Decreto Crescita e Sismabonus: detrazioni fiscali estese nei comuni a rischio sismico 2 e 3
02/07/2019
Con la pubblicazione sul S.O. n. 26/L alla Gazzetta ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019 della Legge 28 giugno 2019, n. 58 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” (c.d. Decreto Crescita) sono state apportate interessanti modifiche alla disciplina che regola le detrazioni fiscali delle spese sostenute per gli interventi di riduzione del rischio sismico sugli immobili.
In particolare, l'art. 8 del decreto crescita modifica l’articolo 16, comma 1 -septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90), sostituendo le parole «zone classificate a rischio sismico 1» con «zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3». In questo modo, nel caso di realizzazione di interventi che determinino il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore, effettuati nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (prima era solo 1), mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, è prevista una detrazione dall'imposta del 75%, incrementata all'85% nel caso di interventi da cui derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, per gli acquirenti di detti immobili.
Ricordiamo che la detrazione si calcola sul prezzo della singola unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. I soggetti beneficiari della detrazione possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.
L'art. 10, comma 2 del Decreto Crescita prevede anche l'inserimento del comma 1-octies all’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63. Comma che prevede la possibilità per il soggetto che ha diritto alla detrazione in questione di optare, al posto della detrazione stessa, ad un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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