DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU SINGOLO EDIFICIO
14/12/2007
L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 365/E
del 12 dicembre scorso interviene, su richiesta di una
società che intendeva sostenere sui suoi edifici produttivi spese
riguardanti strutture opache verticali (finestre, comprensive di
infissi), cui la legge finanziaria per il 2007 (Legge n. 296/06,
art. 1, comma 345) attribuisce una detrazione dall'imposta lorda
per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del
contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000
euro.
Il problema consiste nel fatto che si tratta, in definitiva di una palazzina adibita a mensa e di. 4 edifici, il tutto, però accatastato su due compendi, il primo riguardante la palazzina adibita a mensa ed il secondo i 4 edifici.
Ciò premesso, la società istante chiede di conoscere se il limite massimo della detrazione (60.000 euro) stabilito dal comma 345 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, possa essere autonomamente riferito ai 5 edifici elencati, ovvero debba essere collegato alle modalità di accatastamento degli immobili che evidenziano solo 2 compendi.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate è stata favorevole al contribuente e la stessa ha precisato che i limiti massimi delle agevolazioni per gli interventi sul risparmio energetico devono essere riferiti autonomamente a ciascun fabbricato, anche se questo non costituisce un’autonoma entità catastale. Se l’unità accatastata è composta da più palazzi o edifici, quindi, le detrazioni massime sono riferite a ciascuno degli immobili che la costituiscono. Nella citata risoluzione viene anche chiarito che “l’edificio oggetto di riqualificazione energetica non deve essere individuato sulla base della connotazione catastale attribuita alla costruzione edilizia, bensì in base alle caratteristiche costruttive che lo individuano e ne delimitano i confini in relazione allo spazio circostante”.
A questa conclusione l’Agenzia è giunta richiamando l’articolo 1, comma 349 della legge n. 296 del 2007 il quale, per delimitare l'ambito applicativo delle norme agevolative di cui ai precedenti commi da 344 a 350, impone di fare riferimento alle definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”. L'articolo 2, comma 1, lettera a) di tale decreto stabilisce che “edificio è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti”.
L’Agenzia ha, poi, concluso precisando che “sulla base di tale definizione, si deve ritenere che, ai fini delle disposizioni in esame l'edificio oggetto di riqualificazione energetica non deve essere individuato sulla base della connotazione catastale attribuita alla costruzione edilizia, bensì in base alle caratteristiche costruttive che lo individuano e ne delimitano i confini in relazione allo spazio circostante. Si ritiene, pertanto, che per gli interventi di cui al comma 345 il limite di detrazione spettante possa essere autonomamente calcolato per ciascun fabbricato, individuato come tale in base alla definizione fornita dal richiamato decreto legislativo n. 192 del 2005, anche se esso non costituisce una autonoma entità catastale.”.
Per estensione, poi, l’interpretazione delle Entrate riscontrabile nella citata risoluzione n. 365 relativa alle finestre e alle pareti può essere applicata anche per gli interventi sulle coperture e i pavimenti (comma 345), oltre che per le altre tre agevolazioni previste per il risparmio energetico.
Ricordiamo che il limite di detrazione:
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Il problema consiste nel fatto che si tratta, in definitiva di una palazzina adibita a mensa e di. 4 edifici, il tutto, però accatastato su due compendi, il primo riguardante la palazzina adibita a mensa ed il secondo i 4 edifici.
Ciò premesso, la società istante chiede di conoscere se il limite massimo della detrazione (60.000 euro) stabilito dal comma 345 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, possa essere autonomamente riferito ai 5 edifici elencati, ovvero debba essere collegato alle modalità di accatastamento degli immobili che evidenziano solo 2 compendi.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate è stata favorevole al contribuente e la stessa ha precisato che i limiti massimi delle agevolazioni per gli interventi sul risparmio energetico devono essere riferiti autonomamente a ciascun fabbricato, anche se questo non costituisce un’autonoma entità catastale. Se l’unità accatastata è composta da più palazzi o edifici, quindi, le detrazioni massime sono riferite a ciascuno degli immobili che la costituiscono. Nella citata risoluzione viene anche chiarito che “l’edificio oggetto di riqualificazione energetica non deve essere individuato sulla base della connotazione catastale attribuita alla costruzione edilizia, bensì in base alle caratteristiche costruttive che lo individuano e ne delimitano i confini in relazione allo spazio circostante”.
A questa conclusione l’Agenzia è giunta richiamando l’articolo 1, comma 349 della legge n. 296 del 2007 il quale, per delimitare l'ambito applicativo delle norme agevolative di cui ai precedenti commi da 344 a 350, impone di fare riferimento alle definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”. L'articolo 2, comma 1, lettera a) di tale decreto stabilisce che “edificio è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti”.
L’Agenzia ha, poi, concluso precisando che “sulla base di tale definizione, si deve ritenere che, ai fini delle disposizioni in esame l'edificio oggetto di riqualificazione energetica non deve essere individuato sulla base della connotazione catastale attribuita alla costruzione edilizia, bensì in base alle caratteristiche costruttive che lo individuano e ne delimitano i confini in relazione allo spazio circostante. Si ritiene, pertanto, che per gli interventi di cui al comma 345 il limite di detrazione spettante possa essere autonomamente calcolato per ciascun fabbricato, individuato come tale in base alla definizione fornita dal richiamato decreto legislativo n. 192 del 2005, anche se esso non costituisce una autonoma entità catastale.”.
Per estensione, poi, l’interpretazione delle Entrate riscontrabile nella citata risoluzione n. 365 relativa alle finestre e alle pareti può essere applicata anche per gli interventi sulle coperture e i pavimenti (comma 345), oltre che per le altre tre agevolazioni previste per il risparmio energetico.
Ricordiamo che il limite di detrazione:
- per la riqualificazione energetica globale dell’edificio è di 100.000 euro (comma 344),
- per i pannelli solari è di 60.000 euro (comma 346),
- mentre per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale è di 30.000 euro (comma 346).
A cura di Paolo
Oreto
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