionali (CFP): lo stato dell'arte per Architetti e Ingegneri
16/03/2015
Da quando è entrata in vigore la formazione continua?quanti
crediti formativi professionali (CFP) è necessario maturare ogni
anno?con quali criteri? Sono solo alcune delle domande che
periodicamente riceviamo in redazione in merito alla formazione
professionale obbligatoria a cui dall'1 gennaio 2014 anche
Architetti e Ingegneri devono far fronte.
Cominciamo dal principio e per categoria professionale.
Formazione continua Ingegneri
Il Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale
della categoria degli ingegneri è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio
2013.
L'art. 3 del Regolamento (Attività di formazione professionale
continua: misura e minimo obbligatorio per l'esercizio della
professione), stabilisce che per esercitare la professione
l'iscritto deve essere in possesso di un minimo di 30 CFP che
si possono conseguire:
- con un accredito iniziale all'atto dell'iscrizione;
- con le attività di aggiornamento professionale continuo non formale, informale e formale (l'scritto è libero di scegliere quali attività intende svolgere).
Il numero massimo di CFP che ogni iscritto può cumulare è 120
(superata questa soglia, la formazione sarà inutili ai fini della
formazione continua). Ogni anno vengono detratti 30 CFP dal totale
posseduto (arrivati a 0 non vengono attuate ulteriori
detrazioni).
Come si accumulano i CFP?
Al momento dell'iscrizione all'Albo si accreditano:
- agli iscritti all'Albo alla data di entrata in vigore dell'obbligo formativo vengono accreditati 60 CFP;
- in caso di prima iscrizione all'Albo entro 2 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 90 CFP;
- in caso di prima iscrizione all'Albo dopo 2 anni e fino a 5 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 60 CFP;
- in caso di prima iscrizione all'Albo dopo 5 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 30 CFP.
I crediti conferiti al momento della prima iscrizione all'Albo
comprendono 5 CFP sull'etica e deontologia professionale da
conseguite obbligatoriamente entro il primo anno solare successivo
a quello dell'iscrizione.
Qualora un iscritto abbia esercitato la professione senza aver
assolto all'obbligo di aggiornamento della competenza
professionale, il Consiglio dell'Ordine territoriale di
appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina
territoriale per le conseguenti azioni disciplinari.
Esoneri
Possono essere motivo di esonero dall'obbligo di aggiornamento
della competenza professionale, concesso da parte degli Ordini
territoriali, su domanda da parte dell'iscritto, i seguenti
casi:
- a) maternità o paternità, per un anno;
- b) servizio militare volontario e servizio civile;
- c) grave malattia o infortunio;
- d) altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore.
Formazione continua Architetti
Il Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale
della categoria degli architetti p.p.c. è stato pubblicato sul
Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 17 del 15
settembre2013.
Diversamente dagli Ingegneri, gli Architetti parlano di triennio
formativo come riferimento temporale per tutti gli iscritti,
ivi compresi coloro i quali si iscrivono all'Ordine nel secondo o
terzo anno di un triennio formativo. Il primo periodo di
valutazione dell'aggiornamento e sviluppo professionale continuo
decorre dall'1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, il secondo dall'1
gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, e così via.
Nel primo periodo di valutazione dell'aggiornamento e sviluppo
professionale continuo i Crediti Formativi Professionali da
acquisire sono limitati a 60, con un minimo di 10 crediti annuali
di cui almeno 4 crediti formativi professionali per ogni anno
derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale
continuo sui temi della Deontologia e dei Compensi
professionali.
Nei trienni successivi (a partire dall'1 gennaio 2017) dovranno
essere acquisiti 90 CFP con un minimo di 20 CFP annuali di cui 4
CFP, per ogni anno, derivanti da attività di aggiornamento e
sviluppo professionale continuo sui temi delle discipline
ordinistiche. È ammesso riportare eventuali crediti maturati in
eccesso rispetto a quanto stabilito al comma precedente da un
triennio al triennio successivo con un limite massimo di 10
CFP.
Per chi si iscrive all'albo per la prima volta. l'obbligo formativo
decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
dell'iscrizione, con facoltà dell'interessato di chiedere ed
ottenere il riconoscimento di eventuali crediti formativi maturati
nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all'albo e
l'inizio dell'obbligo formativo.
Esoneri
Le linee guida per la formazione degli architetti prevedono la
possibilità di esonero dalla formazione per i seguenti casi:
- a) maternità, si riduce l'obbligo formativo di - 20 cfp nel triennio sperimentale e - 30 cfp nel triennio ordinario, ivi compresi i 4 cfp obbligatori;
- b) malattia grave, infortunio, assenza dall'Italia, che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno sei mesi continuativi;
- c) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità.
- d) per gli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all'albo la obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70esimo anno di età.
Sia per Architetti che per gli Ingegneri, i CFP potranno essere
ottenuti solo attraverso partecipazione ad eventi riconosciuti dai
Consigli Nazionali.
A cura di Gianluca Oreto | - | Segui @lucaoreto | - |
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