DETERMINAZIONE n. 9/2005

23/12/2005

La determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 9/2005 del 23 novembre 2005 chiarisce puntualmente il progetto d’opera pubblica ed i livelli di progettazione, con particolare attenzione alla legittimità di un affidamento di servizi di progettazione limitato al solo livello esecutivo, prescindendo da quello preliminare e definitivo.
In tema di progettazione, l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici si era già espressa con la determinazione n.4 del 31 gennaio 2001 nella quale è stata esaminata anche la possibilità per il responsabile unico del procedimento di intervenire sui contenuti degli elaborati progettuali.
La determinazione dell’ Autorità nella considerazione di particolari scelte dell’Amministrazione committente di affidare parzialmente la progettazione esecutiva sostanzialmente ribadisce che i livelli di progettazione sono da considerarsi quali “successivi approfondimenti tecnici” (Legge n.109/94, art. 16, comma 1) che “costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità” (D.P.R. n.554/99, art. 15, comma 2).
Il documento assume particolare rilievo per l’ esame dell’ampia giurisprudenza in materia, che chiarisce la fondamentale fase di progettazione dell’intervento, sia per l’azione discrezionale del responsabile unico del procedimento che per le responsabilità dei professionisti incaricati del progetto.

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