Credito d’imposta per finanziamenti agevolati: Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate
08/02/2017
L’Agenzia delle Entrate con
Provvedimento n. 26891 del 6 febbraio 2017 avente
ad oggetto “Modalità di fruizione del credito d’imposta in caso
di accesso ai finanziamenti agevolati a favore dei soggetti
danneggiati dagli eventi calamitosi per far fronte ai danni occorsi
al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, ai
sensi dell’articolo 1, comma 424, della legge 28 dicembre 2015, n.
208” interviene sul Credito d’imposta nei casi di
accesso al finanziamento agevolato previsto dall’articolo
1, comma 424, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di
stabilità 2016), nel caso di accesso ai finanziamenti agevolati per
far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività
economiche e produttive precisando che lo stesso è commisurato, per
ciascuna scadenza di rimborso del finanziamento, all’importo
ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti nonché
le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi
finanziamenti.
In capo al beneficiario del finanziamento agevolato matura un
credito d’imposta, in misura pari, per ciascuna scadenza di
rimborso, all’importo ottenuto sommando al capitale gli interessi
dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione del
finanziamento.
Misura del credito d’imposta
L’importo del credito d’imposta è ottenuto, per ciascuna scadenza di rimborso del finanziamento, sommando:
- sorte capitale
- interessi dovuti
- spese strettamente necessarie alla gestione del finanziamento agevolato.
Utilizzo del credito d’imposta
Il credito è utilizzato dal beneficiario del finanziamento per
corrispondere la rate di rimborso.
Recupero del soggetto finanziatore
A sua volta, il soggetto che ha erogato il finanziamento (la banca)
recupera l’importo della sorte capitale e degli interessi (nonché
delle spese connesse) mediante compensazione,
tramite modello F24 (in tal caso, peraltro, non si applicano i
limiti quantitativi legislativamente previsti).
Il finanziatore può esercitare la compensazione a partire dal
giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata di
restituzione del finanziamento.
In alternativa, il recupero può avvenire mediante cessione
del credito (in tal caso, il credito ceduto deve essere
indicato nella dichiarazione dei redditi del cessionario relativa
al periodo d’imposta in cui è avvenuta la cessione).
Trasmissione dei dati
Infine, il soggetto finanziatore è tenuto a comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le seguenti informazioni:
- elenchi dei soggetti beneficiari
- ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario
- numero e importo delle singole rate
- dati di eventuali risoluzioni.
Con successivo provvedimento saranno definiti modalità e termini per la trasmissione telematica da parte dei soggetti finanziatori all’Agenzia delle entrate, degli elenchi dei soggetti beneficiari, dell’ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, del numero e dell’importo delle singole rate, dei dati di eventuali risoluzioni.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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