Ddl Semplificazioni: Il testo con novità su Durc, offerte anomale, accordo bonario, responsabilità solidale e garanzia globale
14/06/2013
Il Consiglio dei Ministri ha diffuso il testo della bozza
del Ddl Semplificazioni 2013 che dovrebbe essere approvato
entro la fine del mese di Giugno.
Il provvedimento interviene, tra l'altro, con semplificazioni per i cittadini, con semplificazione di adempimenti formali in materia di sicurezza sul lavoro, con misure in materia di lavoro e previdenza, con misure in materia di beni culturali, con misure in materia di infrastrutture, edilizia e appalti, con misure in materia di privacy, con misure in materia di ambiente.
Entrando nel dettaglio, il provvedimento, dopo alcuni mesi di apparente calma, apporta modifiche abbastanza significative alla materia degli appalti pubblici con nuove integrazioni al Codice dei contratti ed al regolamento di attuazione.
In verità ci saremmo aspettati un intervento del Governo sull'articolo 263 del regolamento di attuazione del Codice dei contratti come richiesto dai Consigli nazionali delle professioni tecniche alfine di evitare che per il 97,3% dei professionisti è impossibile partecipare alle gare (leggi news) ma non incontriamo nel ddl traccia di tale modifica.
In particolare il ddl interviene sul Durc (Art. 16), sulle offerte anomale (Art. 41), sull'esclusione offerte anomale basse (Art. 42), sull'accordo bonario (Art. 43), sull'abrogazione della responsabilità solidale fiscale (Art. 54), sul differimento operatività garanzia globale di esecuzione (Art. 85).
Durc (art. 16 - Semplificazioni in materia di Durc) - La nuova norma introduce semplificazioni in materia di Durc. Si prevede, inoltre, il periodo di validità del DURC di 180 giorni e si limita la sua richiesta solo ai momenti fondamentali del contratto (selezione del contraente e pagamento delle prestazioni) operando un'aggregazione di fasi da 5 a 2. In tal modo il DURC non dovrebbe più essere richiesto in presenza di un documento precedente ancora in corso di validità.
Viene previsto, poi, che le stazioni appaltanti acquisiscano esclusivamente attraverso strumenti informatici il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (attualmente, il testo in vigore dell'art. 6, comma 3, del DPR n. 207 del 2010 prevede che il DURC venga acquisito anche attraverso strumenti informatici).
Offerte Anomale (art. 41 - Proroga dell'esclusione automatica delle offerte anomale) - A seguito delle modifiche apportate al Codice degli appalti dal c.d. terzo decreto correttivo, l'esercizio della facoltà per le amministrazioni di ricorrere all'esclusione automatica delle offerte anomale è stata limitata agli appalti di importo pari o inferiore ad l milione di euro (art. 122, co. 9). L'introduzione generalizzata della valutazione dell'anomalia anche per appalti di importo contenuto, tuttavia, è risultata di difficile applicazione concreta, considerato che le amministrazioni, soprattutto se di piccole dimensioni, possono non essere sufficientemente strutturate per l'espletamento di tale valutazione. A questo proposito, quindi, il D.L. n. 70/2011, convertito nella legge n. 106/2011, ha introdotto una nonna transitoria che consente alle amministrazioni di utilizzare l'esclusione automatica fino al31 dicembre 2013, per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria.
La fase di crisi economica che da anni sta attraversando il Paese rende indispensabile il permanere di misure di semplificazione ed accelerazione delle procedure di affidamento dei lavori pubblici con la previsione che le stazioni appaltanti possano ricorrere fino al31 dicembre 2015 all'esclusione automatica per gli appalti di rilevanza nazionale.
Accordo bonario (art. 42 - Accordo bonario) - L'eliminazione dell'istituto dell'accordo bonario nei contratti di affidamento a contraente generale disposta con il D.L. n. 70 del 2011 potrebbe determinare un significativo incremento del contenzioso arbitrale e ordinario anche in corso d'opera, con conseguenti maggiori oneri di finanza pubblica anche per le difese giudiziarie e le consulenze tecniche, nonché un incremento della litigiosità in fase esecutiva, con effetti negativi sui tempi di completamento dei lavori. Con l'intervento al comma l dell'art. 240 si ripristina, pertanto, la possibilità di ricorso ad accordo bonario anche per i contratti di cui alla parte II Capo IV Tito-lo III. Con il l'introduzione del comma 12-bis si introduce la facoltà per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici territoriali di ricorrere all'AVCP per la formulazione del parere sull'accordo bonario. Con l'inserimento del comma 23 si attribuisce, altresì all'AVCP il compito di definire le linee guida, come base orientativa generale nell'utilizzo dell'istituto e nella formulazione dell'accordo.
Abrogazione della responsabilità solidale (art. 54 - Abrogazione della responsabilità solidale fiscale negli appalti) - La proposta mira ad abrogare la disposizione che prevede la responsabilità solidale dell'appaltatore per il versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto di subappalto.
Garanzia globale di esecuzione (art. 85 - Differimento operatività garanzia globale di esecuzione) - Il termine previsto dall'articolo 357, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 relativo alla Garanzia globale di esecuzione, già prorogato, è ulteriormente differito al 30 giugno 2014.
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Il provvedimento interviene, tra l'altro, con semplificazioni per i cittadini, con semplificazione di adempimenti formali in materia di sicurezza sul lavoro, con misure in materia di lavoro e previdenza, con misure in materia di beni culturali, con misure in materia di infrastrutture, edilizia e appalti, con misure in materia di privacy, con misure in materia di ambiente.
Entrando nel dettaglio, il provvedimento, dopo alcuni mesi di apparente calma, apporta modifiche abbastanza significative alla materia degli appalti pubblici con nuove integrazioni al Codice dei contratti ed al regolamento di attuazione.
In verità ci saremmo aspettati un intervento del Governo sull'articolo 263 del regolamento di attuazione del Codice dei contratti come richiesto dai Consigli nazionali delle professioni tecniche alfine di evitare che per il 97,3% dei professionisti è impossibile partecipare alle gare (leggi news) ma non incontriamo nel ddl traccia di tale modifica.
In particolare il ddl interviene sul Durc (Art. 16), sulle offerte anomale (Art. 41), sull'esclusione offerte anomale basse (Art. 42), sull'accordo bonario (Art. 43), sull'abrogazione della responsabilità solidale fiscale (Art. 54), sul differimento operatività garanzia globale di esecuzione (Art. 85).
Durc (art. 16 - Semplificazioni in materia di Durc) - La nuova norma introduce semplificazioni in materia di Durc. Si prevede, inoltre, il periodo di validità del DURC di 180 giorni e si limita la sua richiesta solo ai momenti fondamentali del contratto (selezione del contraente e pagamento delle prestazioni) operando un'aggregazione di fasi da 5 a 2. In tal modo il DURC non dovrebbe più essere richiesto in presenza di un documento precedente ancora in corso di validità.
Viene previsto, poi, che le stazioni appaltanti acquisiscano esclusivamente attraverso strumenti informatici il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (attualmente, il testo in vigore dell'art. 6, comma 3, del DPR n. 207 del 2010 prevede che il DURC venga acquisito anche attraverso strumenti informatici).
Offerte Anomale (art. 41 - Proroga dell'esclusione automatica delle offerte anomale) - A seguito delle modifiche apportate al Codice degli appalti dal c.d. terzo decreto correttivo, l'esercizio della facoltà per le amministrazioni di ricorrere all'esclusione automatica delle offerte anomale è stata limitata agli appalti di importo pari o inferiore ad l milione di euro (art. 122, co. 9). L'introduzione generalizzata della valutazione dell'anomalia anche per appalti di importo contenuto, tuttavia, è risultata di difficile applicazione concreta, considerato che le amministrazioni, soprattutto se di piccole dimensioni, possono non essere sufficientemente strutturate per l'espletamento di tale valutazione. A questo proposito, quindi, il D.L. n. 70/2011, convertito nella legge n. 106/2011, ha introdotto una nonna transitoria che consente alle amministrazioni di utilizzare l'esclusione automatica fino al31 dicembre 2013, per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria.
La fase di crisi economica che da anni sta attraversando il Paese rende indispensabile il permanere di misure di semplificazione ed accelerazione delle procedure di affidamento dei lavori pubblici con la previsione che le stazioni appaltanti possano ricorrere fino al31 dicembre 2015 all'esclusione automatica per gli appalti di rilevanza nazionale.
Accordo bonario (art. 42 - Accordo bonario) - L'eliminazione dell'istituto dell'accordo bonario nei contratti di affidamento a contraente generale disposta con il D.L. n. 70 del 2011 potrebbe determinare un significativo incremento del contenzioso arbitrale e ordinario anche in corso d'opera, con conseguenti maggiori oneri di finanza pubblica anche per le difese giudiziarie e le consulenze tecniche, nonché un incremento della litigiosità in fase esecutiva, con effetti negativi sui tempi di completamento dei lavori. Con l'intervento al comma l dell'art. 240 si ripristina, pertanto, la possibilità di ricorso ad accordo bonario anche per i contratti di cui alla parte II Capo IV Tito-lo III. Con il l'introduzione del comma 12-bis si introduce la facoltà per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici territoriali di ricorrere all'AVCP per la formulazione del parere sull'accordo bonario. Con l'inserimento del comma 23 si attribuisce, altresì all'AVCP il compito di definire le linee guida, come base orientativa generale nell'utilizzo dell'istituto e nella formulazione dell'accordo.
Abrogazione della responsabilità solidale (art. 54 - Abrogazione della responsabilità solidale fiscale negli appalti) - La proposta mira ad abrogare la disposizione che prevede la responsabilità solidale dell'appaltatore per il versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto di subappalto.
Garanzia globale di esecuzione (art. 85 - Differimento operatività garanzia globale di esecuzione) - Il termine previsto dall'articolo 357, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 relativo alla Garanzia globale di esecuzione, già prorogato, è ulteriormente differito al 30 giugno 2014.
A cura di arch. Paolo
Oreto
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