Ddl Concorrenza, incarico e compenso in forma scritta e ultrattività nell'RC Professionale
17/02/2016
Comunicazione obbligatoria ai clienti sul grado di complessità dell’incarico, gli oneri ipotizzabili dal conferimento dello stesso alla sua conclusione, gli estremi della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, per iscritto o in forma digitale.
Lo prevede l'articolo 47 (Disposizioni sulle professioni regolamentate) della Legge annuale per il mercato e la concorrenza (c.d. Ddl Concorrenza) che, dopo la conclusione dell'iter alla Camera dei Deputati, ha ripreso l'esame presso la X Commissione del Senato (Industria, commercio, turismo) al fine di arrivare ad un testo definitivo entro la fine del mese di febbraio. Entrando nel dettaglio, l'art. 47 modifica l’art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate) del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) con il quale venivano definitivamente abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico e stabilito che il compenso per le prestazioni professionali debba essere pattuito per iscritto al momento del conferimento dell’incarico professionale, rendendo noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico e i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.
L'art. 47 del Ddl Concorrenza rafforza ulteriormente il concetto di preventivo in forma scritta, inserendo la parola "obbligatoriamente" e prevedendo sia la forma scritta che digitale. Durante l'esame in Commissione è stato, inoltre, presentato un emendamento che aggiunge il seguente comma all'art. 47: "Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti in ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni".
All'interno dello stesso articolo è stato proposto l'inserimento di un comma che prevede l'interpretazione del comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 affinché la possibilità di redigere e sottoscrivere gli atti catastali, sia urbani che rurali, sia estesa anche agli agrotecnici.
Viene previsto anche l'inserimento dell'art. 47-bis (Disposizioni contro l'esercizio abusivo della professione) che prevede la modifica dell'art. 348 del codice penale, che prevede la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro a chiunque eserciti abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e l'iscrizione all'Albo. Inserito anche l'art. 47-ter per la risoluzione del conflitto di interessi nelle professioni ordinistiche.
L'art. 13 del Ddl Concorrenza prevede l'ultrattività della copertura per responsabilità civile derivante da attività professionale, aggiungendo alla lettera e), comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 le seguenti parole: "In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al periodo precedente prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura". In altri termini, le polizze per assicurazione professionale, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, devono prevedere l’offerta di condizioni che non contemplano clausole che limitano la prestazione assicurativa ai sinistri denunciati nel periodo di validità del contratto. Le compagnie devono pertanto offrire prodotti che prevedano una copertura assicurativa per richieste di risarcimento presentate entro i dieci anni dalla scadenza della polizza, riferite a “errori” del professionista accaduti nel periodo di vigenza della stessa. Il riferimento è alle cosiddette clausole “claims made” (“a richiesta fatta”), sulla cui legittimità si è recentemente espressa la Corte di Cassazione. Tali clausole, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1917 c.c. (secondo il quale l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta in contratto), considerano che il sinistro si è verificato non nel momento in cui il fatto illecito si è consumato (regime c.d. loss occurrence), ma quando il danneggiato presenta richiesta di risarcimento. In sostanza l’alea sottostante al contratto non riguarda il verificarsi del fatto illecito (l’errore colpevole che da luogo alla responsabilità civile e che può essersi verificato in un momento precedente al tempo dell’assicurazione), bensì l’evento della richiesta del risarcimento.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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