Dall'Inps le istruzioni per la riduzione contributiva dell'11,50% in edilizia
16/12/2011
Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 13
settembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15
novembre 2011, ha confermato per l'anno 2011 la riduzione
contributiva dell'11,50% prevista dall'art. 29, comma 2, del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.
In riferimento a questa riduzione, l'Inps ha recentemente diffuso la circolare n. 154 del 14 dicembre 2011 recante "Art. 29 del D.L. 23.6.1995, n. 244, convertito nella legge 8.8.1995, n. 341 e successive modificazioni. Riduzione contributiva nel settore dell'edilizia. Decreto ministeriale 13 settembre 2011 (GU n. 266 del 15-11-2011)" contenente le istruzioni operative per la determinazione della riduzione contributiva per il settore edile.
In particolare, il beneficio consiste nella riduzione dell'11,5% sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro che esercitano attività edile, individuati dai codici Istat 1991 dal 45.11 al 45.45.2, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e si applica per i soli operai regolarmente inscritti alla Cassa Edile e assunti con un orario di lavoro di 40 ore settimanali; non si applica, dunque, per gli operai occupati a tempo parziale. Riguardo al procedimento per determinare la riduzione, le aliquote contributive da considerare ai fini del calcolo sono quelle in vigore dall'1 gennaio 2011.
L'agevolazione compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2010 e non può essere calcolata sul contributo per il fondo pensioni lavoratori dipendenti, in quanto la riduzione deve essere calcolata al netto del contributo pari allo 0,30% previsto dall'art. 25, co. 4 della L. n. 845/78, versato dai datori di lavoro unitamente alla contribuzione a copertura della disoccupazione involontaria, nonché al netto delle misure compensative eventualmente spettanti all'impresa, ossia del contributo destinato al fondo di garanzia per il Tfr, pari allo 0,20%.
La riduzione non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, come ad esempio assunzione dalle liste di mobilità o contratti di inserimento o reinserimento.
L'Inps ha, altresì, ricordato che i datori di lavoro che possono accedere alla detrazione devono:
La legge n. 248/2006, affiancandosi a quanto previsto dall'art. 1, comma 1175 della legge n. 296/2006, prevede, dall'1 gennaio 2008, per i datori di lavoro che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, l'obbligo del rispetto del contratto collettivo e il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il DURC. Essendo tale dichiarazione vincolante ai fini della concessione alla riduzione contributiva, qualora venisse ravvisata la non veridicità dei contenuti della dichiarazioni, le somme fruite indebitamente saranno recuperate dall'Inps.
Per quanto concerne le modalità operative, il riconoscimento della riduzione contributiva viene effettuato dalla procedura di controllo del flusso Uniemens, sulla base dei codici statistico-contributivi e dei codici di autorizzazione attribuiti alla aziende. Per le operazioni di conguaglio, i datori di lavoro devono determinare l'ammontare complessivo della riduzione contributiva spettante per i periodi di paga pregressi, in ogni caso non anteriori a gennaio 2011, e lo esporranno sul flusso Uniemens in corrispondenza dell'elemento "SommaACredito" con "CausaleACredito" L207.
Infine, le operazioni di recupero devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della circolare.
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In riferimento a questa riduzione, l'Inps ha recentemente diffuso la circolare n. 154 del 14 dicembre 2011 recante "Art. 29 del D.L. 23.6.1995, n. 244, convertito nella legge 8.8.1995, n. 341 e successive modificazioni. Riduzione contributiva nel settore dell'edilizia. Decreto ministeriale 13 settembre 2011 (GU n. 266 del 15-11-2011)" contenente le istruzioni operative per la determinazione della riduzione contributiva per il settore edile.
In particolare, il beneficio consiste nella riduzione dell'11,5% sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro che esercitano attività edile, individuati dai codici Istat 1991 dal 45.11 al 45.45.2, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e si applica per i soli operai regolarmente inscritti alla Cassa Edile e assunti con un orario di lavoro di 40 ore settimanali; non si applica, dunque, per gli operai occupati a tempo parziale. Riguardo al procedimento per determinare la riduzione, le aliquote contributive da considerare ai fini del calcolo sono quelle in vigore dall'1 gennaio 2011.
L'agevolazione compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2010 e non può essere calcolata sul contributo per il fondo pensioni lavoratori dipendenti, in quanto la riduzione deve essere calcolata al netto del contributo pari allo 0,30% previsto dall'art. 25, co. 4 della L. n. 845/78, versato dai datori di lavoro unitamente alla contribuzione a copertura della disoccupazione involontaria, nonché al netto delle misure compensative eventualmente spettanti all'impresa, ossia del contributo destinato al fondo di garanzia per il Tfr, pari allo 0,20%.
La riduzione non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, come ad esempio assunzione dalle liste di mobilità o contratti di inserimento o reinserimento.
L'Inps ha, altresì, ricordato che i datori di lavoro che possono accedere alla detrazione devono:
- essere in possesso dei requisiti per il rilascio del DURC anche da parte della Casse Edili;
- non devono aver riportato condanne passate in giudicato per le violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell'agevolazione.
La legge n. 248/2006, affiancandosi a quanto previsto dall'art. 1, comma 1175 della legge n. 296/2006, prevede, dall'1 gennaio 2008, per i datori di lavoro che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, l'obbligo del rispetto del contratto collettivo e il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il DURC. Essendo tale dichiarazione vincolante ai fini della concessione alla riduzione contributiva, qualora venisse ravvisata la non veridicità dei contenuti della dichiarazioni, le somme fruite indebitamente saranno recuperate dall'Inps.
Per quanto concerne le modalità operative, il riconoscimento della riduzione contributiva viene effettuato dalla procedura di controllo del flusso Uniemens, sulla base dei codici statistico-contributivi e dei codici di autorizzazione attribuiti alla aziende. Per le operazioni di conguaglio, i datori di lavoro devono determinare l'ammontare complessivo della riduzione contributiva spettante per i periodi di paga pregressi, in ogni caso non anteriori a gennaio 2011, e lo esporranno sul flusso Uniemens in corrispondenza dell'elemento "SommaACredito" con "CausaleACredito" L207.
Infine, le operazioni di recupero devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della circolare.
A cura di Ilenia
Cicirello
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