Decreti Ristori e Ristori bis: Pubblicata la Guida ed il Provvedimento per chi non aveva presentato l’istanza per il “Decreto Rilancio”
di Redazione tecnica - 23/11/2020
Pubblicato il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 20 novembre 2020, prot. 358844 recante “Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e all’articolo 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149”.
Al via le domande per i contributi a fondo perduto dei Decreti “Ristori” e “Ristori Bis”
Dal 20 novembre e fino al 15 gennaio 2021, è possibile inviare le domande di accesso ai contributi a fondo perduto previsti dai decreti “Ristori” e “Ristori bis” per i contribuenti che non avevano presentato l’istanza al precedente contributo previsto dal decreto “Rilancio”. Per chi aveva già presentato la domanda la scorsa primavera, infatti, l’accredito delle somme sul conto corrente avviene in maniera automatica.
Provvedimento, domanda, istruzioni e specifiche tecniche
Al provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia Ernesto Maria Ruffini sono allegati il modello “Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto decreti ristori e ristori bis”, le istruzioni e le specifiche tecniche.
Come presentare l’istanza
La domanda di accesso ai contributi va presentata via web mediante il portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate oppure attraverso l’utilizzo di un software di compilazione e un successivo invio attraverso l’applicativo “Desktop telematico”. L’autenticazione potrà avvenire con le credenziali Fiscoonline o Entratel dell’Agenzia, tramite Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, oppure mediante la Carta nazionale dei Servizi (Cns). Nell’istanza devono essere indicati i codici fiscali del richiedente, dell’eventuale rappresentante o intermediario, le informazioni sulla sussistenza dei requisiti e l’Iban del conto corrente su cui ricedere l’accredito.
Guida dedicata ai conributi a fondo perduto
Pubblicata, anche la Guida dell'Agenzia delle Entrate dedicata “I contributi a fondo perduto per i settori economici con nuove restrizioni”, un utile strumento informativo per illustrare agli operatori economici le modalità di erogazione e ogni aspetto relativo ai benefici previsti dai due decreti.
I destinatari del contributo del Decreto Ristori-bis
Il contributo previsto dal Decreto Ristori-bis, invece, è destinato esclusivamente ai titolari di partita iva che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità (le cosiddette regioni “rosse”). Gli altri requisiti sono analoghi a quelli del contributo del Decreto Ristori: esercitare come attività prevalente una di quelle rientranti nei codici Ateco elencati nella tabella contenuta questa volta nell’allegato 2 del Decreto Ristori bis; se titolari di una partita Iva aperta prima del 1° gennaio 2019, avere avuto l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Infine, sempre come per il contributo precedente, la partita Iva del richiedente deve essere stata attivata in data antecedente al 25 ottobre 2020 e non deve essere cessata al momento della presentazione della domanda.
A chi spetta il contributo e come si calcola
Entrambi i contributi si rivolgono ai titolari di una partita
Iva attivata in data antecedente al 25 ottobre 2020 e non cessata
al momento della presentazione della domanda. In particolare, gli
ulteriori requisiti per richiedere il contributo a fondo perduto
del decreto “Ristori” sono due: esercitare come attività prevalente
una di quelle rientranti nei codici Ateco elencati nella tabella
dell’allegato 1 del decreto e avere avuto l’ammontare del fatturato
e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi
dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile
2019. Quest’ultimo requisito non è invece necessario se la partita
Iva era stata attivata a partire dal 1° gennaio 2019.
Il contributo previsto dal decreto “Ristori-bis”, invece,
è destinato esclusivamente ai titolari di partita iva che hanno il
domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree caratterizzate da
uno scenario di massima gravità (le zone “rosse”). Gli altri
requisiti sono analoghi a quelli del contributo del decreto
“Ristori”: esercitare come attività prevalente una di quelle
rientranti nei codici Ateco elencati nella tabella contenuta questa
volta nell’allegato 2 del decreto “Ristori-bis”; se
titolari di una partita Iva aperta prima del 1° gennaio 2019, avere
avuto l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di
aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e
dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Infine, sempre come per
il contributo precedente, la partita Iva del richiedente deve
essere stata attivata in data antecedente al 25 ottobre 2020 e non
deve essere cessata al momento della presentazione della
domanda.
La base di calcolo del contributo è determinata applicando una
percentuale alla differenza tra fatturato corrispettivi del mese di
aprile 2020 e quelli di aprile 2019.
Le percentuali, riferibili al periodo d’imposta precedente a quello
di entrata in vigore del Dl n. 34/2020, sono:
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi da 400mila euro fino a 1 milione di euro
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro
In ogni caso le somme non potranno superare i 150mila euro per
ciascun beneficiario.
Viene garantito comunque un contributo minimo per un importo non
inferiore a quello determinato applicando la suddetta percentuale a
mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti
diversi dalle persone fisiche.
I dati da inviare con l’apposito modello
L’istanza dovrà indicare:
- il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo, quello del legale rappresentante nel caso di persona giuridica, minore o interdetto, quello del de cuius se il richiedente è l’erede
- se i compensi del 2019 sono inferiori o uguali o superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro o se sono superiori a 1 milione di euro
- se il soggetto richiedente ha attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019
- il fatturato e i corrispettivi di aprile 2019 e di aprile 2020 (nelle istruzioni, le modalità di calcolo)
- l’iban del richiedente
- il codice fiscale dell’eventuale incaricato alla trasmissione telematica e la dichiarazione sostitutiva, in caso di conferimento di una specifica delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’istanza
- data e firma.
Modalità e termini di invio dell’istanza
La domanda di accesso ai contributi va presentata, direttamente
dal richiedente o tramite un intermediario, via web
mediante il portale “Fatture e corrispettivi” del sito
internet dell’Agenzia oppure attraverso l’utilizzo di un
software di compilazione e un successivo invio attraverso
l’applicativo “Desktop telematico”. L’autenticazione potrà
avvenire con le credenziali Fiscoonline o
Entratel dell’Agenzia, tramite Spid, il Sistema pubblico
di identità digitale, oppure mediante la Carta nazionale dei
Servizi (Cns).
La finestra per l’invio va dal 20 novembre 2020 al 15 gennaio
2021.
In caso di errore, entro tale periodo si può inoltrare una seconda
istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa.
L’ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente
inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di
pagamento del contributo. È possibile, inoltre, presentare una
rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come
rinuncia totale al contributo.
Dopo l’invio il sistema rilascia una prima ricevuta che ne attesta
la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, o lo
scarto a seguito dei controlli formali dei dati.
Successivamente è rilasciata una seconda ricevuta che attesta
l’accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento o lo scarto con
indicazione dei motivi.
Nel caso in cui l’istanza sia stata accolta ai fini del pagamento
non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita
la presentazione di una rinuncia.
Per vedere le ricevute basta andare nella propria area riservata
del sito dell’Agenzia (“la mia scrivania”) e nella sezione
“Consultazione degli invii effettuati” dell’applicazione
web predisposta per l’invio (portale “Fatture e
Corrispettivi”).
Erogazione del contributo
L’Agenzia delle entrate eroga il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza e sui dati presenti in anagrafe tributaria alla data del 25 ottobre 2020, mediante accreditamento diretto sul conto intestato al soggetto beneficiario.
Attività di controllo
Prima di erogare il contributo, l’Agenzia effettua dei controlli per verificare l’esattezza dei dati ricevuti e le informazioni presenti in Anagrafe tributaria. Tra i controlli vi è anche quello della verifica, effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa Spa, che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice iban, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente. Tali controlli possono comportare lo scarto dell’istanza. Se poi da controlli effettuati successivamente all’erogazione del contributo emerge che le somme non erano spettanti, l’Agenzia delle entrate procederà all’attività di recupero oltre che all’irrogazione delle relative sanzioni.
Una nuova area tematica per tutti i ristori
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stata creata una nuova area tematica, raggiungibile direttamente dalla Home page, che raggruppa le informazioni su tutti i contributi a fondo perduto finora istituiti. Al suo interno è possibile trovare informazioni sulla procedura di richiesta del contributo, sul calcolo delle somme spettanti, su cosa fare in caso di errori e sulle deleghe degli intermediari, oltre al riepilogo dei riferimenti normativi e dei provvedimenti emanati dall’Agenzia.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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