Crescita 2: Un pieno di modifiche alle norme sui Lavori Pubblici

17/12/2012

Con l'approvazione definitiva da parte della Camera dei deputati della legge di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, un pieno di modifiche alle norme sui Lavori Pubblici contenuto nella modifica dell'articolo 33 con l’inserimento degli articoli 33-bis, 33-ter, 33-quater, 33-quinquies e 33-octies, e negli articoli 34 e 36.
Qui di seguito le modifiche introdotte.

Qualificazione delle imprese
Con l'articolo 33-bis rubricato "Modifica al Regolamento di attuazione del Codice dei contratti con riguardo al requisito della cifra d’affari realizzata" viene aggiunto il comma 19-bis all'articolo 357 del Regolamento n. 207/2010 disponendo che, in relazione all'art. 61, comma 6, dello stesso Regolamento e fino al 31 dicembre 2015, ai fini della qualificazione degli esecutori dei lavori, per la dimostrazione, da parte dell'impresa, del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta (richiesta nelle gare oltre i 20 milioni di euro), il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando.
Con l'articolo 33-quinquies rubricato "Disposizioni in materia di revisione triennale dell'attestato SOA" viene prorogato fino al 31 dicembre 2013, in sede di verifica triennale dell'attestazione SOA, la disposizione che prevede una maggiore tolleranza (dal 25% al 50%) nella verifica dell'attestato SOA relativamente alla congruità (prevista dall'art. 77, comma 6, del Regolamento n. 207 del 2010) tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente.

Anagrafe unica delle stazioni appaltanti
Con l'articolo 33-ter rubricato "Anagrafe unica delle stazioni appaltanti" viene disciplinata l'istituzione, presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dell'Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti.
In particolare, il comma 1 dispone l'istituzione dell’Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti.
Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe Unica presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) istituita dall'art. 62-bis del d.lgs. n. 82 del 2005 e di aggiornare annualmente i dati identificativi.

Svincolo garanzie
Con l'articolo 33-quater rubricato "Disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione" vengono introdotte alcune modifiche alle norme riguardanti le garanzie di buona esecuzione previste dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006).
La prima modifica dispone la riduzione dal 25 al 20 per cento della quota dell'importo della garanzia non svincolabile in corso di esecuzione del contratto e, conseguentemente, l'incremento dal settantacinque all’ottanta per cento di quella svincolabile.
La seconda modifica introduce, con un nuovo Capo IV-bis "Opere in esercizio" e con l'art. 237-bis, rubricato con lo stesso titolo, una procedura specifica volta allo svincolo della garanzia laddove, qualora l'opera sia concretamente messa in esercizio, non intervenga lo svincolo a causa della mancata approvazione formale del collaudo.
Nello specifico, il comma 1 del nuovo art. 237-bis prevede lo svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione - per la parte corrispondente alle opere poste in esercizio - nei casi di esercizio protratto per oltre un anno delle opere realizzate nell'ambito dell'appalto poste, in tutto o in parte, in esercizio prima della relativa collaudazione tecnico-amministrativa.

Conferenze di servizi
Con l'articolo 33-octies rubricato "Superamento del dissenso espresso nella conferenza di servizi" vengono introdotte nuobe norme in merito al superamento del dissenso espresso in sede di conferenza dei servizi da una regione o provincia autonoma in una materia di propria competenza.
La disposizione interviene a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 179 2012, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina della conferenza di servizi nella parte in cui prevede che, in caso di dissenso espresso in sede di conferenza di servizi da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, ove non sia stata raggiunta, entro trenta giorni, l'intesa richiesta, il Consiglio dei ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate.
Con la modifica dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 viene adesso previsto che il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale (fermo restando quanto previsto in materia di valutazione di impatto ambientale), del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi e congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

Spese pubblicazione bandi
Con l'articolo 34 comma 35 rubricato "Spese per la pubblcità dei bandi" vengono poste a carico dell'aggiudicatario dei contratti pubblici le spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi sui quotidiani.
Le nuove disposizioni prevedono che, per i bandi e gli avvisi delle stazioni appaltanti pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'art. 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'art. 122 del Codice dei contratti siano rimborsate dall'aggiudicatario alla stazione appaltante entro sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Contratti di rete
Con l'articolo 36 rubricato "Contratto di rete e contenuto degli atti notarili" ed, in particolare con i commi 5-bis e 5-ter vengono introdotte alcune modifiche al Codice dei contratti relative alle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, nonché disposizioni di semplificazione degli atti notarili.
La prima modifica aggiunge un'ulteriore tipologia ai soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 34 del Codice, ovvero le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2009,
La seconda modifica inserisce un comma aggiuntivo, il comma 15-bis all'art. 37, in base al quale le disposizioni recate da tale articolo, concernenti i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti, sono applicate, in quanto compatibili, alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete.

Defiscalizzazione per nuove infrastrutture
Con l'articolo 33 rubricato "Disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture", al fine di agevolare la realizzazione di nuove opere infrastrutturali, in via sperimentale, ai soggetti titolari di contratti di PPP, ivi comprese le società di progetto di cui all'art. 156 del Codice dei contratti viene riconosciuto un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera stessa.
Le nuove opere devono comunque rispondere ad una serie di requisiti, tra i quali essere di importo superiore a 500 milioni di euro e realizzate mediante l'utilizzazione dei contratti di PPP di cui all'art. 3, comma 15-ter, del Codice dei contratti, essere approvate entro il 31 dicembre 2015 e non usufruire di contributi pubblici a fondo perduto.

A cura di Paolo Oreto


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