DIVIETO PER LE PARATIE TIRANTATE FISSATE SUL SOTTOSUOLO DI PROPRIETÀ ALTRUI
28/08/2007
La IV Sezione civile del Tribunale di Milano con Ordinanza del 10
luglio 2007 ha confermato la precedente ordinanza con cui era stato
accolto il ricorso presentato da un condominio milanese, che si
vedeva installati dei tiranti nella propria proprietà per la
realizzazione delle paratie di un parcheggio sotterraneo di cinque
piani.
Il progetto prevedeva la realizzazione di un parcheggio di cinque piani, per 243 posti auto, a confine di un edificio costruito nel 1939 (data l'epoca di edificazione dell'edificio senza strutture portanti in cemento armato). Sempre il progetto prevedeva l'immissione nel terreno di 99 tiranti.
Il condominio confinante aveva quindi presentato ricorso al tribunale di Milano che aveva rilasciato una prima ordinanza con cui si vietava l'installazione di tiranti o di altri manufatti nel terreno del condominio.
Secondo il tribunale di Milano la soluzione che prevede l'utilizzo di paratie tirantate non è l'unica soluzione progettuale ammissibile e pertanto ha accolto il ricorso del condominio.
Inoltre sempre secondo il tribunale sussistono tutte le condizioni previste dall'art. 1170 del Codice Civile che tutela il possessore di un bene dalle molestie che lo stesso possa subire a opera di terzi.
© Riproduzione riservata
Il progetto prevedeva la realizzazione di un parcheggio di cinque piani, per 243 posti auto, a confine di un edificio costruito nel 1939 (data l'epoca di edificazione dell'edificio senza strutture portanti in cemento armato). Sempre il progetto prevedeva l'immissione nel terreno di 99 tiranti.
Il condominio confinante aveva quindi presentato ricorso al tribunale di Milano che aveva rilasciato una prima ordinanza con cui si vietava l'installazione di tiranti o di altri manufatti nel terreno del condominio.
Secondo il tribunale di Milano la soluzione che prevede l'utilizzo di paratie tirantate non è l'unica soluzione progettuale ammissibile e pertanto ha accolto il ricorso del condominio.
Inoltre sempre secondo il tribunale sussistono tutte le condizioni previste dall'art. 1170 del Codice Civile che tutela il possessore di un bene dalle molestie che lo stesso possa subire a opera di terzi.
a cura di Vincenzo
Palumbo
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