DURC valido 120 giorni solo dopo il 21 agosto 2013
10/09/2013
Il DURC rilasciato dopo l'entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (quindi a
partire dal 21/08/2013) è valido per la durata di 120 giorni dalla
data del suo rilascio. A precisarlo è stata la circolare n. 36 del
Ministero del Lavoro che ha fornito ulteriori chiarimenti in merito
alle semplificazioni in materia di Documento Unico di regolarità
contributiva (DURC) apportate dall'art. 31 del D.L. n. 69/2013,
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (S.O.
n. 63 alla G.U. 20/08/2013, n. 194).
Il Ministero del Lavoro ha precisato che con le modifiche introdotte dal D.L. n. 69/2013, il DURC "in corso di validità" deve essere acquisito:
Come stabilito dall'art. 31 del predetto D.L., il DURC, acquisito per le ipotesi sopra elencate, è valido per la durata di 120 giorni dalla data del suo rilascio. Essendo stata introdotta in sede di conversione del D.L., questa disposizione entra in vigore dal 21 agosto 2013 e risulta applicabile esclusivamente ai DURC rilasciati dopo tale data. I DURC rilasciati prima del 21 agosto 2013 godono, invece, di una validità di 90 giorni, così come previsto dalla disciplina previgente.
La circolare ha, inoltre, precisato che la validità di 120 giorni riguarda in primo luogo il DURC relativo al suddetto punto a), espressamente considerato utile, se in corso di validità, anche per le ipotesi contemplate alle lettere b) e c). In pratica i soggetti di cui all'art. 3, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 207/2010, tenuti ad acquisire il DURC, devono utilizzare il medesimo Documento - in corso di validità, ossia nell'ambito di 120 giorni dalla data del suo rilascio - ai fini della attestazione della regolarità contributiva anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) e quindi fino alla stipula del contratto. Va tuttavia precisato che, con specifico riferimento al DURC acquisito ai fini di cui alla lett. a), la durata di 120 giorni di validità decorre, non dalla data del rilascio ma dalla data, indicata nel Documento, di verifica della dichiarazione sostitutiva.
Per quanto concerne, invece, le suddette lettere d) ed e), il DURC va acquisito non già a partire dal momento appena successivo alla conclusione del contratto ma solo al concreto verificarsi delle ipotesi di cui alle precisate lettere, con esclusione di quello previsto per il pagamento del saldo finale. Pertanto, viene meno l'esigenza per le stazioni appaltanti di acquisire un numero di DURC pari al numero dei SAL o delle fatture relative ad ogni procedura contrattuale e per ciascuna delle attestazioni e certificati elencati nelle predette lettere d) ed e).
Unica eccezione, si ribadisce, è costituita dal DURC previsto per la fase del pagamento del saldo finale, ossia per ogni pagamento che definisce i rapporti tra appaltante e appaltatore (ultima fattura). In caso di subappalto, invece, il comma 6 richiede l'acquisizione di un DURC in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, nonché nei citati casi previsti dall'art. 31, comma 4 lettere d) ed e), del D.L. n. 69/2013.
Il Ministero del Lavoro ha, infine, ribadito il principio, contenuto nel D.P.R. n. 445/2000, di acquisizione d'ufficio del DURC, in particolare precisando che:
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Il Ministero del Lavoro ha precisato che con le modifiche introdotte dal D.L. n. 69/2013, il DURC "in corso di validità" deve essere acquisito:
- a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- c) per la stipula del contratto;
- d) per il pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
- e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.
Come stabilito dall'art. 31 del predetto D.L., il DURC, acquisito per le ipotesi sopra elencate, è valido per la durata di 120 giorni dalla data del suo rilascio. Essendo stata introdotta in sede di conversione del D.L., questa disposizione entra in vigore dal 21 agosto 2013 e risulta applicabile esclusivamente ai DURC rilasciati dopo tale data. I DURC rilasciati prima del 21 agosto 2013 godono, invece, di una validità di 90 giorni, così come previsto dalla disciplina previgente.
La circolare ha, inoltre, precisato che la validità di 120 giorni riguarda in primo luogo il DURC relativo al suddetto punto a), espressamente considerato utile, se in corso di validità, anche per le ipotesi contemplate alle lettere b) e c). In pratica i soggetti di cui all'art. 3, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 207/2010, tenuti ad acquisire il DURC, devono utilizzare il medesimo Documento - in corso di validità, ossia nell'ambito di 120 giorni dalla data del suo rilascio - ai fini della attestazione della regolarità contributiva anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) e quindi fino alla stipula del contratto. Va tuttavia precisato che, con specifico riferimento al DURC acquisito ai fini di cui alla lett. a), la durata di 120 giorni di validità decorre, non dalla data del rilascio ma dalla data, indicata nel Documento, di verifica della dichiarazione sostitutiva.
Per quanto concerne, invece, le suddette lettere d) ed e), il DURC va acquisito non già a partire dal momento appena successivo alla conclusione del contratto ma solo al concreto verificarsi delle ipotesi di cui alle precisate lettere, con esclusione di quello previsto per il pagamento del saldo finale. Pertanto, viene meno l'esigenza per le stazioni appaltanti di acquisire un numero di DURC pari al numero dei SAL o delle fatture relative ad ogni procedura contrattuale e per ciascuna delle attestazioni e certificati elencati nelle predette lettere d) ed e).
Unica eccezione, si ribadisce, è costituita dal DURC previsto per la fase del pagamento del saldo finale, ossia per ogni pagamento che definisce i rapporti tra appaltante e appaltatore (ultima fattura). In caso di subappalto, invece, il comma 6 richiede l'acquisizione di un DURC in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, nonché nei citati casi previsti dall'art. 31, comma 4 lettere d) ed e), del D.L. n. 69/2013.
Il Ministero del Lavoro ha, infine, ribadito il principio, contenuto nel D.P.R. n. 445/2000, di acquisizione d'ufficio del DURC, in particolare precisando che:
- ai fini dell'ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le Pubbliche Amministrazioni procedenti, anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell'intervento interessato, sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- e che la concessione di tali agevolazioni è disposta in presenza di un DURC rilasciato in data non anteriore a 120 giorni.
A cura di Gabriele
Bivona
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