DIRETTIVE REGIONALI PRIMA DELLE DELIBERE COMUNALI

29/11/2006

Il Tar del Lazio interviene una seconda volta in merito al Fascicolo del fabbricato.
I giudici con la recente sentenza n. 12320 del 13 novembre scorso interviene in materia di fascicolo del fabbricato ed annulla la delibera n. 27/2004 del Comune di Roma e la delibera n. 6/2005 della Regione Lazio che, in attuazione della Legge regionale n. 31/2002, avevano reso operativo l’obbligo della redazione del “fascicolo del fabbricato” per tutti gli edifici.

La sentenza è stata emessa in riferimento ad un ricorso della Confederazione italiana della proprietà edilizia (CONFEDILIZIA) contro il Comune di Roma e la Regione Lazio ed in via preliminare i giudici hanno precisato che in virtù dell’articolo 1 della legge regionale 12 settembre 2002 n. 31, i Comuni del Lazio hanno facoltà d’istituire un fascicolo per ogni fabbricato esistente o di nuova costruzione, in relazione alla necessità di conoscere lo stato di conservazione del patrimonio edilizio e d’individuare le eventuali situazioni di rischio per gli edifici pubblici e privati subordinando, in riferimento a quanto previsto dall’articolo 3 della citata legge regionale, tale istituzione all’emanazione di un apposito regolamento contenete lo schema del fascicolo del fabbricato e le modalità per l’individuazione delle zone a rischio per le quali è necessario ed indispensabile redigerlo che la Regione Lazio non ha mai emanato.

Il Tar ha, altresì, precisato che non vi erano serie ragioni d’urgenza o d’indifferibilità che costringessero il Comune di Roma, secondo gli ordinari canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell’agire amministrativo, a provvedere immediatamente, senza attendere l’emanazione la necessaria intermediazione dell’atto-fonte regolamentare anche in considerazione del fatto che l’aver adempiuto agli oneri stabiliti dalla delibera comunale potrebbe non essere sufficiente ovvero conforme a quanto invece richiesto successivamente dalla Regione Lazio che ha successivamente alla delibera comunale emanato il regolamento d'attuazione dell’articolo 3 della legge regionale n. 31/2002, di cui alla deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 6 del 14 aprile 2005 ed impugnato dai ricorrenti con i motivi aggiunti depositati il 6 luglio 2005. Il regolamento specifica il contenuto del predetto fascicolo per i fabbricati esistenti, per quelli di nuova costruzione e per quelli nelle area di particolare rischiosità, fissandone gli schemi minimi essenziali, da integrare, se del caso, in funzione delle caratteristiche e delle esigenze dei singoli Comuni. In relazione, poi, all’articolo 7, comma 1 della legge regionale n. 31/2002, l’articolo 5 del DR n. 6/2005 impone al proprietario, nella redazione del fascicolo, di servirsi a proprie spese di un tecnico abilitato, il quale, a sua volta, può discrezionalmente avvalersi di tutti quegli specialisti che egli reputa opportuni sia per la formazione del fascicolo stesso, sia per i relativi aggiornamenti, fermo il suo potere d’imporre misure adeguate per qualunque situazione ritenuta anche po-tenzialmente pericolosa, nonché l’assenza di qualsivoglia contributo a rimborso delle spese affrontate dai proprietari a tal riguardo. Inoltre, l’art. 2 del DR 6/2005 impone al proprietario di fornire tutte le informazioni riguardanti la situazione progettuale, urbanistica, catastale, strutturale, impiantistica ed autorizzativa del fabbricato. Sono comprese pure le verifiche di natura storica, circa le modificazioni del fabbricato nel corso del tempo, nonché di natura geologica ed ambientale, con riguardo all’interazione tra le strutture portanti ed il suolo ed sottosuolo dalle stesse interessato, ivi compresa, se del caso, la verifica dei requisiti geomorfologici dell’area di sedime e dell’area ad essa adiacente, nonché dell'inci-denza sulla sicurezza statica della presenza di apparati aerei e radicali della vegetazione arbustiva e arborea.

Il TAR ha affermato l`illegittimità degli adempimenti previsti dalla delibera comunale e da quella regionale, in quanto eccessivamente gravosi per i proprietari ed inutili trattandosi per lo più di dati che sarebbero già in possesso della pubblica amministrazione ovvero da essa facilmente reperibili ed in particolare, ad avviso dei giudici è illegittimo richiedere al privato l’indicazione di tutte le modifiche subite da un edificio nel corso del tempo, essendo difficile per il singolo operare una tale ricostruzione storica. Ciò inoltre sarebbe contrario a quanto previsto dalla legge regionale che in realtà farebbe riferimento solo agli interventi più recenti ovvero più rilevanti. Secondo i giudici deve essere considerato illegittimo anche l’onere di eseguire verifiche geologiche ambientali, senza operare alcuna distinzione sulla base dell’età, delle condizioni o del tipo di edificio perché nascerebbe per i privati l’obbligo di svolgere accertamenti tecnici di straordinaria complessità, che tra l’altro devono già essere stati eseguiti dalla pubblica amministrazione in sede di redazione degli strumenti urbanistici, dei piani territoriali e di salvaguardia paesistico-ambientale e quindi si risolverebbero in una mera duplicazione di documenti.

Per ultimo il Tar Lazio ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 2 della delibera regionale n. 6/2005 nella parte in cui consente agli organi comunali di integrare il contenuto del fascicolo del fabbricato in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze del territorio perché con ciò verrebbe attribuito ai comuni una facoltà illimitata in materia di fascicolo del fabbricato con la possibilità di aggravare ulteriormente la posizione dei privati, contrariamente a quanto previsto dalla legge regionale che si limitava ad attribuire alle amministrazioni comunali il potere di individuare le aree rischio; tutto ciò anche in riferimento a quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 315/2003, in cui è sottolineato come il dovere di collaborazione dei privati, per consentire la tutela dell’incolumità pubblica, deve essere compatibile con i principi di proporzionalità e ragionevolezza rispetto allo scopo che il legislatore voleva perseguire prevedendo lo strumento del fascicolo del fabbricato. Ne deriva che il cittadino sarà tenuto a fornire indicazioni solo in riferimento a quegli aspetti specifici e particolari, relativi alla singola unità abitativa, che difficilmente la pubblica amministrazione può altrimenti conoscere.

A cura di Paolo Oreto


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