Criteri minimi ambientali negli appalti pubblici: in Gazzetta il decreto con l'incremento delle percentuali
09/06/2016
Definito l'incremento progressivo della percentuale del valore a base d'asta a cui riferire l'obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi per determinate categorie di servizi e forniture.
È stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 07/06/2016, n. 131 il Decreto Ministero dell'Ambiente 24 maggio 2016 recante "Incremento progressivo dell'applicazione dei criteri minimi ambientali negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture" con il quale viene disciplinato
l'incremento progressivo della percentuale del valore a base d'asta a cui riferire l'obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi per i seguenti affidamenti:
- servizi di pulizia, anche laddove resi in appalti di global service, e forniture di prodotti per l'igiene, quali detergenti per le pulizie ordinarie, straordinarie;
- servizi di gestione del verde pubblico e forniture di ammendanti, piante ornamentali e impianti di irrigazione;
- servizi di gestione dei rifiuti urbani;
- forniture di articoli di arredo urbano;
- forniture di carta in risme e carta grafica.
Entrando nel dettaglio, per i suddetti affidamenti, l'obbligo delle stazioni appaltanti di inserire nella documentazione di gara almeno le "specifiche tecniche" e le "clausole contrattuali" dei Criteri ambientali minimi si applica in misura non inferiore alle seguenti percentuali del valore dell'appalto, nel rispetto dei termini rispettivamente indicati:
- il 62% dal 1° gennaio 2017;
- il 71% dal 1° gennaio 2018;
- l'84% dal 1° gennaio 2019;
- il 100% dal 1° gennaio 2020.
Fino alla data del 31 dicembre 2016 le amministrazioni sono comunque tenute a rispettare almeno la percentuale del 50% del valore a base d'asta a cui è riferire l'obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi.
Resta in ogni caso fatto salvo che, nei limiti della percentuale del 100%, le amministrazioni possono applicare incrementi percentuali superiori a quelli disciplinati dal presente decreto.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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