Dall'Authority tutto sulla Tracciabilità dei flussi finanziari

16/02/2011

Lo scorso 20 gennaio, l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha aggiornato la sezione del proprio portale dedicata alle domande frequenti, inserendo nuove interessanti informazioni in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare, ha suddiviso in quesiti nelle seguenti categorie:
  • quesiti relativi alla tracciabilità dei contratti stipulati dopo il 7 settembre 2010;
  • quesiti relativi alle modalità di attuazione della tracciabilità;
  • quesiti relativi alla tracciabilità dei contratti stipulati prima del 7 settembre 2010.

In riferimento ai contratti stipulati dopo il 7 settembre 2010, l'Authority ha ricordato che la normativa di riferimento è contenuta principalmente nell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (pubblicata sulla G.U. 23 agosto 2010, n. 196), come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010, nell'articolo 6 della stessa legge n. 136 in tema di sanzioni, nonché nell'articolo 6 del decreto legge n. 187/2010, come modificato dalla legge n. 217/2010 che contiene la disciplina transitoria e alcune norme interpretative e di attuazione del predetto articolo 3.

Ciò premesso, di seguito le FAQ relative ai contratti stipulati dopo il 7 settembre 2010.

Quali provvedimenti ha emanato l'Autorità sulla tracciabilità dei flussi finanziari?
Le prime indicazioni operative su tale disciplina sono contenute in due determinazioni di Avcp, la determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 e la determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010, disponibili sul sito www.avcp.it

Quando è obbligatorio richiedere il codice CIG?
La richiesta del codice CIG è obbligatoria per tutte le fattispecie contrattuali di cui al Codice dei contratti pubblici, indipendentemente dalla procedura adottata per la scelta del contraente e dall'importo del contratto, ad eccezione di alcune fattispecie contrattuali.

Quali sono le fattispecie per le quali non sussiste l'obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità?
Sono escluse dall'obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità le seguenti fattispecie:
  • i contratti aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni (articolo 19, comma 1, lett. a, prima parte, del decreto legislativo n. 163/2006);
  • i servizi di arbitrato e conciliazione (articolo 19, comma 1, lett. c, del decreto legislativo n. 163/2006);
  • i contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti (articolo 19, comma 1, lett. e) del decreto legislativo n. 163/2006;
  • i contratti di somministrazione di lavoro con le pubbliche amministrazioni (articoli 20 e seguenti del decreto legislativo del 10 settembre 2003 n. 276);
  • i contratti di lavoro temporaneo (legge 24 giugno 1997 n. 196);
  • gli appalti di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006;
  • gli appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, di cui all'art. 25 del decreto legislativo n. 163/2006";
  • il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici, se relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate dall'ente;
  • l'amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 125, comma 3 del decreto legislativo n. 163/2006;
  • gli affidamenti diretti a società in house;
  • i risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale, danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate;
  • gli indennizzi e i risarcimenti corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori;
  • gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (testo unico sul pubblico impiego);
  • le spese effettuate dai cassieri, che utilizzano il fondo economale (solo se tali spese non originano da contratti d'appalto).

Il codice CIG va richiesto anche gli appalti per i quali attualmente non sussiste l'obbligo del versamento del contributo all'Autorità?
Si, anche per questi appalti va richiesto il codice CIG, tenuto conto della ratio della normativa di tracciare sia i pagamenti effettuati dal committente in relazione ai contratti di appalto sia quelli effettuati dagli appaltatori ai soggetti facenti parte della filiera. E' dunque obbligatorio richiedere il codice CIG, ai fini della tracciabilità, per tutti i contratti di lavori, servizi e forniture, a prescindere dall'importo degli stessi e dalla procedura di affidamento prescelta; quindi, anche per i contratti esclusi dall'obbligo del versamento del contributo in favore dell'Autorità, che rimane dovuto solo quando è uguale o supera i limiti annualmente fissati con deliberazioni del Consiglio, ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (per l'anno 2011, vedere deliberazione Avcp del 3 novembre 2010).

Quali sono i soggetti tenuti all'obbligo della tracciabilità?
I soggetti tenuti all'obbligo della tracciabilità sono indicati ed elencati all'articolo 3 comma 1 della legge n. 136/2010: gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture.

Per i contratti stipulati tra il 7 settembre 2010 e il 12 novembre 2010, sorge l'obbligo di richiedere il codice CIG? In caso affermativo, entro quale termine si è tenuti a richiederlo?
Sì, è necessario richiedere il codice CIG per appalti stipulati dopo il 7 settembre 2010 e prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 187/2010.
Il suddetto adempimento, connesso agli obblighi di tracciabilità, deve essere effettuato tempestivamente ora per allora.

La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica ai contratti esclusi in tutto o in parte dal Codice dei contratti di cui al Titolo II, parte I, del Codice stesso?
Si; la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica anche agli appalti pubblici indicati dagli articoli 16 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, compresi gli appalti di servizi indicati nell'allegato II B del Codice, purché gli stessi siano riconducibili alla fattispecie dell'appalto (vedi determinazione n. 10/2010).

La normativa sulla tracciabilità trova applicazione anche per i contratti di servizi esclusi di cui all'articolo 19 del Codice dei contratti pubblici?
Occorre distinguere tra le diverse fattispecie contrattuali previste dall'articolo 19, non tutte qualificabili come contratti di appalto.
In particolare, in relazione all'articolo 19, comma 1 del Codice dei contratti, sono escluse dalla tracciabilità quelle figure contrattuali non qualificabili come contratti d'appalto, quali ad esempio:
a) i contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti (articolo 19, comma 1, lett. e), nonché le tipologie contrattuali agli stessi assimilabili (ad esempio, la somministrazione di lavoro con le pubbliche amministrazioni, disciplinata dagli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo del 10 settembre 2003 n. 276, così come il lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997 n. 196);
b) i contratti aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni (articolo 19, comma 1, lett. a, primo periodo);
c) i contratti concernenti i servizi di arbitrato e conciliazione (articolo 19, comma 1, lett. c).
In relazione al comma 2 dell'articolo 19, sono altresì esclusi dalla tracciabilità, gli "appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato". Tali fattispecie contrattuali non sono soggette agli obblighi di tracciabilità in quanto contenuti in un perimetro pubblico ben delimitato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, tali da rendere ex se tracciati i rapporti.

Quali contratti indicati dall'articolo 19, comma 1 del Codice dei contratti pubblici sono assoggettati alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari?
L'articolo 19 contempla una molteplicità di figure contrattuali eterogenee non tutte qualificabili come contratti d'appalto. Gli obblighi di tracciabilità presuppongono, però, un contratto d'appalto. Applicando tale criterio, devono ritenersi soggetti alle disposizioni sulla tracciabilità i contratti pubblici di cui all'articolo 19, comma 1 che sono appalti di servizi, quali i servizi finanziari menzionati alla lettera a), secondo periodo, ed i contratti di ricerca e sviluppo di cui alla lettera f).

Sono soggetti all'obbligo della tracciabilità i contratti di appalto affidati direttamente da un ente aggiudicatore o da un concessionario di lavori pubblici ad imprese collegate (ai sensi degli articoli 218 e 149 del Codice dei contratti)?
Si (vedi determinazione n. 10/2010).

È soggetto all'obbligo della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici?
No, è da ritenersi escluso da tale obbligo il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) se relativi alla copertura di costi per le attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege, anche perché tale trasferimento di fondi è comunque tracciato (vedi determinazione Avcp n. 10/2010, paragrafo 2).

Per i contratti stipulati dalle imprese pubbliche nell'ambito dei settori speciali individuati dalla direttiva 2004/17/CE e dal Codice dei contratti, parte terza, è previsto l'obbligo di adeguamento alla disciplina della tracciabilità?
Si; l'obbligo riguarda anche i flussi finanziari derivanti dai contratti stipulati dalle imprese pubbliche nell'ambito dei settori "speciali" individuati dalla direttiva 2004/17/CE e dal Codice dei contratti, parte III, mentre sono da ritenersi esclusi i contratti di diritto privato stipulati dalle imprese pubbliche al di fuori di tali attività (vedi determinazione Avcp n. 10/2010, paragrafo 2).

Sono soggetti alla tracciabilità i cottimi fiduciari?
Si, i cottimi fiduciari di cui all'articolo 125 del Codice dei contratti sono soggetti alla tracciabilità, in quanto il ricorso al cottimo fiduciario integra la fattispecie del contratto d'appalto con un operatore economico.

Gli obblighi di tracciabilità trovano applicazione nel caso di prestazioni di lavori, servizi e forniture in economia tramite amministrazione diretta ex articolo 125, comma 3, del Codice dei contratti?
No, in quanto il ricorso a tale istituto non rientra nella fattispecie del contratto d'appalto con un operatore economico (vedi determinazione n. 10/2010).

Gli obblighi di tracciabilità trovano applicazione nel caso di prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house)?
No, gli obblighi di tracciabilità non trovano applicazione in quanto non risultano integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto per difetto del requisito della terzietà. Nel caso in cui invece tali elementi dovessero sussistere, rimarrebbe l'obbligo di adeguamento alla normativa sulla tracciabilità (vedi determinazione n. 10/2010).
Resta ferma l'osservanza della normativa sulla tracciabilità per le società in house quando le stesse affidano appalti a terzi.

È soggetta a tracciabilità la procedura di selezione del socio privato di una società mista con contestuale affidamento del servizio al socio stesso (cd. socio operativo)?
Si, questa fattispecie è soggetta all'obbligo della tracciabilità e pertanto occorre richiedere il codice CIG all'Autorità.

Sono soggetti a tracciabilità i risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate?
No; tali movimenti finanziari, stante la loro natura di indennizzo a favore di soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale tra appaltante ed appaltatore, devono ritenersi non soggetti agli obblighi di tracciabilità.
Pertanto, secondo la determinazione Avcp n. 10/2010, tali indennizzi potranno essere corrisposti con qualsiasi mezzo di pagamento, senza indicazione del codice CIG e senza necessità di accensione di un conto corrente dedicato, fermi restando i limiti legali all'uso del contante e le disposizioni relative al CUP, ove applicabili.

Sono soggetti a tracciabilità gli indennizzi e i risarcimenti corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori?
Tali movimenti finanziari devono ritenersi non soggetti agli obblighi di tracciabilità, stante il difetto del requisito soggettivo richiesto dal comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010, dal momento che i soggetti espropriati non possono annoverarsi tra quelli facenti parte della "filiera delle imprese".
Pertanto, secondo la determinazione Avcp n. 10/2010, tali indennizzi potranno essere corrisposti con qualsiasi mezzo di pagamento, senza indicazione del codice CIG e senza necessità di accensione di un conto corrente dedicato, fermi restando i limiti legali all'uso del contante e le disposizioni relative al CUP, ove applicabili.

Sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità i flussi finanziari nell'ambito dei raggruppamenti temporanei di imprese?
Si, anche i pagamenti effettuati in favore della mandataria e i pagamenti che quest'ultima effettua verso le mandanti sono sottoposte alla tracciabilità.

Sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità i flussi finanziari nell'ambito dei consorzi ordinari di concorrenti (articolo 34, comma 1, lett. e del Codice dei contratti) e/o delle società tra imprese riunite a valle dell'aggiudicazione (articolo 96 del DPR n. 554/1999; articolo 93 DPR 5 ottobre 2010, n. 270)?
Si; la determinazione Avcp n. 10/2010 ritiene che siano sottoposti agli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010 ciascuno dei componenti del consorzio e/o della società tra imprese.

Sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità gli incarichi di collaborazione exarticolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165?
Gli incarichi di collaborazione previsti dall'art. 7 comma 6 del decreto n. 165/2001 non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità (vedi determinazione Avcp n. 10/2010, paragrafo n. 2.7).

Sono soggetti a tracciabilità i cessionari di credito?
Si; anche i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il codice CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati.

La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica anche alle fattispecie delle forniture, lavori o servizi complementari disciplinati, rispettivamente, dall'art. 57, comma 3, lettera b) e comma 5, lettere a1) e a2) del decreto legislativo n. 163/2006?
Si. Inoltre gli appalti complementari, attivati dopo l'entrata in vigore della legge, sono ascrivibili a nuovo contratto per cui è necessario richiedere un nuovo codice CIG.

Il codice CIG va richiesto anche per gli acquisti effettuati sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)?
Si; il codice CIG va inserito nel primo ordinativo di pagamento, come precisato nella determinazione n. 8/2010, paragrafo 5.

Il codice CIG va richiesto anche per i contratti stipulati in via d'urgenza?
Si. In questi casi il codice CIG va inserito nel primo ordinativo di pagamento, come precisato nella determinazione n. 8/2010, paragrafo 5.

Il codice CIG va richiesto anche per i contratti derivati dagli accordi quadro?
Si. Il codice CIG va richiesto qualora il soggetto che abbia stipulato l'accordo quadro sia diverso da quello che pone in essere il contratto a valle derivato. In questo caso va richiesto un codice "CIG derivato".
Diversamente, è sufficiente richiedere il codice CIG solo per l'accordo quadro.

Il codice CIG va richiesto anche per i contratti stipulati nell'ambito del sistema delle convenzioni Consip?
Si; ma la determina n. 8/2010, oltre all'obbligo di richiesta del codice CIG per la stipula della convenzione, precisa che le amministrazioni che vi aderiscono sono tenute a richiedere un distinto codice CIG per ogni specifico contratto stipulato a valle, che andrà poi indicato nei pagamenti a fini della tracciabilità.

Il codice CIG va richiesto anche per gli affidamenti conseguenti a concorsi di progettazione o di idee?
Si; il codice CIG va richiesto anche per i contratti di affidamento inerenti lo sviluppo dei progetti (preliminari, definitivi e esecutivi) che fanno seguito a concorsi di idee o di progettazione, affidabili ai vincitori di detti concorsi, come precisato nella determinazione n. 8/2010, paragrafo 3.

I codici CIG/CUP vanno indicati anche per i pagamenti destinati a stipendi per dirigenti e impiegati, manodopera per operai, spese generali, provvista di immobilizzazioni tecniche, consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche?
Per i suddetti pagamenti non occorre indicare i codici CIG/CUP (vedi determinazione Avcp n. 8/2010, paragrafo 6.1). Si deve provvedere a tali pagamenti attraverso un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, ad uno o più contratti pubblici.
Inoltre, in questi casi è sufficiente utilizzare strumenti di pagamento che consentano la tracciabilità delle operazioni, escluso il ricorso al contante per ogni tipo di operazione e per qualunque importo.

Quali soggetti rientrano nella nozione di "stazione appaltante"?
L'Avcp nella determinazione n. 8/2010 ha chiarito quali soggetti rientrano nella nozione di stazione appaltante, indicando come tali le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti individuati dall'articolo 32 del Codice dei contratti pubblici.
Le amministrazioni aggiudicatrici, a loro volta, sono individuate dal comma 25 dell'articolo 3 del predetto Codice, e sono: "le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti".

Quali soggetti rientrano tra i concessionari di finanziamenti pubblici (anche europei)?
La determinazione n. 8 del 2010 stabilisce che rientrano tra i concessionari di finanziamenti pubblici (anche europei), i soggetti anche privati destinatari di finanziamenti pubblici che stipulano appalti per la realizzazione dell'oggetto del finanziamento indipendentemente dall'importo.

Cosa si intende con l'espressione "filiera delle imprese" contenuta nel comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010?
L'articolo 6, comma 3, del decreto legge n. 187/2010 ha chiarito che l'espressione "filiera delle imprese" si intende riferita "ai subappalti come definiti dall'articolo 118 del Codice dei contratti pubblici) nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione,anche non esclusiva,del contratto".
In particolare, l'Avcp precisa che la nozione di "impresa" deve essere riferita alla categoria generale di "operatore economico" pertanto non assumono rilevanza né la forma giuridica(es. società pubblica o privata, imprenditori individuali o professionisti) né il tipo di attività svolta.

Cosa si intende con l'espressione "nuovo contratto"?
L'espressione nuovo contratto si intende riferita ai lavori o ai servizi complementari, ainuovi contratti originati dal fallimento dell'appaltatore, nonché a quelli aventi ad oggetto varianti in corso d'opera di valore superiore al quinto dell'importo complessivo dell'appalto.

In riferimento alle modalità di attuazione della tracciabilità di seguito le FAQ.

Che cosa è il codice CIG?
Il codice CIG (codice identificativo di gara), richiesto a cura del responsabile delprocedimento prima della procedura finalizzata alla realizzazione di lavori ovveroall'acquisizione di servizi e forniture(vedere comunicato del Presidente dell'Avcp del7settembre 2010),è il codice che identifica ilsingolo affidamento(lotto)nell'ambito delprogetto.

Che cosa è il codice CUP?
Il CUP (codice unico di progetto) è un'etichetta stabile che identifica e accompagna unprogetto d'investimento pubblico,sin dalla sua nascita, in tutte le fasi della sua vita.Corrisponde ad una sorta di "codice fiscale" del progetto e si presenta come una stringaalfanumerica di 15 caratteri.

Ai fini della tracciabilità,che funzione ha il codice CUP? Quandoe come varichiesto?
Come precisato dalla determinazione Avcp n. 10/2010, il codice CUP è necessario perassicurare la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, inriferimento ad ogni nuovo progetto di investimento pubblico.L'assegnazione del CUP avviene per via telematica, collegandosi al sito web del Tesoro: http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/login.jsp
Il sistema CUP è ingrado di rilasciare il codice anche per interventi relativi allagestionecorrente.

Quando è obbligatorio richiedere il codice CUP?
La richiesta del codice CUP è obbligatoria a prescindere dall'importo e dalla natura della spesa (corrente o in conto capitale), per un "Progetto di investimento pubblico" (articolo 11, legge n. 3/2003), ovvero quando si sia in presenza di un complesso di azioni e/o strumenti di sostegno, relativi ad un medesimo quadro economico di spesa, tra di loro collegati da quattro elementi imprescindibili:
  • la presenza di un decisore pubblico;
  • la previsione di un finanziamento, anche non prevalente, diretto o indiretto, tramite risorse pubbliche;
  • la presenza di un obiettivo di sviluppo economico e sociale comune alle azioni e/o agli strumenti di sostegno predetti;
  • la previsione di un termine entro il quale debba essere raggiunto l'obiettivo.

L'obbligo di richiesta del codice CUP si riferisce anche ad appalti di servizi e forniture di minimo importo?
No; si veda la risposta precedente.

Come si fa a richiedere il codice CIG?
Il responsabile del procedimento, accreditato, tramite il portale dell'Autorità all'indirizzo www.avcp.it, effettua la registrazione attraverso il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), disponibile nell'area "Servizi" del sito dell'Autorità. Il SIMOG attribuisce alla nuova procedura di gara il numero identificativo univoco denominato "Numero gara" e, a ciascun lotto, il codice identificativo CIG.

È stata stabilita una ulteriore soglia minima per la richiesta del codice CIG (ad es. il CIG deve richiedersi anche per importi minimi di poche centinaia di euro)?
No, non è stabilita alcuna soglia minima. Il codice CIG va richiesto, indipendentemente dall'importo e dalla procedura di scelta del contraente, purché si tratti di un contratto pubblico.
Si veda in merito la determinazione n. 8/2010, paragrafo 3, che esclude dall'obbligo del codice CIG l'acquisto per cassa di beni di facile consumo e le spese, non a fronte di contratti di appalto.

Nel caso di subappalti o subcontratti, con quali modalità viene effettuato l'adeguamento alla disciplina della tracciabilità finanziaria?
Nel caso di subappalti o subcontratti, l'adeguamento si pone in essere attraverso l'inserimento nel contratto di appalto della clausola della tracciabilità e con la comunicazione alla stazione appaltante da parte dell'appaltatore dei nominativi, rispettivamente, del subappaltatore (o dei subappaltatori), degli altri subcontraenti, nonché dell'importo del contratto e dell'oggetto del lavoro.

Sussiste l'obbligo di accensione di nuovi conti correnti o è possibile utilizzare conti correnti già in uso da dedicare (non esclusivamente) alle commesse pubbliche?
Non vi è l'obbligo di accensione di nuovi conti correnti. Possono essere utilizzati (cioè dedicati) anche conti correnti già esistenti. Tuttavia, è prevista la comunicazione alla stazione appaltante del conto corrente dedicato (il numero del conto e i dati identificativi dei soggetti che operano presso quel conto).
Nel caso di conto già esistente è necessario comunicare tali dati entro 7 giorni dall'utilizzo per le operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, mentre nel caso di accensione di un nuovo conto corrente, sarà necessaria la comunicazione entro 7 giorni dall'accensione (vedi paragrafo 7 della determinazione n. 8/2010).

Con quali modalità trovano applicazione gli obblighi di tracciabilità in riferimento ai pagamenti per fideiussioni stipulate dagli operatori economici per la commessa?
Come chiarito dalle determinazioni Avcp nn. 8 e 10 del 2010, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010, tali pagamenti possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico, purché idonei a garantire la piena tracciabilità.
Per tali pagamenti, inoltre, non deve essere indicato il codice CIG/CUP. Resta fermo, invece, l'onere di conservare idonea documentazione probatoria.

Il conto corrente dedicato può riguardare tutti gli appalti oppure si deve aprire un conto dedicato per ciascun appalto?
Il conto corrente può riguardare più appalti ovvero per un unico appalto si possono dedicare più conti correnti.

Il bonifico deve indicare il codice CUP relativo ad ogni cantiere presso cui il dipendente lavoratore abbia svolto le proprie prestazioni nel mese oppure è possibile interpretare diversamente la disposizione normativa?
I pagamenti a favore dei dipendenti saranno effettuati sul conto dedicato relativo ad una singola specifica commessa, anche se i dipendenti prestano la loro opera in relazione ad una pluralità di opere e prestazioni.

Vi è la possibilità di impiegare strumenti di pagamento diversi dal bonifico bancario o postale?
Si, purché sia garantita la piena tracciabilità dei flussi finanziari come assicurato dalle Ri.Ba. (ricevute bancarie elettroniche).

È consentito l'uso di assegni bancari e postali ai fini della tracciabilità?
È ammesso l'utilizzo di assegni bancari e postali solo al ricorrere delle condizioni elencate all'articolo 3 comma 2 della legge n. 136: a) per i soggetti ivi previsti che non siano in grado di accettare pagamenti a valere su un conto corrente (o conto di pagamento); b) il conto su cui vengono tratti i titoli sia un conto dedicato; c) i predetti titoli vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi vengano riportati i codici CIG/CUP).

È consentito l'uso del contante per le spese effettuate dai cassieri, utilizzando il fondo economale?
Deve ritenersi consentito da parte delle stazioni appaltanti l'utilizzo di contanti per le spese effettuate dai cassieri, nel rispetto della normativa vigente.
La determinazione Avcp n. 10/2010 precisa al riguardo che le spese ammissibili devono essere tipizzate dall'amministrazione mediante l'introduzione di un elenco dettagliato all'interno di un proprio regolamento di contabilità ed amministrazione.
Ovviamente, non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d'appalto.

Con quali modalità trovano applicazione gli obblighi di tracciabilità in relazione al raggruppamento temporaneo di imprese?
In caso di raggruppamento temporaneo di impresa ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010.
Infatti, il rapporto di mandato che si instaura fra i componenti del raggruppamento non determina di per sé un organizzazione o un'associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali (articolo 37, comma 17, Codice dei contratti).
Pertanto, la mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato.

Con quali modalità trovano applicazione gli obblighi di tracciabilità in relazione agli acquisti effettuati sulla base di accordi quadro, a cui le pubbliche amministrazioni possono aderire mediante l'emissione di ordinativi di fornitura?
E' necessario che il soggetto sottoscrittore dell'accordo quadro (centrale di committenza) chieda, tramite il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), disponibile nell'area Servizi del sito dell'Autorità all'indirizzo www.avcp.it(cfr. Comunicato del Presidente dell'Autorità del 7 settembre 2010), l'attribuzione di un codice CIG che contraddistingua l'accordo, anche se lo stesso è stato stipulato in data anteriore al 7 settembre 2010.
Ciò vale anche per il caso delle convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Tutti i contratti attuativi, posti in essere dalle amministrazioni in adesione all'accordo quadro, necessiteranno, poi, dell'emissione di un nuovo codice CIG ("CIG derivato") che identificherà lo specifico contratto e che sarà richiesto dalle singole amministrazioni le quali lo riporteranno nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa sulla tracciabilità.
Quanto detto vale solo nell'ipotesi in cui il sottoscrittore dell'accordo quadro sia soggetto diverso da quello che effettuerà, in un momento successivo, i singoli ordini/buoni di consegna, comunque denominati. Se, invece, i due soggetti coincidono - e, cioè, il soggetto che stipula l'accordo quadro e il soggetto che pone in essere i singoli ordinativi/buoni a valle - è sufficiente richiedere il codice CIG solo per l'accordo quadro e riportare tale CIG sul singolo ordine/buono di consegna (vedi determinazione n. 10/2010).

Con quali modalità trovano applicazione gli obblighi di tracciabilità nel caso di una gara divisa in più lotti?
In tal caso, il responsabile del procedimento deve provvedere ad effettuare la necessaria registrazione presso il SIMOG e, quest'ultimo, se ha attribuito, alla nuova procedura di gara, il numero identificativo univoco, denominato "Numero gara" e, a ciascun lotto, il codice identificativo denominato CIG, per semplificare gli oneri a carico degli operatori economici risultati aggiudicatori di svariati lotti, nei mandati di pagamento è sufficiente indicare il codice CIG di uno dei lotti per cui si sta procedendo al versamento della somma; ciò evita di dover riportare l'elenco completo di tutti i CIG dei lotti interessati.
Rimane tuttavia ferma la prescrizione per cui, nella stipulazione del contratto a valle della aggiudicazione della gara, occorre indicare puntualmente tutti i lotti che l'operatore economico si è aggiudicato ed i relativi CIG (vedi determinazione Avcp n. 10/2010).

Come possono essere versati i corrispettivi corrisposti dagli utenti (es. TARSU) ed incassati dai concessionari di servizio pubblico?
Possono essere versati con qualsiasi strumento di pagamento, ivi incluso il contante. Detti pagamenti devono, comunque, essere effettuati sul conto corrente dedicato, indicato dal concessionario al committente.

Le spese giornaliere di cui all'articolo 3, comma 3 della legge n. 136 si riferiscono alle spese degli operatori economici?
Si. Queste spese si riferiscono esclusivamente alle spese quotidiane sostenute dall'appaltatore o dagli operatori economici relativamente agli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 136.

Qual è il limite fissato per le spese quotidiane non soggette alla tracciabilità?
In sede di conversione del decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010 il limite per le spese quotidiane è stato elevato da 500 a 1.500 euro, ad opera della legge n. 217 del 17 dicembre 2010 (articolo 3, comma 3).
Per tali spese giornaliere possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. La costituzione del fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico o altro strumento tracciabile. Quindi la dote iniziale dovrà comunque essere costituita in modo tracciabile.

Restano salve le speciali disposizioni dettate in materia di contrasto alla criminalità organizzata, che prevedono controlli più stringenti rispetto alle misure di cui alla legge n. 136/2010?
Si. Resta ferma l'applicazione di tali disposizioni, come per i lavori relativi alla ricostruzione in Abruzzo e all'Expo 2015, ovvero attivate in via convenzionale attraverso i protocolli di legalità, come, ad esempio, il Protocollo relativo alla Variante di Cannitello.
Restano ferme, inoltre, le ulteriori disposizioni in tema di monitoraggio finanziario delle infrastrutture strategiche di cui all'articolo 176 del Codice dei contratti pubblici (vedi determinazione n. 8/2010, paragrafo 3).

È previsto un ulteriore obbligo informativo all'Avcp per le sanzioni previste dall'articolo 6 della legge n. 136/2010a tutela del sistema della tracciabilità finanziaria, o in caso di inefficacia del contratto per gravi violazioni?
Al momento la normativa non prevede alcun obbligo informativo nei confronti di Avcp.

Quale organismo irroga le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136/2010?
Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui all'articolo 6 sono applicate dal Prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

In riferimento alla tracciabilità dei contratti stipulati prima del 7 settembre 2010, di seguito le FAQ.

La legge n. 136/2010 obbliga a richiedere il codice CIG/CUP anche per appalti in corso per i quali il contratto sia stato stipulato prima del 7 settembre 2010?
Sì, è necessario chiedere il codice CIG/CUP anche per i contratti (e i subcontratti da essi derivanti) stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n. 136 (7 settembre 2010), se tali contratti siano sprovvisti di codici CIG/CUP, qualora, ovviamente, gli stessi producano ancora effetti alla scadenza del periodo transitorio.
Tale adempimento, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 della legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010, deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione (entro il 17 giugno 2011).

Se una gara è stata indetta prima della entrata in vigore della legge n. 136/2010, ma non è stata aggiudicata oppure non è ancora scaduto il termine per la presentazione delle offerte, deve essere richiesto il codice CIG?
Si. La normativa sulla tracciabilità finanziaria è di immediata applicazione per i contratti stipulati dopo la data del 7 settembre 2010, ancorché il contratto sia riferibile a bandi pubblicati prima del 7 settembre 2010, ovvero l'aggiudicazione sia stata decretata prima di questa data.

Si deve richiedere il codice CIG per un contratto d'appalto, con scadenza orginaria del termine di ultimazione prima del 7 settembre 2010, in seguito prorogato con previsione del nuovo termine di ultimazione oltre il 7 settembre?
Si, anche in questo caso il codice CIG va acquisito, se tali contratti siano sprovvisti di codici CIG/CUP, qualora, ovviamente, gli stessi producano ancora effetti alla scadenza del periodo transitorio.

A cura di Ilenia Cicirello


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