DOCUMENTI CONAFI

22/03/2006

Con l’emanazione del Decreto ministero della Giustizia 2 febbraio 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 2006 è stato istituito il fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire, ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 e, pertanto, da tale data il denaro impiegato dai cittadini per acquistare una casa sarà garantito da fideiussione obbligatoria a carico delle imprese.
Con il decreto ministeriale viene data completa attuazione al decreto legislativo n. 122/2005 che aveva istituito il Fondo di solidarietà a beneficio degli acquirenti che, a seguito dell'insolvenza del costruttore, hanno subito la perdita di somme di denaro o di altri beni e non hanno conseguito il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili oggetto di accordo con il costruttore.

La gestione del Fondo è attribuita alla CONSAP S.p.a. (Concessionaria di servizi assicurativi pubblici s.p.a. con unico socio), che vi provvede per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base di apposita concessione, approvata con decreto del medesimo Ministero La domanda per l'accesso al Fondo può essere presentata:
a) per via telematica, utilizzando il modulo interattivo disponibile sul sito Internet della CONSAP S.p.a.;
b) per consegna diretta presso la sede della CONSAP S.p.a., che ne rilascia ricevuta;
c) a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, inoltrato alla sede del gestore.

Il modello per accedere al fondo sono scaricabili da CONSAP Sp.a. e la domanda di accesso alle prestazioni del fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire, ai sensi dell’art. 18 del Decreto Legislativo 6 luglio 2005, n. 122 deve essere inoltrata, anche telematicamente, entro non oltre sei mesi a decorrere dal 10 febbraio 2006.

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