Decreto Agosto o Rilancio 2: Nuove misure per progettazione e messa in sicurezza di opere, scuole e viadotti

di Redazione tecnica - 18/08/2020

All’interno del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (cosiddetto “decreto agosto” o “Decreto Rilancio2” e, nello specifico nel Capo V (artt. 39-57) rubricato “Disposizioni concernenti regioni, enti locali e sisma”, gli articoli dal 45 al 51 sono dedicati ad alcune misure di interesse per l'edilizia e le opere pubbliche.

Qui di seguito i citati articoli con la indicazioni delle misure introdotte.

Art. 45 - Incremento risorse per progettazione enti locali

La modifica introdotta al comma 51 e l'aggiunta del nuovo comma 51-bis all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), rafforza, nel periodo 2020-2024, le misure già previste per interventi di progettazione definitiva ed esecutiva degli enti locali, anticipando le risorse disponibili per il periodo 2031-2034, all'anno 2021 e prevedendo, contestualmente, lo scorrimento della graduatoria dell'anno 2020.

Gli importi attualmente previsti dal comma 51 sono di 85 milioni di euro per il 2020, 128 milioni per il 2021, 170 milioni per il 2022, per poi stabilizzarsi in 200 milioni annui fino al 2034.

Con il nuovo comma 51 bis le risorse vengono invece incrementate per l’anno 2021 di 600 milioni di euro a fronte dei 128 milioni originariamente previsti.

Il comma 51-bis prevede, poi, che le maggiori risorse resesi disponibili nell'anno 2020 vengano assegnate ai comuni, con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 30 novembre 2020, mediante scorrimento della graduatoria, previa verifica di eventuali rinunce da parte degli enti in graduatoria. Il medesimo comma stabilisce che gli enti beneficiari sono tenuti ad affidare i lavori entro 3 mesi dalla data di pubblicazione del citato decreto e che restano fermi gli obblighi di monitoraggio e controllo previsti dai commi 57 e 58 dell'articolo 1 della medesima legge n. 160 del 2019. A tal fine, si è reso necessario aggiungere, al comma 58, il riferimento al nuovo comma 51 -bis.

Da ultimo, la modifica apportata al comma 52 è volta a prevedere che la richiesta di contributo sia completa, tra l'altro, delle informazioni relative al quadro economico dell'opera, dando evidenza dei costi inerenti la progettazione, qualora l'ente locale utilizzi un Codice Unico di Progetto (CUP) di lavori.

Art. 46 Incremento risorse per messa in sicurezza di edifici e territorio degli enti locali

La modifica introdotta al comma 139 e l'aggiunta del nuovo comma 139-bis all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rafforza, nel periodo 2020-2024, le misure già previste per interventi di progettazione definitiva ed esecutiva degli enti locali, anticipando le risorse disponibili per il periodo 2031-2034, pari a 2.650 milioni di euro, per 900 milioni di euro all 'anno 2021 e per 1.750 milioni di euro per l'anno 2022, prevedendo, contestualmente,  lo scorrimento della graduatoria dell'anno 2021.

Il comma 139-bis prevede, poi, che le maggiori risorse resesi d isponibili negli anni 2021 e 2022 vengano assegnate agli enti, con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 31 gennaio 2021, mediante scorrimento della graduatoria, previa verifica di eventuali rinunce da parte degli enti in graduatoria. Il medesimo comma stabilisce che gli enti sono tenuti ad affidare i lavori entro i termini di cui al comma 143 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, dalla data di pubblicazione del decreto e che restano fermi gli obblighi di monitoraggio e controllo previsti dai commi 146 e 147 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.

La modifica introdotta al comma 140 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, invece, introduce l'obbligo di ulteriori informazioni in sede di compilazione della domanda di richiesta di contributo da parte dell'ente locale, in particolare il quadro economico dell'opera ed il cronoprogramma dei lavori.

Al fine di rafforzare i controlli sull'utilizzo delle risorse, è stato sostituito, poi, il comma 148 dell'articolo  1 della citata legge n. 145 del 2018, prevedendo la possibilità di stipulare appositi accordi con altre Amministrazioni competenti, ovvero con la Guardia di finanza, per la verifica delle spese sostenute.

Da ultimo, con l'introduzione del comma 148-ter, tenuto conto della situazione emergenziale in atto, è stata prevista la proroga di tre mesi dei termini di avvio dei lavori riferiti ai contributi agli investimenti assegnati negli anni 2019 e 2020, ai sensi del comma 853 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017.

Art. 47 Incremento risorse per piccole opere

L'introduzione del comma 29-bis all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (bilancio per l'anno 2020), ad opera del comma 1, lettera a), rafforza, nel periodo 2020-2024, le misure già previste per interventi a favore dei comuni relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, prevedendo di raddoppiare, per il solo anno 2021, i contributi assegnati ai singoli comuni.  Le maggiori risorse sono assegnate con decreto del Ministero dell'interno entro il 15 ottobre 2020.

Inoltre, al fine di disciplinare le modalità di erogazione dei contributi nel caso in cui gli enti avessero cope1io con più annualità del contributo un'unica opera, sono introdotte modifiche al comma 33 dell 'articolo 1 della legge n. 160 del 2019.

Art. 48 Incremento risorse per le scuole di province e città metropolitane         

Il comma 1, al fine di rafforzare, nel periodo 2020-2024 le misure già previste per interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane, nonché degli enti di decentramento regionale, prevede di anticipare le risorse disponibili per il periodo 2030-2034, pari a 1.125 milioni di euro, agli anni dal 2021 al 2024 prevedendo, contestualmente, una pianificazione delle risorse coerente con gli stati avanzamento lavori.

Il successivo comma 2 prevede, poi, che le maggiori risorse resesi disponibili nel periodo 2021-2024 vengano assegnate agli enti, con decreto del Ministero dell'istruzione, sulla base dei criteri di riparto definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 49 Risorse per ponti e viadotti di province e città metropolitane

Al fine di rafforzare le misure per gli investimenti, è prevista l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un fondo da ripartire, con una dotazione di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021-2023, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza. Il fondo è assegnato alle province e città metropolitane con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. L'assegnazione è disposta sulla base di un piano che classifichi i programmi di intervento presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita. Da ultimo, sono disciplinate le modalità di certificazione e monitoraggio.

Art. 50. Aggiornamento termini risorse per rigenerazione urbana

La disposizione apporta modifiche al comma 43 dell'ai1icolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (bilancio 2020). Chiarisce il ministero proponente i termini di presentazione della domanda e di assegnazione delle risorse destinate dalla legge di bilancio per il 2020 ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

Art. 51 Piccole opere e interventi contro l’inquinamento

La disposizione al comma 1 introduce modifiche all'articolo 30 - in materia di assegnazione di contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34 (“decreto crescita”) convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 a decorrere dall'anno 2021.

In particolare, il Legislatore, al comma 1, lettera a), sostituendo il comma 14-bis dell'articolo 30 del richiamato decreto legge n. 34 del 2019, mira a stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. A tal fine, autorizza, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 145 del 2018 (Contributi piccoli investimenti dei comuni).

E' previsto, quindi, che con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, venga assegnato un contributo di pari importo (nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni d i euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034) a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti che, però, è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio d i ciascun anno.

Il mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, infatti, è causa di revoca, in tutto o in parte, del contributo entro il 15 giugno di ciascun anno, sempre con decreto del Ministro dell'interno che provvede anche ad assegnare le predette somme recuperate ai comuni secondo priorità e tempistiche specificate nel comma novellato. Da ultimo, la norma prevede l'applicazione dei commi 110, 112, 113 e 114 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.

La lettera b) del comma 1, invece, sostituisce il comma 14-ter del medesimo articolo 30 del decreto legge n. 34 del 2019, prevedendo l'istituzione, sempre a decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di un fondo dell'importo di 41 milioni di euro per l'anno 2021 , 43 milioni di euro per l'anno 2022, 82 milioni di euro per l'anno 2023, 83 milioni di euro per l'anno 2024, 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 73 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 80 milioni di euro per l'anno 2034 e 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2035, destinato alle finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88.

La lettera c), invece, sostituisce il comma 14-quater del richiamato aiiicolo 30 indicando la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei novellati commi 14 bis e 14 ter.

Il comma 2 della norma in esame, invece, mira a favorire gli interventi volti al miglioramento della qualità dell'aria con particolare riguardo ai settori dei trasporti, della mobilità, delle sorgenti stazionarie e dell'uso razionale dell'energia, nonché interventi per la riduzione delle emissioni nell'atmosfera.

Da ultimo, il comma 3 introduce modifiche all'articolo 112-bis, comma 4, del decreto legge n. 34 del 2020, autorizzando, in caso di esercizio provvisorio, le variazioni di bilancio adottate dagli organi esecutivi degli enti locali, per l'anno 2020, riguardanti non solo l'utilizzo delle risorse trasferite, ma anche di quelle assegnate agli stessi enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché ai sensi di norme di legge dello Stato per contributi agli investimenti.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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