DIFFICOLTA' DI APPLICAZIONE
21/12/2006
L’entrata in vigore del Decreto Legislativo 10 aprile 2006, n.
195, che modifica in parte il Decreto Legislativo 19
settembre 1994, n. 626, ha posto nuovi limiti per proteggere i
lavoratori dal rischio rumore.
La formulazione del decreto è stata, probabilmente, concepita facendo riferimento alle caratteristiche dei luoghi di produzione fissi ed, infatti, la sua applicazione risulta essere molto problematica nei casi di attività temporanee quali possono essere i cantieri edili, che presentano delle complessità diverse e spesso di difficile valutazione.
L’esposizione al rumore all’interno di un cantiere edile dipende fortemente da un insieme di fattori che, variando sia settimanalmente sia nella singola giornata di lavoro, rende inapplicabili le metodologie di valutazione previste dal decreto, applicabili più che altro in ambienti dove ciascun lavoratore e ciascun posto di lavoro è attribuibile ad uno specifico livello di esposizione.
È, quindi, necessario stabilire un percorso logico al fine di stabilire dei criteri che facciano fronte anche alle diversità dei cantieri, in particolare è possibile evidenziare il seguente:
Ma è prassi che i risultati rilevati in un cantiere siano esportabili in altri cantieri analoghi e che, con alcune avvertenze, si possa fare riferimento ai valori individuati nelle banche dati o a quelli in possesso delle imprese.
L’impiego delle banche dati permette la valutazione preventiva del rischio e consente di adottare le misure necessarie superando gli inevitabili tempi d’attesa di una campagna di misurazione diretta.
Per utilizzare valori corretti, che possono essere diversi da quelli indicati nelle banche dati, si dovrà tenere conto di:
Tale valore è, inoltre, divenuto una soglia invalicabile, mentre prima poteva essere superato adottando alcune cautele. L’obbligo di utilizzare dispositivi di sicurezza scatta, inoltre, a 80 dBA e non più a 85.
L’entrata in vigore del decreto 195/2006 ha, inoltre, modificato il regime sanzionatorio per chi non si adegua alle regole di tutela dai rischi di esposizione al rumore ed, in particolare, prevede sanzioni pesanti per tutte le figure coinvolte e quindi:
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La formulazione del decreto è stata, probabilmente, concepita facendo riferimento alle caratteristiche dei luoghi di produzione fissi ed, infatti, la sua applicazione risulta essere molto problematica nei casi di attività temporanee quali possono essere i cantieri edili, che presentano delle complessità diverse e spesso di difficile valutazione.
L’esposizione al rumore all’interno di un cantiere edile dipende fortemente da un insieme di fattori che, variando sia settimanalmente sia nella singola giornata di lavoro, rende inapplicabili le metodologie di valutazione previste dal decreto, applicabili più che altro in ambienti dove ciascun lavoratore e ciascun posto di lavoro è attribuibile ad uno specifico livello di esposizione.
È, quindi, necessario stabilire un percorso logico al fine di stabilire dei criteri che facciano fronte anche alle diversità dei cantieri, in particolare è possibile evidenziare il seguente:
- individuazione delle attività lavorative e delle relative emissioni sonore durante il loro svolgimento;
- suddivisione dei lavoratori operanti in cantiere in gruppi omogenei secondo le attività svolte e individuazione, nell’ambito di ciascun gruppo omogeneo, dei livelli di esposizione equivalenti di ciascuna delle attività e della relativa percentuale di tempo lavorativo dedicato;
- calcolo per ciascun gruppo omogeneo, del livello di esposizione personale relativo alla settimana di maggior rischio riferita all’intera durata del ciclo produttivo, tenuto conto delle caratteristiche del cantiere e considerando dell’attenuazione dei dispositivi di protezione individuale dell’udito scelti.
Ma è prassi che i risultati rilevati in un cantiere siano esportabili in altri cantieri analoghi e che, con alcune avvertenze, si possa fare riferimento ai valori individuati nelle banche dati o a quelli in possesso delle imprese.
L’impiego delle banche dati permette la valutazione preventiva del rischio e consente di adottare le misure necessarie superando gli inevitabili tempi d’attesa di una campagna di misurazione diretta.
Per utilizzare valori corretti, che possono essere diversi da quelli indicati nelle banche dati, si dovrà tenere conto di:
- risultati di rilevazioni di controllo che sono comunque necessarie o consigliabili;
- possibile sovrapposizione di rumori provenienti da altre attività in atto nello stesso cantiere;
- eventuali altre situazioni peggiorative quali, per esempio, lavoro in ambienti confinati, macchine più rumorose per obsolescenza o carenza di manutenzione eccetera;
- caratteristiche delle macchine superiori a quelle individuate in banca dati (attrezzi efficacemente ‘‘silenziati’’) o di particolari disposizioni che producano effetti di schermo;
- particolari modalità operative.
Tale valore è, inoltre, divenuto una soglia invalicabile, mentre prima poteva essere superato adottando alcune cautele. L’obbligo di utilizzare dispositivi di sicurezza scatta, inoltre, a 80 dBA e non più a 85.
L’entrata in vigore del decreto 195/2006 ha, inoltre, modificato il regime sanzionatorio per chi non si adegua alle regole di tutela dai rischi di esposizione al rumore ed, in particolare, prevede sanzioni pesanti per tutte le figure coinvolte e quindi:
- datore di lavoro;
- dirigenti;
- preposti;
- progettisti, fabbricanti e installatori;
- medico competente;
- lavoratori.
A cura di Gianluca
Oreto
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