DECADENZA AGEVOLAZIONI
27/02/2006
L'agenzia delle Finanze con la risoluzione 31/E del 16
febbraio ha precisato che, quando per l'acquisto di un
appartamento unitamente ad un box si usufruisce della cosiddetta
"agevolazione prima casa", e si procede alla vendita prima
del decorso del termine quinquennale di una porzione della casa
stessa unitamente al box ,deve ritenersi che il contribuente decada
parzialmente dall'agevolazione limitatamente alla quota parte
dell'immobile ceduto e del box.
Conseguentemente sul valore del bene trasferito sono dovute le imposte ordinarie e la sanzione del 30 per cento di cui alla nota II-bis dell'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, del Testo Unico dell'imposta di registro.
Ai sensi del comma 4 della citata nota, infatti "In caso ……..di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sopratassa pari al 30 per cento delle stesse imposte".
© Riproduzione riservata
Conseguentemente sul valore del bene trasferito sono dovute le imposte ordinarie e la sanzione del 30 per cento di cui alla nota II-bis dell'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, del Testo Unico dell'imposta di registro.
Ai sensi del comma 4 della citata nota, infatti "In caso ……..di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sopratassa pari al 30 per cento delle stesse imposte".
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