Debiti Pubblica Amministrazione: Nuova soglia risoluzione contratto e Durc retrodatato
15/05/2013
Stamattina la Camera dei Deputati ha continuato l'esame del
disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2013,
n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti
scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio
finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di
versamento di tributi degli enti locali.
Tra le novità introdotte nel testo della legge di conversione segnaliamo le semplificazioni per le imprese su interruzione dei lavori in caso di mancato pagamento e sulla possibilità di ottenere il Durc.
Semplificazione su interruzione dei lavori - Con la proposta di inserimento, nel decreto-legge dell'articolo 6-bis rubricato "Sospensione dei lavori per mancato pagamento del corrispettivo" viene aggiunto all'articolo 253 del Codice dei contratti il comma 23-bis con il quale viene stabilito che per un periodo transitorio fissato al 31 dicembre 2015, la facoltà dell'esecutore, prevista all'articolo 133, comma 1 del Codice dei contratti, di agire (ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile) con la risoluzione del contratto può essere esercitata quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15 per cento dell'importo netto contrattuale mentre attualmente tale percentuale è fissata nel quarto dell'importo contrattuale e, quindi, nel 25%.
Maggiore facilità, quindi, di risolvere i contratti per le imprese che non vengono pagate. Sino al 31 dicembre 2015 le amministrazioni che non pagano non potranno più continuare a vincolare contrattualmente le imprese e queste ultime, quando l'ammontare delle rate di acconto non pagate raggiunga il 15% dell'importo contrattuale, potranno agire per la risoluzione del contratto (o attraverso le procedure giudiziali previste dal codice civile o promuovendo un giudizio arbitrale).
Semplificazioni sulla possibilità di ottenere il Durc - Nei giorni scorsi è stato approvato un emendamento che consente di retrodatare il Durc (Documento unico di regolarità contributiva) nell'ambito della compensazione dei crediti che le imprese vantano nei confronti della pubblica amministrazione.
Con l'emendamento viene aggiunto nell'articolo 6 del decreto-legge il comma 11-ter, il quale stabilisce che "Ai fini dei pagamenti di cui al presente Capo, l'accertamento della regolarità contributiva è effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o di richiesta equivalente di pagamento. Qualora tale accertamento evidenzi una inadempienza contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.?207".
In base al nuovo comma 11-ter il Durc potrà essere rilasciato non più al momento della compensazione effettiva ma alla data di emissione della fattura.
In allegato un raffronto tra il testo del decreto-legge n. 35/2013 così come pubblicato sulla Gazzetta ufficiale ed i testo del decreto-legge comprendente le modifiche apportate dalla Commissione Bilancio della Camera dei deputati.
© Riproduzione riservata
Tra le novità introdotte nel testo della legge di conversione segnaliamo le semplificazioni per le imprese su interruzione dei lavori in caso di mancato pagamento e sulla possibilità di ottenere il Durc.
Semplificazione su interruzione dei lavori - Con la proposta di inserimento, nel decreto-legge dell'articolo 6-bis rubricato "Sospensione dei lavori per mancato pagamento del corrispettivo" viene aggiunto all'articolo 253 del Codice dei contratti il comma 23-bis con il quale viene stabilito che per un periodo transitorio fissato al 31 dicembre 2015, la facoltà dell'esecutore, prevista all'articolo 133, comma 1 del Codice dei contratti, di agire (ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile) con la risoluzione del contratto può essere esercitata quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15 per cento dell'importo netto contrattuale mentre attualmente tale percentuale è fissata nel quarto dell'importo contrattuale e, quindi, nel 25%.
Maggiore facilità, quindi, di risolvere i contratti per le imprese che non vengono pagate. Sino al 31 dicembre 2015 le amministrazioni che non pagano non potranno più continuare a vincolare contrattualmente le imprese e queste ultime, quando l'ammontare delle rate di acconto non pagate raggiunga il 15% dell'importo contrattuale, potranno agire per la risoluzione del contratto (o attraverso le procedure giudiziali previste dal codice civile o promuovendo un giudizio arbitrale).
Semplificazioni sulla possibilità di ottenere il Durc - Nei giorni scorsi è stato approvato un emendamento che consente di retrodatare il Durc (Documento unico di regolarità contributiva) nell'ambito della compensazione dei crediti che le imprese vantano nei confronti della pubblica amministrazione.
Con l'emendamento viene aggiunto nell'articolo 6 del decreto-legge il comma 11-ter, il quale stabilisce che "Ai fini dei pagamenti di cui al presente Capo, l'accertamento della regolarità contributiva è effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o di richiesta equivalente di pagamento. Qualora tale accertamento evidenzi una inadempienza contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.?207".
In base al nuovo comma 11-ter il Durc potrà essere rilasciato non più al momento della compensazione effettiva ma alla data di emissione della fattura.
In allegato un raffronto tra il testo del decreto-legge n. 35/2013 così come pubblicato sulla Gazzetta ufficiale ed i testo del decreto-legge comprendente le modifiche apportate dalla Commissione Bilancio della Camera dei deputati.
A cura di arch. Paolo
Oreto
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