Decreti terremoto: Elenco professionisti, comitato tecnico scientifico e microzonazione sismica

07/03/2017

A distanza di 6 mesi dall’evento sismico del 24 agosto 2016, dopo il quale si sono avuti oltre 50.000 eventi di cui 5 oltre Magnitudo 5.5 e 71 sopra Magnitudo 4, ancora poco è stato fatto in termini di …… ritorno alla normalità (Post-emergenza? Ripristino?)! Il “Fatto quotidiano” di alcuni giorni fa riportava in prima pagina questa dichiarazione del Commissario Straordinario per la Ricostruzione Vasco Errani: “La ricostruzione non esiste proprio”. Ed ancora: “Non si è fatto nulla su casette, macerie e viabilità”.

Le Ordinanze del Commissario Straordinario Vasco Errani (finora 15 – rispetto alle 200 circa emanate sempre da Errani a seguito del terremoto dell’Emilia Romagna del 2012) ancora lascia aperte diverse questioni importanti, tra le quali, e non secondaria, soprattutto quella riguardante i professionisti che dovrebbero essere coinvolti a vario titolo nella ricostruzione.

Inoltre, la recente emanazione delle Linee Guida per la Classificazione del rischio sismico delle costruzioni (D.M. 28.02.2017, n. 58) pone nuovamente l’accento sulla mancanza di adeguata attenzione a ciò che costituisce la base della prevenzione: la conoscenza geologica s.l. del territorio e la risposta dello stesso alle calamità naturali.

Il Ministro Delrio, presentando il Decreto, ha affermato: “Una novità assoluta che rientra in Casa Italia per la prevenzione sismica e la cura del territorio”. Ma la cura del territorio parte proprio dalla conoscenza del territorio e chi meglio di un geologo conosce e studia il territorio ai fini delle sue caratteristiche fisiche e morfoevolutive? Chi meglio del geologo è in grado di ipotizzare sulla base dello studio del passato, le propensioni future? Chi meglio del geologo potrà programmare adeguati interventi di prevenzione e/o di mitigazione alle calamità naturali? Eppure nel Decreto Delrio non si parla mai di geologia.

Punto 1: Incarichi

L’Ordinanza n.12 ha introdotto un limite al numero di incarichi nonché un limite all’importo complessivo dei lavori che i tecnici possono acquisire - anche se poi si prevede lo sforamento di questo tetto - ma soprattutto consente la possibilità di derogare anche agli ulteriori livelli massimi. Tale misura è stata condivisa e definita da un protocollo sottoscritto con la Rete delle Professioni Tecniche ed è parte integrante dell’Ordinanza stessa (All.A dell’Ordinanza n.12). Di seguito il link al comunicato stampa della RPT e quello del CNG: entrambi osannano l’ottimo risultato conquistato.

Osservazioni e proposte migliorative sono state fatte ma non tutte sono state recepite. In sintonia con l’ORG Marche che ha inoltrato al CNG ed alla RPT alcune interessanti proposte, si potrebbe pensare di:

  1. Applicare il “Decreto Parametri” attualmente vigente (D.M. 17 giugno 2016) per la definizione dei corrispettivi professionali al fine di garantire la giusta compensazione delle singole attività prestazionali svolte nell’ambito della progettazione degli interventi di ricostruzione, concordandolo con gli Ordini Professionali (stabilendo magari una percentuale fissa di ribasso da applicare ai compensi). Necessità ribadita, tra l’altro, dall’ANAC che ritiene obbligatorio il riferimento al Decreto Parametri nell’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.
  2. Individuare e circostanziare un corretto sistema di valutazione del contributo per le indagini, sia geofisiche che strumentali, che coinvolga gli Uffici territoriali per la Ricostruzione e prevedere deroghe per far fronte a specifiche problematiche progettuali non riconducibili strettamente ad uno standard predefinito (edifici collocati in aree in frana, cedimenti delle fondazioni, fenomeni di liquefazione, ecc). Ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 14 gennaio 2008), le indagini da svolgere dovrebbero essere in quantità e qualità proporzionali alla soluzione dello specifico problema e non ridotte ad una mera percentualizzazione dell'importo dei lavori, così come invece previsto dal comma 6, art. 7 dell’All. A (Ordinanza n. 12)
  3. Togliere il tetto degli incarichi per le prestazioni specialistiche. L’attività svolta dal geologo non può e non deve essere equiparata, per tempistiche e prestazioni, a quella di un ingegnere/architetto; non a caso infatti la relativa parcella è pari a circa 1/10 di quella del progettista. In generale, fermo restando la necessità di passare attraverso una adeguata rotazione degli incarichi e ad una omogenea distribuzione degli stessi, l’introduzione di un tetto per gli incarichi viola i principi della libera economia di mercato che ispira ed è a fondamento del sistema giuridico nazionale ed europeo. Sulla base di tale principio dovrebbe essere riservato un trattamento dignitoso dell’attività professionale del geologo equiparato alle altre attività economico-sociali.

Punto 2: Elenco speciale professionisti

All'art. 5 dell'Allegato A dell’Ordinanza n.12 del 9 gennaio 2017 vengono definiti i criteri ed i requisiti per l’iscrizione dei professionisti nell'elenco speciale per la progettazione degli interventi di ricostruzione post-terremoto, di cui al DL 189/2016, art. 34, comma 1, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229..

L’iscrizione è lunga e difficoltosa ed oltretutto il sistema si blocca al raggiungimento del numero massimo di iscrizioni previste per l’invio giornaliero, rimandando al giorno successivo. Inoltre una volta effettuata l’iscrizione, selezionando la categoria professionale e la tipologia di incarico si può ravvisare, in alcuni casi, una palese violazione al principio dell’affidamento esclusivo e diretto al geologo professionista per la redazione della relazione geologica; infatti nell’elenco tale elaborato viene inopportunamente proposto anche da altre figure professionali in palese disaccordo con l’art. 91 del D.Lgs. n. 163/2006 (divieto di subappalto della relazione geologica), la cui previsione normativa viene pedissequamente ripresa nel nuovo Codice degli Appalti (D. Lgs. N. 50/2016) all’art. 31. E’ inoltre da ricordare che già il DPR 328/2001 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei relativi ordinamenti) discrimina le attività professionali sulla base dell’Albo professionale di appartenenza.

Ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012 , n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148), il possesso dei requisiti di formazione continua è obbligo per l’iscrizione all’elenco speciale dei professionisti. Ma chi verifica il possesso dei requisiti? Sarebbe auspicabile ed opportuno demandare agli Ordini Territoriali competenti tali verifiche.

Punto 3: Comitato Tecnico Scientifico (CTS)

Nell’Ordinanza di costituzione del CTS (Ordinanza del Commissario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 n.11 del 9 gennaio 2017) non compare mai la parola geologia, come se lo studio dei terremoti e il progetto di ricostruzione fosse solo correlabile alle problematiche ingegneristiche e/o architettoniche. Un anticipo in tal senso è stata l’intervista rilasciata dall’arch. Renzo Piano del 02.10.2016. Cosa importa delle problematiche legate alla pericolosità geologica intrinseca del territorio, dei cosiddetti effetti di sito, della forte correlazione substrato/edificato e della sua naturale evoluzione. La geologia non deve essere relegata ad un mero ruolo passivo nella pianificazione territoriale in quanto la risposta di un territorio agli eventi naturali deriva proprio dalla conoscenza geologica dello stesso, della sua evoluzione e delle sue trasformazioni.

Proprio in funzione della ricostruzione, del rapporto sottosuolo/edificato, della necessità di “ragionare” sul “com’era dov’era” (slogan lanciato da tutta la classe politica e non solo) forse sarebbe stato più logico costituire un CTS con esperti dei vari settori di competenza della pianificazione della ricostruzione post-terremoto, in un approccio multidisciplinare completo dove geologi, geotecnici, geofisici, idrogeologi, architetti, ingegneri, fino a ricomprendere anche giuristi, economisti, sociologi e psicologi possano lavorare e collaborare in sinergia ed in modo complementare. Lo conferma l’interrogazione parlamentare presentata alla Camera dei Deputati dal gruppo SEL della Camera.

Punto 4 – Microzonazione sismica di III livello

Il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017” pubblicato in GU Serie Generale n.33 del 9-2-2017 ed entrato in vigore il 10/02/2017, all’articolo 1 promuove l’immediata effettuazione degli studi di MZS di III livello definendo le relative modalità e procedure di attuazione nel rispetto di alcuni criteri molto importanti.

Tutto quanto sopra pone il problema della distribuzione degli incarichi: questi vanno conteggiati nel numero massimo di incarichi che un professionista può prendere e nel tetto massimo di importo ammissibile? Gli Spin Off universitari possono accedere all’incarico di MZS di III livello? Chi garantisce il regolare svolgimento? In considerazione che la MZS di III livello deve essere obbligatoriamente effettuata sulla base del I e II livello, chi dovrà redigere gli studi di I e II livello? Con quali modalità e da parte di chi verranno gestiti tali incarichi? Esistono già e dove sono i criteri e/o le Linee Guida per l’effettuazione della MZS di III livello?

Sarebbe opportuno che le Linee guida fossero prodotte concordemente tra Centro Microzonazione Sismica ed Università territorialmente coinvolte nel cratere in modo tale da fornire, ai professionisti, gli adeguati strumenti per l’esecuzione degli studi di MZS di III livello. Le Università quindi potrebbero e dovrebbero rivestire il ruolo fondamentale di fungere da filtro tra il Centro Microzonazione Sismica ed i Professionisti, esercitando un costruttivo ruolo formativo e di coordinamento, fornendo loro supporto tecnico-scientifico, forti particolarmente della conoscenza del territorio e della sua evoluzione recente. I professionisti però, con accertate competenze in merito, dovrebbero anche loro essere iscritti all’Elenco dei professionisti, ma questo, a meno che non si tratti di prestazione specialistica (che, tuttavia, ai sensi del codice degli appalti, non corrisponde alla prestazione suddetta) non è contemplato. Pensando alle tipologie di incarico ed alla categoria soggettiva (immagine sotto), è infatti possibile constatare come i soggetti siano ben definiti, così come le diverse tipologie di incarico.

In ambito di MZS di I livello, ai sensi dell’OPCM 3274/2003, in varie regioni d’Italia, la questione spinoff si è presentata prepotentemente e con tanto di diffide, ricorsi e quant’altro: gli Spin off universitari, come debbono essere considerati? Possono essi essere incaricati degli studi di MZS di III Livello? A quale tipologia professionale dell’elenco dei professionisti si può ascrivere?

Gli Spin Off universitari, ai sensi del DL. 83/12 modificato dalla L.134/12, sono società costituite al fine di utilizzare, anche da un punto di vista economico, i risultati della ricerca condotta dalle Università o da altri Enti. La normativa sulle Società conferma l’impossibilità (per gli Enti pubblici non economici e per le Università) di partecipare alle gare per l’affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art.34 D.Lgs 163/2006, stante l’assenza del carattere di imprenditorialità ed il rischio di alterare la par condicio e distorcere i meccanismi concorrenziali per via del sistema di contribuzione e vantaggi di cui gode l’Ente pubblico. Ne deriva che gli Spin off universitari non potrebbero esercitare libera professione, e pertanto non dovrebbero avere accesso nè agli incarichi di MZS di III livello né tantomeno all’affidamento di incarichi per la ricostruzione post-terremoto. La stessa ANAC con deliberazione 119/2007 ha avuto modo di affermare che, per un mercato effettivamente concorrenziale e corretto, deve essere consentito di operare e di competere tra loro solo ai soggetti che sono realmente sul mercato e che svolgono una attività economica compresa tra le proprie attività istituzionali.

Prof. Piero Farabollini - Università di Camerino



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