DOPPIO INCARICO DI COLLAUDO STATICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO
09/03/2009
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, prima di intervenire sul problema dei collaudi
con la determinazione n. 2 del 25 febbraio scorso oggetto di una
nostra precedente notizia, con il parere n. 18 del 12 febbraio
2009 si esprime, sulla richiesta presentata da una
amministrazione comunale relativamente a due procedure aperte per
la costituzione di due commissioni composte da due terne di
professionisti cui affidare i servizi tecnici di collaudo statico e
tecnico-amministrativo in corso d’opera di due lavori
Sia all’una che all’altra procedura partecipava un solo raggruppamento temporaneo di professionisti che, a seguito delle operazioni di gara risultava aggiudicatario provvisorio di entrambe le procedure.
Successivamente all’aggiudicazione provvisoria, l’amministrazione comunale riscontrava un problema in relazione ad uno dei requisiti dichiarati dal concorrente aggiudicatario, concernente l’insussistenza del divieto di cui all’articolo 188, comma 12, del D.P.R. n. 554/1999, ovvero il divieto per un soggetto che è già stato incaricato di un collaudo in corso d’opera di ricevere dalla medesima stazione appaltante un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo.
In sede di contraddittorio documentale, l’Amministrazione comunale ha sostenuto la tesi dell’impossibilità di procedere all’aggiudicazione definitiva di entrambi gli incarichi allo stesso soggetto, ritenendo possibile addivenire esclusivamente all’aggiudicazione dell’incarico la cui procedura si è conclusa per prima e procedere al rinnovo della procedura di gara per il secondo incarico.
Diversamente, il raggruppamento aggiudicatario provvisorio sosteneva l’infondatezza delle argomentazioni rappresentate dall’Amministrazione comunale, in ragione del fatto che nessuno dei componenti del raggruppamento si trovava in una delle condizioni di divieto previste dal bando al momento della partecipazione alla gara e, con specifico riferimento al divieto di cui all’articolo 188, comma 12, nessun componente del raggruppamento aveva in corso incarichi di collaudo conferiti dalla stessa amministrazione comunale.
L’Autorità, richiamando gli articoli 120 e 141 del Codice dei contratti pubblici e l’articolo 188, comma 12 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 554/1999, con il parere in argomento ha ritenuto che i concorrenti alle due procedure di gara erano obbligati a dichiarare l’insussistenza del citato divieto in sede di partecipazione, quindi a dimostrarla, successivamente all’aggiudicazione provvisoria, in fase di controllo dei requisiti di ordine speciale ai fini dell’aggiudicazione definitiva, nonché a mantenere quel requisito anche in sede di stipulazione del contratto e di sua esecuzione.
Avendo la stazione appaltante bandito contemporaneamente le due gare per l’affidamento dei suddetti servizi, alle quali ha partecipato un unico concorrente risultato aggiudicatario provvisorio di entrambe, si è creata la condizione per cui, nel momento in cui verrà aggiudicata in via definitiva a tale unico vincitore la gara svolta per prima e, soprattutto, verrà stipulato il relativo contratto, tale soggetto si troverà, con riguardo alla seconda procedura ancora in corso di verifica dei requisiti ai fini dell’aggiudicazione definitiva e della conseguente stipula del contratto, nella condizione di divieto di cui all’articolo 188, comma 12, essendo già stato incaricato di collaudo da parte della medesima stazione appaltante, senza che siano trascorsi sei mesi dalla sua conclusione.
Nel caso in argomento, quindi, la stazione appaltante dovrà aggiudicare in via definitiva al raggruppamento temporaneo di professionisti, risultato unico vincitore di entrambe le procedure, la gara svolta per prima, stipulando il relativo contratto, mentre non potrà successivamente procedere all’aggiudicazione definitiva della seconda procedura di gara e alla stipula del relativo contratto con il medesimo soggetto, che, in quel momento, si troverà nella condizione di divieto di cui all’articolo 188, comma 12, del D.P.R. n. 554/1999.
Pertanto, in assenza di altri concorrenti, per l’affidamento della parte del servizio di cui alla seconda procedura la stazione appaltante dovrà indire una nuova procedura di gara.
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Sia all’una che all’altra procedura partecipava un solo raggruppamento temporaneo di professionisti che, a seguito delle operazioni di gara risultava aggiudicatario provvisorio di entrambe le procedure.
Successivamente all’aggiudicazione provvisoria, l’amministrazione comunale riscontrava un problema in relazione ad uno dei requisiti dichiarati dal concorrente aggiudicatario, concernente l’insussistenza del divieto di cui all’articolo 188, comma 12, del D.P.R. n. 554/1999, ovvero il divieto per un soggetto che è già stato incaricato di un collaudo in corso d’opera di ricevere dalla medesima stazione appaltante un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo.
In sede di contraddittorio documentale, l’Amministrazione comunale ha sostenuto la tesi dell’impossibilità di procedere all’aggiudicazione definitiva di entrambi gli incarichi allo stesso soggetto, ritenendo possibile addivenire esclusivamente all’aggiudicazione dell’incarico la cui procedura si è conclusa per prima e procedere al rinnovo della procedura di gara per il secondo incarico.
Diversamente, il raggruppamento aggiudicatario provvisorio sosteneva l’infondatezza delle argomentazioni rappresentate dall’Amministrazione comunale, in ragione del fatto che nessuno dei componenti del raggruppamento si trovava in una delle condizioni di divieto previste dal bando al momento della partecipazione alla gara e, con specifico riferimento al divieto di cui all’articolo 188, comma 12, nessun componente del raggruppamento aveva in corso incarichi di collaudo conferiti dalla stessa amministrazione comunale.
L’Autorità, richiamando gli articoli 120 e 141 del Codice dei contratti pubblici e l’articolo 188, comma 12 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 554/1999, con il parere in argomento ha ritenuto che i concorrenti alle due procedure di gara erano obbligati a dichiarare l’insussistenza del citato divieto in sede di partecipazione, quindi a dimostrarla, successivamente all’aggiudicazione provvisoria, in fase di controllo dei requisiti di ordine speciale ai fini dell’aggiudicazione definitiva, nonché a mantenere quel requisito anche in sede di stipulazione del contratto e di sua esecuzione.
Avendo la stazione appaltante bandito contemporaneamente le due gare per l’affidamento dei suddetti servizi, alle quali ha partecipato un unico concorrente risultato aggiudicatario provvisorio di entrambe, si è creata la condizione per cui, nel momento in cui verrà aggiudicata in via definitiva a tale unico vincitore la gara svolta per prima e, soprattutto, verrà stipulato il relativo contratto, tale soggetto si troverà, con riguardo alla seconda procedura ancora in corso di verifica dei requisiti ai fini dell’aggiudicazione definitiva e della conseguente stipula del contratto, nella condizione di divieto di cui all’articolo 188, comma 12, essendo già stato incaricato di collaudo da parte della medesima stazione appaltante, senza che siano trascorsi sei mesi dalla sua conclusione.
Nel caso in argomento, quindi, la stazione appaltante dovrà aggiudicare in via definitiva al raggruppamento temporaneo di professionisti, risultato unico vincitore di entrambe le procedure, la gara svolta per prima, stipulando il relativo contratto, mentre non potrà successivamente procedere all’aggiudicazione definitiva della seconda procedura di gara e alla stipula del relativo contratto con il medesimo soggetto, che, in quel momento, si troverà nella condizione di divieto di cui all’articolo 188, comma 12, del D.P.R. n. 554/1999.
Pertanto, in assenza di altri concorrenti, per l’affidamento della parte del servizio di cui alla seconda procedura la stazione appaltante dovrà indire una nuova procedura di gara.
A cura di Paolo
Oreto
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