DISTRIBUZIONE ENERGIA

18/01/2006

La deliberazione 28 novembre 2005 dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas reca le disposizioni urgenti in materia di allocazione dei quantitativi di gas presso i punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto definendo i compiti di impresa di trasporto e distribuzione del vettore energetico. La procedura di allocazione, intesa come attribuzione dei quantitativi di gas, su base giornaliera, agli utenti del servizio di trasporto presenti presso i punti di riconsegna del sistema di trasporto interconnessi con il sistema di distribuzione era stata regolamentata dalla precedente deliberazione 29 luglio 2004, n. 138/04 dell’ Autorità.
La deliberazione n. 138/04 definisce inoltre le garanzie di libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e norme per la predisposizione dei codici di rete di distribuzione, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00.
Il decreto legislativo del 2000,recante l’attuazione della direttiva n. 98/30/CE, ha liberalizzato il mercato interno del gas naturale comprendendo le seguenti attività:
a) importazione;
b) esportazione;
c) trasporto;
d) distaccamento;
e) distribuzione;
f) vendita;
Le nuove disposizioni dell’Autorità stabiliscono delle precise procedure con cui l'impresa di distribuzione determina i dati da comunicare all'impresa di trasporto per le fasi di allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti dei punti di riconsegna del sistema di trasporto.

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Testo in formato .pdf

Link Correlati

www.autorita.energia.it