DL Semplificazioni e DPR 380/2001: nuove misure per l'edilizia
18/01/2019
Nonostante dal 2010 ad oggi il D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) sia stato oggetto di continue modifiche e rivisitazioni (si contano 9 provvedimenti, a cadenza quasi annuale, che hanno modificato oltre 70 disposizioni) e benché dai primi mesi del 2018 sia attivo un tavolo di lavoro presso il Ministero delle Infrastrutture per riscrivere la normativa edilizia, in Commissioni riunite I e VIII del Senato, per la conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” (c.d. Decreto Semplificazioni), sono stati presentati alcuni emendamenti rubricati "Misure di semplificazione per l'edilizia".
In particolare, gli emendamenti prevedono l'inserimento all'interno del DPR n. 380/2001 di alcuni nuovi articoli e nuove modifiche che riportiamo di seguito.
NUOVO ARTICOLO: Art. 3-bis titolato "Interventi in zone dichiarate sismiche" che riportiamo di seguito:
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, riguardanti la sicurezza delle costruzioni, si considerano, concordemente agli articoli 52 e 83:
a) Interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica
incolumità:
i) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di
costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità
(Zona 1 e Zona 2);
ii) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o
che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più
articolate calcolazioni e verifiche;
iii) gli interventi relativi ed edifici di interesse strategico e
alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi
sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione
civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali
che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un
loro eventuale collasso;
b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della
pubblica incolumità:
i) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico dì
costruzioni esistenti nelle località sismiche a media (Zona 3) e
bassa sismicità (Zona 4);
ii) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni
esistenti;
iii) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di
cui al punto a. ii);
c) interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della
pubblica incolumità:
i) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per
destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica
incolumità.
2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con le Regioni, definisce le linee guida per l'individuazione, dai punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre ii preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le Regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell'emanazione delle linee guida, le Regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse.
NUOVO ARTICOLO: Art. 23-quater
titolato "Adempimenti per l'inizio dei lavori"
1. Il soggetto titolare del permesso di costruire, della
segnalazione certificata di inizio attività e della comunicazione
di inizio lavori asseverata, è obbligato a trasmettere allo
sportello unico o, in mancanza, all'ufficio comunale competente la
comunicazione di inizio lavori.
2. Contestualmente alla comunicazione di inizio lavori è fatto
obbligo di esporre il cartello di cantiere che deve contenere,
oltre alle indicazioni e modalità stabilite dal regolamento
edilizio, gli estremi del titolo edilizio o dell'atto legittimante
l'intervento, la data di inizio e fine lavori, la tipologia di
intervento da realizzare, i nominativi di tutti i soggetti che
interverranno nel cantiere completi di indicazione della posizione
INAIL e della eventuale, se richiesta, iscrizione alla Cassa edile
competente nonché i termini per l'eventuale impugnativa.
3. La piena conoscenza del titolo edilizio o dell'atto legittimante
l'intervento decorre dalla data di comunicazione di inizio lavori
come indicata nel cartello di cantiere e da tale data decorrono i
termini previsti dalla legge entro i quali i soggetti legittimati
possono intraprendere le relative azioni giudiziarie.
4. Il mancato invio della comunicazione di inizio lavori e
dell'apposizione del cartello di cantiere comporta l'immediata
sospensione dei lavori sino alla regolarizzazione della
procedura.
MODIFICA all'art. 65
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi
disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio,
devono essere denunciate dal costruttore allo sportello
unico.
2) il comma 3 è sostituito dai seguente:
3. Alla denuncia devono essere allegati:
a) il progetto dell'opera firmato dal progettista, dal quale
risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite,
l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delie strutture, e quanto
altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione
sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di
sollecitazione;
b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal
direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le
qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella
costruzione.".
3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. Lo sportello unico rilascia al costruttore, all'atto stesso
della presentazione, l'attestazione dell'avvenuto
deposito.
4) l'alinea del comma 6 è sostituito dal seguente:
6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni,
il direttore dei lavori deposita allo sportello unico una relazione
sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3,
allegando:...
5) il comma 7 è sostituito dal seguente:
7. All'atto della presentazione della relazione di cui ai comma
6, lo sportello unico rilascia al direttore dei lavori
l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione
e provvede altresì a trasmettere tale relazione al competente
ufficio tecnico regionale.
6) è aggiunto infine il seguente comma:
8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 3-ter, comma 1,
punto b. ii) e lettera c), non si applicano le disposizioni di cui
ai commi 6, 7 e 8.
MODIFICA all'art. 67
È aggiunto il seguente comma:
8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 3-ter, comma 1,
punto b. ii) e lettera c), il certificato di collaudo è sostituito
dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei
lavori.
SOSTITUZIONE dell'art. 90 con il seguente:
1. È consentita, nel rispetto delle disposizioni del presente
testo unico, degli strumenti urbanistici e delle norme tecniche
vigenti, la sopraelevazione degli edifici realizzati con materiali
e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche di cui agli
articoli 52 e 83, purché il complesso della struttura sia conforme
alle medesime norme.
SOSTITUZIONE all'art. 93 dei
commi 3, 4 e 5
3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal
competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto
deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e
sezioni, relazione tecnica, e dagli altri elaborati previsti dalle
norme tecniche.
4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono
accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il
rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra
il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello
architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni
sismiche contenute negli strumenti di pianificazione
urbanistica.
5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale
deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4, è
valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui
all'articolo 65.
SOSTITUZIONE all'art. 94 del
comma 1 e inserimento dei commi 1-bis e 1-ter
1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo
all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad
interventi 'rilevanti', di cui all'articolo 3-ter comma 1 lettera
a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio
tecnico della regione.
1-bis. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo
all'intervento edilizio, le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano per lavori relativi ad interventi di "modesta rilevanza"
o "privi di rilevanza" di all'articolo 3-ter comma 1 lettera b) o
lettera c).
1-ter. Per gli interventi non soggetti ad autorizzazione
preventiva, le Regioni possono istituire controlli sui progetti
anche con modalità a campione.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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