DANNO AMBIENTALE
09/01/2006
La successione di commi 439-443 della legge n. 266/2005,
Finanziaria 2006, stabiliscono la procedura di ripristino del danno
ambientale con ordinanza immediatamente esecutiva del Ministero
dell’Ambiente. In merito assume rilievo determinante la Direttiva
2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile
2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e
riparazione del danno ambientale, pubblicata in Gazzetta Europea
30/04/2004 n. L 143, che ha stabilito i casi di danno
ambientale.
I soggetti preposti alla tutela dell’ambiente accertati i casi di danno ambientale dopo aver obbligato il responsabile del danno al ripristino dei luoghi, e nei casi in cui tale ripristino non sia stato avviato, o risulti oneroso ai sensi dell’art. 2058 del Codice civile, ingiungono il pagamento di una somma pari al valore del danno recato. Il coma 440 stabilisce che la quantificazione del danno è effettuata sulla base del pregiudizio arrecato alla situazione ambientale a seguito del fatto dannoso e del costo necessario per il ripristino dei luoghi nel rispetto della Direttiva 2004/35/Ce.
Per la riscossione delle somme di cui é ingiunto il pagamento con l'ordinanza ministeriale si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 112/1999.
© Riproduzione riservata
I soggetti preposti alla tutela dell’ambiente accertati i casi di danno ambientale dopo aver obbligato il responsabile del danno al ripristino dei luoghi, e nei casi in cui tale ripristino non sia stato avviato, o risulti oneroso ai sensi dell’art. 2058 del Codice civile, ingiungono il pagamento di una somma pari al valore del danno recato. Il coma 440 stabilisce che la quantificazione del danno è effettuata sulla base del pregiudizio arrecato alla situazione ambientale a seguito del fatto dannoso e del costo necessario per il ripristino dei luoghi nel rispetto della Direttiva 2004/35/Ce.
Per la riscossione delle somme di cui é ingiunto il pagamento con l'ordinanza ministeriale si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 112/1999.
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