DAL 16 MAGGIO IN VIGORE TUTTI GLI ADEMPIMENTI.
07/05/2009
Il 16 maggio 2009 entreranno in vigore gli adempimenti
relativi al D. Lgs. 81/08 (Testo unico), i cui termini erano stati
prorogati dal decreto cosiddetto “milleproroghe”.
Tali adempimenti sono nello specifico:
- comunicazione all`Inail degli infortuni che comportano assenza dal lavoro superiore ad un giorno (art. 18, comma 1, lett. r);
- divieto delle visite preassuntive (art. 41, comma 3, lett. a);
- valutazione dei rischi concernenti lo stress lavoro-correlato e apposizione della data certa (art. 306, comma 2 e articolo 28, commi 1 e 2).
Come noto, attualmente è in discussione uno schema di decreto recante modifiche ed integrazioni al Testo unico. La conclusione dell’iter di approvazione del provvedimento è fissata al 15 agosto p.v., dal momento che il Governo utilizzerà la proroga di tre mesi, già prevista nella legge 123/07. Tale proroga non è tuttavia estesa alla scadenza dei termini previsti dal decreto “milleproroghe”.
Pertanto i datori di lavoro dovranno dare attuazione, dal 16 maggio p.v., agli adempimenti di cui sopra.
Per quanto riguarda l`apposizione della data certa sul documento di valutazione dei rischi (DVR), in attesa di chiarimenti ministeriali, si ritiene, conformemente a quanto indicato dal Garante della Privacy che ha trattato tale problematica per altre tematiche, di poter utilizzare i seguenti strumenti:
In merito allo stress lavoro correlato, è opportuno ricordare i contenuti dell’Accordo europeo dell’8 ottobre 2004 siglato il 9 giugno 2008 dalle associazioni datoriali e dei lavoratori.
Tale accordo costituisce un riferimento per i datori di lavoro (e per i lavoratori) per individuare e prevenire o gestire problemi di stress lavoro-correlato, aiutando a riconoscere alcuni segnali che potrebbero denotare problemi di stress lavoro-correlato: sono esempi non esaustivi di potenziali indicatori di stress un alto tasso di assenteismo o una elevata rotazione del personale, frequenti conflitti interpersonali o lamentele da parte dei lavoratori. L’individuazione di tale problema comporta l’adozione da parte del datore di lavoro di idonee misure atte a prevenirlo, eliminarlo o ridurlo, mediante misure collettive individuali o miste. L’accordo all’art. 6 ne riporta alcuni esempi:
Lo stress può riguardare ogni luogo di lavoro ed ogni lavoratore, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda, dal settore di attività o dalla tipologia del contratto o del rapporto di lavoro, ciò non significa che tutti i luoghi di lavoro e tutti i lavoratori ne sono necessariamente interessati.
Il primo passaggio da parte del datore di lavoro consisterà nell’adozione di un approccio di tipo oggettivo: mediante lo studio dell’organigramma, verificherà la presenza di gruppi di lavoratori che, per la tipologia di attività che svolgono, sono potenzialmente esposti a tale rischio.
La valutazione potrebbe subito concludersi con un risultato negativo e con l’impegno da parte del datore di lavoro stesso, in collaborazione con il medico competente e con l’ufficio del personale, a monitorare la situazione.
Laddove invece ci siano mansioni potenzialmente esposte per la tipologia di attività svolte, per l’ambiente in cui operano, ecc., il datore di lavoro deve analizzare gli indicatori di stress di cui all’accordo europeo. L’esistenza di un alto tasso di assenteismo, di lamentele del personale, di richieste di cambio mansione/settore, ecc. potrebbero denotare l’esistenza di un rischio stress lavoro correlato.
Da parte del datore di lavoro un approccio soggettivo e` necessario se esistono evidenze di tale rischio; la difficoltà sarà quella di collegare la reazione individuale all’ambiente di lavoro ed a fattori lavorativi.
Nel caso in cui si riscontri il rischio stress lavoro correlato, il datore di lavoro metterà in atto interventi di tipo organizzativo, medico o psicologico, da individuare con l’aiuto di tutte le figure coinvolte nella gestione della sicurezza, per ridurre o eliminare tale rischio.
Si ricorda che la mancata valutazione del rischio stress lavoro correlato è sanzionata ai sensi dell’art. 55 comma 1 lettera a), con l’arresto da 4 a 8 mesi o con l’ammenda da 5.000 a 15.000 euro.
Fonte: www.ance.it
© Riproduzione riservata
Tali adempimenti sono nello specifico:
- comunicazione all`Inail degli infortuni che comportano assenza dal lavoro superiore ad un giorno (art. 18, comma 1, lett. r);
- divieto delle visite preassuntive (art. 41, comma 3, lett. a);
- valutazione dei rischi concernenti lo stress lavoro-correlato e apposizione della data certa (art. 306, comma 2 e articolo 28, commi 1 e 2).
Come noto, attualmente è in discussione uno schema di decreto recante modifiche ed integrazioni al Testo unico. La conclusione dell’iter di approvazione del provvedimento è fissata al 15 agosto p.v., dal momento che il Governo utilizzerà la proroga di tre mesi, già prevista nella legge 123/07. Tale proroga non è tuttavia estesa alla scadenza dei termini previsti dal decreto “milleproroghe”.
Pertanto i datori di lavoro dovranno dare attuazione, dal 16 maggio p.v., agli adempimenti di cui sopra.
Per quanto riguarda l`apposizione della data certa sul documento di valutazione dei rischi (DVR), in attesa di chiarimenti ministeriali, si ritiene, conformemente a quanto indicato dal Garante della Privacy che ha trattato tale problematica per altre tematiche, di poter utilizzare i seguenti strumenti:
- 1. ricorso alla c.d. “autoprestazione” presso uffici postali prevista dall’art. 8 del D. Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, con apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico, anziché sull’involucro che lo contiene;
- 2. apposizione della c.d. marca temporale sui documenti informatici (art. 15, comma 2, legge 15 marzo 1997, n. 59; D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513; artt. 52 ss. D.P.C.M. 8 febbraio 1999);
- 3. apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile; formazione di un atto pubblico;
- 4. registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico.
In merito allo stress lavoro correlato, è opportuno ricordare i contenuti dell’Accordo europeo dell’8 ottobre 2004 siglato il 9 giugno 2008 dalle associazioni datoriali e dei lavoratori.
Tale accordo costituisce un riferimento per i datori di lavoro (e per i lavoratori) per individuare e prevenire o gestire problemi di stress lavoro-correlato, aiutando a riconoscere alcuni segnali che potrebbero denotare problemi di stress lavoro-correlato: sono esempi non esaustivi di potenziali indicatori di stress un alto tasso di assenteismo o una elevata rotazione del personale, frequenti conflitti interpersonali o lamentele da parte dei lavoratori. L’individuazione di tale problema comporta l’adozione da parte del datore di lavoro di idonee misure atte a prevenirlo, eliminarlo o ridurlo, mediante misure collettive individuali o miste. L’accordo all’art. 6 ne riporta alcuni esempi:
- misure di gestione e comunicazione, chiarendo, ad esempio, gli obiettivi aziendali ed il ruolo di ciascun lavoratore ovvero assicurando un adeguato sostegno da parte della dirigenza ai singoli lavoratori ed ai gruppi o conciliando responsabilità e potere di controllo sul lavoro o, infine, migliorando la gestione dell’organizzazione e dei processi di lavoro, le condizioni lavorative e l’ambiente di lavoro:
- la formazione dei dirigenti e dei lavoratori per accrescere la loro consapevolezza e conoscenza dello stress, delle sue possibili cause e di come affrontarlo e/o adattarsi al cambiamento:
- l’informazione e la consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, secondo la legislazione europea e nazionale, gli accordi collettivi e la prassi.
Lo stress può riguardare ogni luogo di lavoro ed ogni lavoratore, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda, dal settore di attività o dalla tipologia del contratto o del rapporto di lavoro, ciò non significa che tutti i luoghi di lavoro e tutti i lavoratori ne sono necessariamente interessati.
Il primo passaggio da parte del datore di lavoro consisterà nell’adozione di un approccio di tipo oggettivo: mediante lo studio dell’organigramma, verificherà la presenza di gruppi di lavoratori che, per la tipologia di attività che svolgono, sono potenzialmente esposti a tale rischio.
La valutazione potrebbe subito concludersi con un risultato negativo e con l’impegno da parte del datore di lavoro stesso, in collaborazione con il medico competente e con l’ufficio del personale, a monitorare la situazione.
Laddove invece ci siano mansioni potenzialmente esposte per la tipologia di attività svolte, per l’ambiente in cui operano, ecc., il datore di lavoro deve analizzare gli indicatori di stress di cui all’accordo europeo. L’esistenza di un alto tasso di assenteismo, di lamentele del personale, di richieste di cambio mansione/settore, ecc. potrebbero denotare l’esistenza di un rischio stress lavoro correlato.
Da parte del datore di lavoro un approccio soggettivo e` necessario se esistono evidenze di tale rischio; la difficoltà sarà quella di collegare la reazione individuale all’ambiente di lavoro ed a fattori lavorativi.
Nel caso in cui si riscontri il rischio stress lavoro correlato, il datore di lavoro metterà in atto interventi di tipo organizzativo, medico o psicologico, da individuare con l’aiuto di tutte le figure coinvolte nella gestione della sicurezza, per ridurre o eliminare tale rischio.
Si ricorda che la mancata valutazione del rischio stress lavoro correlato è sanzionata ai sensi dell’art. 55 comma 1 lettera a), con l’arresto da 4 a 8 mesi o con l’ammenda da 5.000 a 15.000 euro.
Fonte: www.ance.it
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