DETRAZIONI 55%: LA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI E IL PAGAMENTO DEGLI ACCONTI NON FANNO FEDE PER ATTESTARE LA DATA DI INIZIO LAVORI
28/10/2009
Dall’1 gennaio 2010, come previsto dalla Finanziaria 2008, sarà
previsto un inasprimento dei limiti di trasmittanza previsti per i
serramenti ai fini dell’accesso alle detrazioni fiscali del 55% e,
al fine di rivedere completamente tali limiti, l’Unione Nazionale
Costruttori Serramenti Alluminio Acciaio e Leghe (UNCSAAL) sta
esercitando forti pressioni alle Autorità competenti.
Ricordiamo che al fine di beneficiare delle detrazioni di 55% per la sostituzione dei serramenti (vetro + telaio) è necessario che i nuovi serramenti rispettino i limiti di trasmittanza termica applicabili alla data di inizio dei lavori. Come precisato in una recente nota dell’UNCSAAL, per la trasmissione dei dati tecnici all’ENEA (es: compilazione dell’ALLEGATO F nel caso di sostituzione dei serramenti nelle singole unità immobiliari) è necessario fare riferimento alla procedura operativa valida alla data di fine lavori.
Nel caso che la sostituzione delle finestre sia configurabile in un intervento di manutenzione ordinaria - e quindi non ci sia l’obbligo della dichiarazione di inizio attività (DIA) al Comune - si presenta la necessità di stabilire quale documento sia idoneo ad attestare la data di inizio lavori.
L’Agenzia delle Entrate, interpellata a tal proposito da UNCSAAL nel merito della questione, ha specificato che la data della sottoscrizione del contratto di fornitura NON può costituire titolo confermativo della data di inizio lavori, poiché il contratto di fornitura attesta semplicemente l’impegno tra le parti in merito alla richiesta della fornitura di serramenti di cui trattasi. Anche il versamento di acconti a mezzo di bonifico bancario da parte del Cliente al Costruttore di Serramenti NON costituisce attestazione di inizio dei lavori.
Pertanto, nel caso di lavori iniziati nel 2009 che termineranno nel 2010 suggeriamo ai costruttori di serramenti di conservare reali evidenze dell’inizio dei lavori (documenti di trasporto DDT del materiale, ordini dei componenti ai fornitori, ecc.).
Nel caso invece di contratti sottoscritti nel 2009 ma che inizieranno nel 2010 suggeriamo di far presente ai Clienti lo stato di incertezza legislativa e la possibilità che i limiti di trasmittanza termica del 2009 vengano inaspriti. Esplicitare in fase di offerta eventuale sovrapprezzo per fornitura in grado di rispondere alle richieste di isolamento termico del 2010 può rivelarsi una corretta misura cautelativa e di corretta informazione ai clienti.
Di seguito il testo integrale della FAQ ENEA.
Domanda - Ho iniziato dei lavori di riqualificazione energetica lo scorso anno per i quali ho già versato un acconto quando li ho iniziati. Ora sto completandoli e dovrò pagare il saldo e le spese professionali. A quale normativa devo fare riferimento, a quella vigente all'inizio lavori o a quella attuale? E con la denuncia dei redditi di quest'anno posso incominciare a detrarre il 55% di quanto ho pagato? E devo considerare solo quello che ho pagato l'anno scorso o posso portare in detrazione anche il saldo di quest'anno?
Risposta - Il "decreto edifici", come modificato dal DM 7/4/08, ha precisato che:
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Ricordiamo che al fine di beneficiare delle detrazioni di 55% per la sostituzione dei serramenti (vetro + telaio) è necessario che i nuovi serramenti rispettino i limiti di trasmittanza termica applicabili alla data di inizio dei lavori. Come precisato in una recente nota dell’UNCSAAL, per la trasmissione dei dati tecnici all’ENEA (es: compilazione dell’ALLEGATO F nel caso di sostituzione dei serramenti nelle singole unità immobiliari) è necessario fare riferimento alla procedura operativa valida alla data di fine lavori.
Nel caso che la sostituzione delle finestre sia configurabile in un intervento di manutenzione ordinaria - e quindi non ci sia l’obbligo della dichiarazione di inizio attività (DIA) al Comune - si presenta la necessità di stabilire quale documento sia idoneo ad attestare la data di inizio lavori.
L’Agenzia delle Entrate, interpellata a tal proposito da UNCSAAL nel merito della questione, ha specificato che la data della sottoscrizione del contratto di fornitura NON può costituire titolo confermativo della data di inizio lavori, poiché il contratto di fornitura attesta semplicemente l’impegno tra le parti in merito alla richiesta della fornitura di serramenti di cui trattasi. Anche il versamento di acconti a mezzo di bonifico bancario da parte del Cliente al Costruttore di Serramenti NON costituisce attestazione di inizio dei lavori.
Pertanto, nel caso di lavori iniziati nel 2009 che termineranno nel 2010 suggeriamo ai costruttori di serramenti di conservare reali evidenze dell’inizio dei lavori (documenti di trasporto DDT del materiale, ordini dei componenti ai fornitori, ecc.).
Nel caso invece di contratti sottoscritti nel 2009 ma che inizieranno nel 2010 suggeriamo di far presente ai Clienti lo stato di incertezza legislativa e la possibilità che i limiti di trasmittanza termica del 2009 vengano inaspriti. Esplicitare in fase di offerta eventuale sovrapprezzo per fornitura in grado di rispondere alle richieste di isolamento termico del 2010 può rivelarsi una corretta misura cautelativa e di corretta informazione ai clienti.
Di seguito il testo integrale della FAQ ENEA.
Domanda - Ho iniziato dei lavori di riqualificazione energetica lo scorso anno per i quali ho già versato un acconto quando li ho iniziati. Ora sto completandoli e dovrò pagare il saldo e le spese professionali. A quale normativa devo fare riferimento, a quella vigente all'inizio lavori o a quella attuale? E con la denuncia dei redditi di quest'anno posso incominciare a detrarre il 55% di quanto ho pagato? E devo considerare solo quello che ho pagato l'anno scorso o posso portare in detrazione anche il saldo di quest'anno?
Risposta - Il "decreto edifici", come modificato dal DM 7/4/08, ha precisato che:
- occorre far riferimento ai parametri tecnici validi alla data di inizio lavori (art. 11bis); tuttavia, per quanto riguarda le modalità di invio, si ritiene che occorrerà seguire la normativa vigente alla data di fine lavori (art. 4 c. 1-bis);
- solo quanto pagato lo scorso anno potrà iniziare ad essere portato in detrazione al 55% con la denuncia dei redditi di quest'anno, valendo il criterio di cassa, a condizione di attestare che i lavori non sono ultimati (art. 4 c. 1-quater);
- coloro che hanno completato un intervento quest'anno avranno 90 giorni dal termine dei lavori per inviare la documentazione secondo le modalità di cui alla faq 2 e comunque - secondo il punto 3 della risoluzione 244/E dell'11/9/07 dell'Agenzia delle Entrate, disponibile sul nostro sito - potrà sempre essere possibile considerare la decorrenza dei termini dalla data di collaudo dei lavori.
A cura di Ilenia
Cicirello
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