DISTRIBUZIONE ENERGIA
18/01/2006
La deliberazione 28 novembre 2005 dell’Autorità per l'energia
elettrica e il gas reca le disposizioni urgenti in materia di
allocazione dei quantitativi di gas presso i punti di riconsegna
condivisi del sistema di trasporto definendo i compiti di impresa
di trasporto e distribuzione del vettore energetico. La procedura
di allocazione, intesa come attribuzione dei quantitativi di gas,
su base giornaliera, agli utenti del servizio di trasporto presenti
presso i punti di riconsegna del sistema di trasporto interconnessi
con il sistema di distribuzione era stata regolamentata dalla
precedente deliberazione 29 luglio 2004, n. 138/04 dell’
Autorità.
La deliberazione n. 138/04 definisce inoltre le garanzie di libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e norme per la predisposizione dei codici di rete di distribuzione, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00.
Il decreto legislativo del 2000,recante l’attuazione della direttiva n. 98/30/CE, ha liberalizzato il mercato interno del gas naturale comprendendo le seguenti attività:
a) importazione;
b) esportazione;
c) trasporto;
d) distaccamento;
e) distribuzione;
f) vendita;
Le nuove disposizioni dell’Autorità stabiliscono delle precise procedure con cui l'impresa di distribuzione determina i dati da comunicare all'impresa di trasporto per le fasi di allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti dei punti di riconsegna del sistema di trasporto.
© Riproduzione riservata
La deliberazione n. 138/04 definisce inoltre le garanzie di libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e norme per la predisposizione dei codici di rete di distribuzione, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00.
Il decreto legislativo del 2000,recante l’attuazione della direttiva n. 98/30/CE, ha liberalizzato il mercato interno del gas naturale comprendendo le seguenti attività:
a) importazione;
b) esportazione;
c) trasporto;
d) distaccamento;
e) distribuzione;
f) vendita;
Le nuove disposizioni dell’Autorità stabiliscono delle precise procedure con cui l'impresa di distribuzione determina i dati da comunicare all'impresa di trasporto per le fasi di allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti dei punti di riconsegna del sistema di trasporto.
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