DL del Fare: il Governo conferma le modifiche su fondo garanzia professionisti, messa in sicurezza scuole e sagoma degli edifici

24/07/2013

Nella seduta del 23 luglio 2013 la Camera dei Deputati ha posto la fiducia sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", nella versione approvata dalle Commissioni dopo il rinvio deliberato dall'Assemblea.

Ad annunciarlo è stato lo stesso ministro per i Rapporti con il Parlamento Dario Franceschini che ha posto, a nome del Governo, la questione di fiducia sull'approvazione del provvedimento, dopo che era saltato l'accordo con i partiti per ridurre i 900 emendamenti presentati in aula.

Pesanti le risposte dei rappresentanti del Movimento a 5 Stelle alla Camera che, tramite l'ormai noto blog del suo leader Beppe Grillo, hanno affermato: "Il governo vuole ancora mettere le mani nelle tasche dei cittadini aumentando per esempio le accise sulla benzina, noi su questo abbiamo trovato coperture alternative, ma non sono state accolte assieme ad altre coperture proposte. Funziona così: presentiamo degli emendamenti per chiedere il miglioramento del decreto, ci viene chiesto di ridurre gli emendamenti, noi presentiamo solo quelli con priorità più alta e poi questi non passano. Per il primo anno le coperture previste dal decreto si potevano trovare con la rinuncia ai rimborsi elettorali dei partiti, che invece si intascano a luglio 91 milioni di euro. L'unica cosa che interessa il governo è sapere se vogliamo togliere gli emendamenti o far votare la fiducia: dimenticano che è il Parlamento ad essere sovrano, non il governo. Non c'è la volontà politica di mettere soldi nei punti giusti: il testo di questo decreto è impresentabile. Se il governo vuole discutere siamo pronti a farlo, se non lo vuole fare è una dittatura governativa e ha già dimostrato di esserlo con i precedenti decreti".

Se dovesse passare la fiducia, saranno confermati gli articoli 2, 18 e 30, così come emendati nelle Commissioni permanenti, che riguardano:
  • Art. 1 - Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese - con l'inserimento del comma 5-bis, le risorse previste nel Fondo di garanzia sono estese ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013. Con il decreto di cui al primo periodo sono determinate le modalità di attuazione del presente comma, prevedendo in particolare un limite massimo di assorbimento delle risorse del fondo non superiore al 5 per cento delle risorse stesse.
  • Art. 18 - Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni - sono destinati fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 agli interventi del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici. Al fine di predisporre un piano di edilizia scolastica, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico. Al fine di attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelli in cui sia stata censita la presenza di amianto, e garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 150 milioni.
  • Art. 30 - Semplificazioni in materia edilizia - viene prevista la possibilità di modificare le sagome degli edifici esistenti con SCIA. In particolare, all'interno delle zone omogenee A (decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444) e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i comuni individuano con propria deliberazione, da adottarsi entro il 31 dicembre 2013 e da aggiornare con cadenza almeno triennale, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A e a quelle equipollenti, gli interventi cui è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della segnalazione.

A cura di Ilenia Cicirello


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Decreto approvato