DETRAZIONE DEL 36%: L'AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO PUÒ INVIARE LA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI

23/07/2008

Al fine di fruire dell'agevolazione prevista per i lavori di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge n. 449/1997, l'amministratore giudiziale dell'immobile può inviare la comunicazione di inizio lavori barrando la casella amministratore nel modulo, indicando nell'apposito spazio il codice fiscale, da riportare anche nelle fatture e nei bonifici di pagamento. Successivamente, l'amministratore giudiziale deve rilasciare ai singoli proprietari una certificazione, relativa agli interventi effettuati e ai pagamenti eseguiti, che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti ai fini del 36% e che indichi la somma di cui il partecipante alla comunione può tenere conto ai fini della detrazione, determinata in funzione della quota di comunione posseduta.

Questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione 314/E dello scorso 21 luglio, mediante la quale l'Agenzia delle Entrate ha risposto all'interpello di un amministratore giudiziario, in merito alla possibilità di presentare la domanda per l'ottenimento della detrazione fiscale del 36%. In particolare, l'istante, a causa di comunione indivisa di beni immobili, era stato nominato amministratore giudiziale e, al fine di fruire dell'agevolazione prevista per i lavori di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge n. 449/1997, aveva inviato la comunicazione di inizio lavori barrando la casella amministratore dell'apposito modulo, indicando, in mancanza di una specifica casella riferita al caso in oggetto, il proprio codice fiscale. L'Agenzia ha innanzitutto fatto presente che l'interpello in questione risulta inammissibile in quanto lo stesso è stata presentato dopo aver posto in essere il comportamento fiscalmente rilevante.
Ciò nonostante, l'Agenzia ha ricordato che l'art. 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 consente di poter fruire del beneficio fiscale della detrazione, dall'imposta lorda, del 36% delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione di lavori di manutenzione, anche ordinaria, sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia sulle singole unità immobiliari, anche rurali, a carattere residenziale. Agevolazione che l'ultima finanziaria ha prorogato per gli anni 2008, 2009 e 2010 nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare.

Per fruire dell'agevolazione è necessario, in particolare, inviare, mediante raccomandata, al Centro Operativo di Pescara, una comunicazione, redatta su apposito modello, recante i dati identificativi del soggetto che la effettua, i dati catastali dell'immobile sul quale sono eseguiti i lavori, ovvero gli estremi della domanda di accatastamento, l'indicazione della data in cui avranno inizio i lavori e della documentazione allegata.

La comunicazione può essere trasmessa dall'amministratore del condominio o da uno dei condomini. Relativamente al caso in oggetto, l'Agenzia ha ricordato che l'amministratore della cosa comune viene nominato dall'autorità giudiziaria qualora sussistano le condizioni di applicabilità dell'art. 1105 c.c., la cui previsione è diretta ad ovviare all'inerzia dei comunisti che comporti l'impossibilità di provvedere alla gestione.
Il citato articolo prevede, all'ultimo comma, che "Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore".

Pertanto, l'amministratore giudiziario della comunione, munito di poteri ordinari di gestione, avendo come compito generale quello di espletare le incombenze di legge e compiere gli atti di ordinaria amministrazione, gode degli stessi poteri e doveri dell'amministratore nominato convenzionalmente, potendo, dunque, presentare apposita domanda per la fruizione della detrazione del 36%.


A cura di Ilenia Cicirello


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