Decreto Agosto o Rilancio 2: Necessaria una errata Corrige per l’articolo 58 per la filiera della ristorazione

di Redazione tecnica - 20/08/2020

Nel decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. “decreto agosto” o decreto rilancio 2”) recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 203 del 14/08/2020, leggendo l’articolo 58 rubricato “Fondo per la filiera della ristorazione” è possibile accorgersi che al comma 2 è precisato che tale fondo è finalizzato per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Il predetto contributo spetta, ai soggetti che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Esclusi i ristoratori con inizio attività antecedente all’1/1/2020

In pratica sono esclusi dal citato fondo tutti gli esercizi che hanno avviato la propria attività antecedentemente all’1 gennaio 2019 e cioè la maggior parte dei ristoratori.

Errore materiale

A giudizio del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova, si tratta di un errore materiale a cui è stato già posto rimedio.

Errata-corrige

Verrà, infatti, pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'errata corrige del testo Comma 2 Articolo 58 (Capo VI "Sostegno e rilancio dell'economia") del Dl Agosto 104/2020 che mette a disposizione del settore della ristorazione italiana 600 milioni di euro per acquisti di prodotti made in Italy.

Contributo sempre per le imprese che hanno avviato l’attività dall’1/1/2020

Il contributo, seconda la ratio originaria del testo concordata e condivisa con tutte le Amministrazioni interessate, spetta a condizione che l'ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore di almeno il 25 per cento dell'ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019. Nello stesso comma è stabilita una norma di favore per le imprese che abbiano avviato l'attività dopo il 1° gennaio 2019, specificando che le stesse per accedere al contributo non dovranno dimostrare tale perdita di fatturato.

A partire dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale la disposizione sarà immediatamente efficace, senza attendere il completamento del processo di conversione del Decreto Legge.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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