DETRAZIONE 36% ANCHE PER INSTALLAZIONE AD OPERA DI UN SOLO CONDOMINO
18/08/2008
Il contribuente che, previa autorizzazione assembleare, installa
nelle parti comuni di un edificio un montascale d’accesso al piano
garage, sostenendone integralmente la spesa, può valersi, fino ad
una spesa massima di euro 48.000, dell’intera detrazione IRPEF del
36% (art. 1, commi 17-19, legge 244/2007), a prescindere dalla
quota a lui imputabile in base alla tabella millesimale.
Così precisa l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 336/E dell’1 agosto 2008, in risposta ad un istanza d’interpello avanzata da un contribuente, che, per la propria difficoltà motoria, con autorizzazione da parte dell’assemblea condominiale, ha installato un montascale per l’ingresso al piano garage e, in relazione alle spese sostenute, chiede di beneficiare, “per intero”, della detrazione d’imposta, di cui all’art. 1, comma 17-19, della legge 244/2007, e successive proroghe e modifiche.
A parere dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente può detrarre “per intero” le spese sostenute per l’installazione del montascale, prettamente necessario e d’utilizzo specifico al solo condomino disabile, fatti salvi tutti gli adempimenti prescritti dal D.M. 41/1998.
Secondo l’Amministrazione Finanziaria, tale intervento è qualificabile quale “opera volta al superamento delle barriere architettoniche”, consistente in qualsiasi intervento che, attraverso la comunicazione, la robotica ed ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, di cui art. 3 , comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
In ordine all’ipotesi di sostenimento integrale da parte di un unico condomino delle spese di installazione di un ascensore all’interno dell’edificio, l’Agenzia delle Entrate, in una precedente pronuncia (cfr. R.M. 264/E del 25 giugno 2008), sosteneva la spettanza della detrazione IRPEF del 36%, limitatamente alla sola quota parte di spesa imputabile,in base alla tabella millesimale, al condomino che aveva sostenuto integralmente l’intero costo.
Tale orientamento trovava fondamento sul principio di “proprietà comune” delle parti condominiali ( nel caso di specie l’ascensore), utilizzate da tutti i condomini.
Diversamente, sebbene si tratti sempre di interventi di recupero su parti comuni, con la R.M. 336/E/2008 in esame, l’Amministrazione, ammette nella fattispecie la detrazione”per intero”, poiché l’installazione del montascale è d’ausilio e d’uso esclusivo del contribuente che ne sostiene il costo.
Fonte: www.ance.it
© Riproduzione riservata
Così precisa l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 336/E dell’1 agosto 2008, in risposta ad un istanza d’interpello avanzata da un contribuente, che, per la propria difficoltà motoria, con autorizzazione da parte dell’assemblea condominiale, ha installato un montascale per l’ingresso al piano garage e, in relazione alle spese sostenute, chiede di beneficiare, “per intero”, della detrazione d’imposta, di cui all’art. 1, comma 17-19, della legge 244/2007, e successive proroghe e modifiche.
A parere dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente può detrarre “per intero” le spese sostenute per l’installazione del montascale, prettamente necessario e d’utilizzo specifico al solo condomino disabile, fatti salvi tutti gli adempimenti prescritti dal D.M. 41/1998.
Secondo l’Amministrazione Finanziaria, tale intervento è qualificabile quale “opera volta al superamento delle barriere architettoniche”, consistente in qualsiasi intervento che, attraverso la comunicazione, la robotica ed ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, di cui art. 3 , comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
In ordine all’ipotesi di sostenimento integrale da parte di un unico condomino delle spese di installazione di un ascensore all’interno dell’edificio, l’Agenzia delle Entrate, in una precedente pronuncia (cfr. R.M. 264/E del 25 giugno 2008), sosteneva la spettanza della detrazione IRPEF del 36%, limitatamente alla sola quota parte di spesa imputabile,in base alla tabella millesimale, al condomino che aveva sostenuto integralmente l’intero costo.
Tale orientamento trovava fondamento sul principio di “proprietà comune” delle parti condominiali ( nel caso di specie l’ascensore), utilizzate da tutti i condomini.
Diversamente, sebbene si tratti sempre di interventi di recupero su parti comuni, con la R.M. 336/E/2008 in esame, l’Amministrazione, ammette nella fattispecie la detrazione”per intero”, poiché l’installazione del montascale è d’ausilio e d’uso esclusivo del contribuente che ne sostiene il costo.
Fonte: www.ance.it
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