DEROGA STRUMENTI URBANISTICI
25/07/2006
Il TAR Lombardia, sezione II di Milano con la sentenza n. 1715, del
5 luglio 2006 è tornato sul tema dei parcheggi pertinenziali
realizzati ai sensi dell’art. 9, comma 1 della Legge 122/1989
(Legge Tognoli), ribadendo due principi già affermati in passato
dalla giurisprudenza amministrativa e cioé che:
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- la dizione usata dal legislatore nell'art 9, primo comma, della
legge 24 marzo 1989 n. 122, il quale consente ai proprietari di
immobili di realizzare "nel sottosuolo degli stessi ovvero nei
locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare
a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli
strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti", deve
essere interpretata estensivamente, e quindi come comprensiva anche
dei box seminterrati, purché realizzati, come nel caso in esame,
entro l'area di pertinenza dell'immobile;
- la possibilità di derogare agli strumenti urbanistici e ai
regolamenti edilizi vigenti rende derogabili anche le norme sulle
distanze delle costruzioni dai confini di proprietà, in quanto, a
fronte di una disciplina speciale dettata dalla superiore esigenza
di contrastare la congestione ambientale, la disciplina delle
distanze, preposta alla salvaguardia di interessi prevalentemente
privatistici di buon vicinato e di ordinato esercizio della
proprietà, deve necessariamente recedere (cfr. Cons. Stato V,
3.7.1995 n. 1007).
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